Marca da bollo sulle ricevute: come gestirla

Data:
5 Marzo 2011


Un partecipato post sul forum fiscale di Odontoline.it di cui sono moderatore, mi ha fatto nuovamente toccare con mano la persistenza di incertezze sulla corretta gestione della "marca da bollo" da 1,81 euro da apporre sulle ricevute professionali consegnate ai clienti quando superiori a 77,47 euro, ai fini dell’assolvimento dell’"imposta di bollo" sui documenti secondo il DPR nr. 642 del 26/10/1972.

Da tempo mi ripromettevo di offrire un approfondimento sull’argomento, e questa mi è sembrata l’occasione adatta.


Chi è obbligato ad apporre la marca sulla ricevuta?
Chi forma il documento, cioè il professionista.

La marca da bollo sulla ricevuta è obbligatoria?
Si. Sulle ricevute per prestazioni sanitarie che superano l’importo di 77,47 euro deve essere apposta la marca da 1,81 euro. Ricevute senza marca si dicono "irregolari".

La data della marca deve essere uguale a quella della ricevuta?
No, può essere anche anteriore. Marche con data posteriore a quella della ricevuta la rendono "irregolare".

Se la ricevuta è "irregolare" (marca omessa o con data posteriore), la ricevuta è valida?
Si, rimane valida a tutti gli effetti civili e fiscali per il professionista e per il cliente, perché l’imposta di bollo incide sul documento in quanto tale e non sul suo contenuto: è il "documento" che è "irregolare", non la ricevuta.

Quando si deve apporre la marca sulla ricevuta?
Al momento esatto della formazione del documento, l’imposta di bollo infatti è "dovuta fin dall’origine dei documenti". Quindi appena stampata.

La marca va apposta su una copia della ricevuta o su tutte?
La marca va apposta solo sulla copia consegnata al cliente, che prende il nome di "originale". Sulla copia trattenuta dal professionista andrebbe apposto un timbro con testo simile al seguente: "Bollo apposto sull’originale".

La marca da bollo va incollata sulla ricevuta e poi "annullata"?
Va solo incollata, è autoadesiva. Non serve "annullarla", cioè stampigliarla o sovrascriverla con una sigla per evitare venga riutilizzata, come si doveva fare prima dell’avvento dei c.d. "contrassegni telematici" (le attuali marche).

Chi deve pagare la marca da bollo?
La Legge non indica un "soggetto passivo" dell’imposta di bollo, e obbliga al suo pagamento sia chi partecipa alla formazione del documento o ne ha interesse (il professionista) sia chi lo accetta o ne fa uso (il cliente). E’ comunque legittimo, ma facoltativo, addebitare e richiedere al cliente il rimborso del costo della marca da bollo scrivendone l’importo nella stessa ricevuta in aggiunta a quello delle prestazioni rese.

Il professionista può chiedere al cliente di apporre la marca sulla ricevuta?
No. In nessun caso e con alcuna particolare dicitura si pensasse di indicare sulla ricevuta. Qualsiasi patto fra le parti, professionista e cliente, rivolto a modificare le prescrizioni della Legge sull’imposta di bollo è nullo.

Se non si mette la marca (omissione), c’è una sanzione?
Si, una sanzione amministrativa da una a cinque volte l’importo della marca per ogni ricevuta "irregolare", oltre all’importo della marca che sarà comunque dovuto.

Se la marca ha data posteriore a quella della ricevuta, c’è sanzione?
Si, la stessa sanzione amministrativa prevista per l’omissione.

Si può regolarizzare una ricevuta senza marca?
Si, recandosi con l’originale della ricevuta presso l’Agenzia delle Entrate. Se si fa entro 15 giorni dalla data della ricevuta, la sanzione sarà richiesta in ogni caso al professionista. Se si fa dopo, la sanzione sarà richiesta a chi ha presentato il documento e, se questi si rifiutasse, l’Agenzia delle Entrate la chiederà all’altro obbligato, in quanto responsabile "in solido".

Si può regolarizzare una ricevuta con marca recante data posteriore?
Si, come per l’omessa apposizione.

Chi deve pagare la sanzione?
Se l’irregolarità, omissione o marca con data posteriore, viene sanata entro quindici giorni dalla data della ricevuta, la sanzione la deve pagare il professionista; oltre i quindici giorni, professionista e cliente sono solidalmente obbligati al pagamento. La Legge consente all’Erario l’avvio della riscossione coattiva in caso di mancato pagamento dell’imposta e/o delle sanzioni amministrative.

C’è una scadenza per l’applicazione della sanzione?
Si. Passati tre anni dalla data della ricevuta la sanzione non è più esigibile, ma la marca si.

La spesa per le marche è deducibile dal reddito professionale?
Si può dedurre il costo delle marche apposte sulle ricevute se il loro importo non viene scritto sulla ricevuta in aggiunta a quello delle prestazioni rese. Se l’importo della marca viene scritto sulla ricevuta, il costo non è deducibile in quanto non esiste perché recuperato dal cliente, anche nel caso questi saldasse solo le prestazioni e non il costo della marca.

Il cliente può detrarre la spesa per la marca dalla sua IRPEF?
Si, purché il costo della marca sia stato aggiunto a quello delle prestazioni nella ricevuta e anche nel caso in cui non l’avesse pagato.

Qualora ci fossero altre domande da soddisfare o richieste di approfondimento su quanto qui pubblicato, sarò lieto di offrire il mio contributo.

Paolo Bortolini, dottore in economia aziendale.

Ultimo aggiornamento

15 Luglio 2014, 22:22

Commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salvataggio di un cookie con i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento

Powered by Cooperativa EDP La Traccia