Farmaci equivalenti: il problema della sostituibilità e della responsabilità legale. Riserve di molti medici nei confronti della prescrizione di farmaci generici si fondano su dubbi riguardanti la loro effettiva equivalenza in termini di risposta clinica

Data:
14 Dicembre 2011

Farmaci equivalenti: il problema della sostituibilità e della responsabilità legale Le riserve di molti medici nei confronti della prescrizione di farmaci generici si fondano su dubbi riguardanti la loro effettiva equivalenza in termini di risposta clinica e sicurezza. 

Inoltre va considerato che i medici prescrivono farmaci la cui sicurezza ed efficacia viene garantita dall’AIFA, ente che ne autorizza l’immissione in commercio, con la conseguenza che se il farmaco risulta imperfetto (art. 443 CP) o contraffatto (art.440 CP) ne risponde l’azienda produttrice sempre che il medico dimostri la correttezza della sua condotta nella prescrizione. Nonostante queste premesse, alcuni medici sono riluttanti ad indicare nelle loro prescrizioni "farmaco non sostituibile". Questa indicazione potrebbe apparire come una volontà di preferire una determinata azienda, pur sapendo che non tutti i farmaci equivalenti presenti in commercio sono uguali e che le sostituzioni di confezioni diverse nel tempo possono aumentare il rischio di assunzioni incongrue specie da parte dei pazienti più anziani. Peraltro omettendo la dicitura "non sostituibile" il medico prescrittore si assume la responsabilità per eventuali danni derivanti della dispensazione di farmaci contenenti eccipienti diversi dal farmaco originario. Una proposta a questo riguardo potrebbe essere quella di apporre l’annotazione "sostituibile con farmaco equivalente per principi attivi ed eccipienti". In questo modo il medico esplicita la propria volontà di prescrizione senza mostrare di favorire un marchio specifico, ma senza assumersi la responsabilità di una eventuale sostituzione operata in farmacia per omissione della dicitura "non sostituibile". Il farmacista, che non è abilitato alla prescrizione di farmaci in quanto prerogativa esclusiva del medico, non è autorizzato a sindacare i trattamenti terapeutici farmacologici prescritti dal medico stesso e deve viceversa attenersi a quanto viene prescritto (secondo le sentenze n. 8073 del 28.03.2008 e n. 15734 del 02.07.2010 della Cassazione sezione Civile III°). Se è vero che vi sono in letteratura evidenze di efficacia clinica sovrapponibile tra alcuni farmaci equivalenti e farmaci originali di marca a brevetto scaduto utilizzati per la cura di alcune patologie cardiovascolari, esistono anche evidenze di non conformità agli standard per alcuni farmaci autorizzati come equivalenti; e ciò a dimostrazione del fatto, che non tutti gli equivalenti hanno la stessa qualità e intercambiabilità. Va sottolineato infine che la spesa farmaceutica a carico del Sistema Sanitario Nazionale non viene influenzata dal fatto che il medico prescriva o meno un farmaco originale di marca a brevetto scaduto al posto di un farmaco equivalente o generico corrispondente. Oggi infatti la rimborsabilità del medicinale al farmacista da parte del SSN rimane comunque limitata al prezzo più basso del corrispondente prodotto generico disponibile nel ciclo distributivo regionale (art. 9 comma 5, legge n.178 del 2002). Pertanto, il medico deve prioritariamente garantire agli assistiti le cure più efficaci e sicure, tutelando gli assistiti (e se stesso) da possibili sostituzioni di farmaci che non garantiscano pienamente una effettiva bio-equivalenza e qualità.

Position Paper della Società Italiana di Farmacologia.
Farmaci Equivalenti. Quaderni della SIF 2011; 25: 4-12

Ultimo aggiornamento

14 Dicembre 2011, 07:20

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