Dal 14/09/2018 i medici militari, della polizia e dei Vigili del fuoco non possono più fare la certificazione anamnestica per porto d’armi se in pensione o in congedo.

Data:
21 Settembre 2018

Il Decreto Legislativo 104/2018 del 10 agosto 2018 prevede all’articolo 12 che i medici militari, della polizia e dei Vigili del fuoco non possono più fare la certificazione anamnestica per porto d’armi se in pensione o in congedo.

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018 , n. 104

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

GU n.209 dell’ 8 settembre 2018

Entrata in vigore il 14 settembre 2018.

art.12 comma 3 Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di armi, l’accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

Ultimo aggiornamento

21 Settembre 2018, 14:44

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