Il medico non può svolgere la propria attività al di fuori del proprio studio medico o di strutture sanitarie specificatamente autorizzate e, pertanto, l’attività prestata presso…scuole guida, patronati, ecc… è illegittima. (Regione Lazio, nota prot. n. 211443 del 27 aprile 2017)

Data:
13 Luglio 2019

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Come vanno inquadrate le attività svolte dai medici – seppure in maniera saltuaria – all’interno di Patronati, ACI, scuole guida, INPS, Tribunali, ecc..; sono previste particolari deroghe ai criteri dettati dall’ultima deliberazione per tali tipologie di attività?

La problematica posta è articolata e complessa, se non altro perché si dovrebbe ripercorrere la storia dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, e pone ulteriori interrogativi rispetto all’attività di vigilanza e controllo svolta nel passato.

Preliminarmente si deve precisare che:

– l’attività del medico, esercitata quale libera professione all’interno del proprio studio medico, non necessita di autorizzazione all’esercizio, giusto quanto previsto dalla DGR n. 447/2015, non essendo “attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”,

-l’attività medica, soggetta o non soggetta ad autorizzazione all’esercizio, è comunque incompatibile con l’attività non medica;

-l’autorizzazione all’esercizio o la comunicazione di attività medica alla ASL competente è inscindibilmente legata al soggetto richiedente, all’attività   e alla struttura (unità immobiliare nel suo complesso o locale/stanza interno all’unità immobiliare).

Da quanto sopra esposto, consegue che il medico non può svolgere la propria attività al di fuori del proprio studio medico o di strutture sanitarie specificatamente autorizzate e, pertanto, l’attività prestata presso uno degli organismi citati è illegittima.

Pertanto, considerato che l’attività medica, soggetta o non soggetta ad autorizzazione all’esercizio, è comunque incompatibile con l’attività non medica, all’interno di una agenzia ACI, di una qualsiasi agenzia automobilistica o di un Patronato non può essere collocato uno studio medico (e, quindi, svolta attività medica) sia autorizzata che non autorizzata.

Fino ad oggi si è affermata l’idea ingiustificata, immotivata e tollerata, anche per l’assenza di controlli, che attività mediche del tipo di quelle previste per il rilascio delle certificazioni mediche potessero essere svolte in qualunque luogo sul presupposto che trattavasi di attività con profili più spiccatamente amministrativi e, quindi, di minore rilevanza rispetto a quelli medici. Pur se questo corrisponde al vero, non vi è però nella legge una specifica previsione che deroghi alla disposizione generale e che consenta, quindi, di svolgere le attività sanitarie, autorizzate o non, anche in unità immobiliari nelle quali sono presenti altre attività non mediche.

Per i casi in esame, quindi, il medico non può effettuare visite mediche di nessun tipo al di fuori del proprio studio professionale autorizzato o non autorizzato o di strutture ambulatoriali o poliambulatoriali autorizzate. Pertanto, la problematica rilevata può essere risolta, si ritiene, esclusivamente inviando l’utente presso lo studio del medico e non al contrario.

La nota integrale:

Regione Lazio – 27/04/2017 – Protocollo nr 211443 – Studi medici – chiarimenti applicativi della DGR 447/2015

https://www.ordinemedicilatina.it/regione-lazio-27042017-protocollo-nr-211443-studi-medici-chiarimenti-applicativi-della-dgr-4472015/

Ultimo aggiornamento

25 Gennaio 2023, 17:53

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