Il rilascio della stampa del certificato di malattia non è un obbligo ma una cortesia al lavoratore non ancora attrezzato per accedere ai servizi telematici dell”INPS oppure a ricevere alla sua email il certificato elettronico

Data:
19 Ottobre 2011

18 ottobre 2011


Oggetto. certificazioni mediche per assenze di malattia

La scrivente Società Italiana di Telemedicina e sanità elettronica, svolge attività di consulenza tecnico-scientifica in favore del Ministero della PA ed Innovazione, in particolare per il Dipartimento per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione riguardo la certificazione di malattia e la ricetta elettronica. 
….
 "L’obbligo" di rilasciare, al lavoratore, copia cartacea della certificazione di malattia, dal 13 settembre u.s., viene assolto, dal medico certificatore, tramite invio del certificato alla sua casella di posta elettronica.

Da tale data, infatti, il solo obbligo a carico del medico certificatore è quello di "comunicare" il numero di protocollo di avvenuta trasmissione telematica.

Con tale numero, unitamente al codice fiscale del lavoratore, sia l’assistito che il datore di lavoro potranno risalire alla certificazione rilasciata, tramite i servizi telematici messi a loro disposizione dall’INPS.

Cordiali saluti.

Giancarmine Russo

Ultimo aggiornamento

19 Ottobre 2011, 10:41

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Oggetto. certificazioni mediche per assenze di malattia

La scrivente Società Italiana di Telemedicina e sanità elettronica, svolge attività di consulenza tecnico-scientifica in favore del Ministero della PA ed Innovazione, in particolare per il Dipartimento per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione riguardo la certificazione di malattia e la ricetta elettronica. 
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 "L’obbligo" di rilasciare, al lavoratore, copia cartacea della certificazione di malattia, dal 13 settembre u.s., viene assolto, dal medico certificatore, tramite invio del certificato alla sua casella di posta elettronica.

Da tale data, infatti, il solo obbligo a carico del medico certificatore è quello di "comunicare" il numero di protocollo di avvenuta trasmissione telematica.

Con tale numero, unitamente al codice fiscale del lavoratore, sia l’assistito che il datore di lavoro potranno risalire alla certificazione rilasciata, tramite i servizi telematici messi a loro disposizione dall’INPS.

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Giancarmine Russo

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