Esercizio abusivo e lesioni

Data:
27 Settembre 2008

L’imputato, infatti, già altre volte condannato per l’esercizio abusivo della professione di odontoiatra, fornito di uno studio ove riceveva regolarmente i clienti, aveva praticato su un paziente la devitalizzazione di dodici denti della stessa arcata, la limatura di essi fino a ridurli a monconi e la sostituzione della dentatura con una protesi. L’intervento, cruento ed invasivo, ebbe esito infausto, provocando l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione. Secondo la Corte di Cassazione (quinta sezione penale, sentenza n. 27367 del 04/07/2008) in mancanza della capacità di esercizio della professione, l’imputato avrebbe dovuto astenersi da ogni rapporto diretto con i pazienti e quindi risponde a titolo di dolo delle lesioni cagionate al paziente, non potendo invocare nè l’adeguatezza sociale del trattamento posto in essere, nè il consenso dell’avente diritto, che la persona curata deve sì prestare previa la dovuta informazione, ma solo e soltanto al professionista abilitato. Le lesioni, dunque, devono intendersi consapevolmente volute dall’abusivo, non solo quando siano lo scopo della sua azione (dolo diretto), ma anche quando l’eventualità di cagionare lesioni al paziente è previsto che possa verificarsi e, al tempo stesso, il soggetto accetta il rischio che tale eventualità si verifichi in concreto (dolo eventuale).

Ultimo aggiornamento

27 Settembre 2008, 12:39

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