|
|
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina
Ente di Diritto Pubblico non economico, Organo ausiliario dello Stato |
||||
![]() |
|
Noi aderiamo ai principi HONcode. verifica qui. |
![]() |
||
| Telefono: 0773.693665 - Fax: 0773.489131 - info@ordinemedicilatina.it Apertura: Lun.-Ven. 9.00-13.30 - Lun. e Giov. 16.00-17.30 DOVE SIAMO |
|
Legge 2 del 28/01/2009 art.16 comma 7 Richiesta credenziali di accesso riservate alle Pubbliche Amministrazioni TUTTO SULLA PEC Aggiornamento continuo sulla normativa Convenzione Ordine Medici Latina - Aruba per l'attivazione della PEC (Guida a partire dal 1 marzo 2010) |
![]() |
OPERAZIONE TRASPARENZA
STATISTICHE ATTIVITA' DELL'ORDINE |
![]() |
ALBO DINAMICO ONLINE ®
Cerca Medico / Dentista in provincia di Latina e in Italia
Albo Medici Chirurghi 2602 (M 1659 F 943)
Albo Odontoiatri 403 (M 318 F 85) Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi) Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011) aggiornato al 10/02/2012 |
7 novembre 2011
Le competenze dei medici, degli ingegneri, dei dentisti e degli altri professionisti che fanno domanda per lavorare in un altro Stato membro della UE devono essere riconosciute più rapidamente, senza tuttavia compromettere la fallibilità o il carattere sicuro dei servizi che si forniscono ai cittadini, ha dichiarato la commissione del mercato interno lo scorso 17 ottobre in occasione di un voto sui suoi lavori legati alle proposte tendenti a rivedere le regole della UE sulla mobilità transfrontaliera dei professionisti. La modernizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali è indispensabile per stimolare la crescita economica, rendere il mercato del lavoro più flessibile e rispondere alle deficienze demografiche nell’ambito della UE, secondo il rapporto “messa in opera della direttiva riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali” approvato dalla commissione del mercato interno con 32 voti favorevoli e 1 astensione. La carta professionale legata a un sistema di scambio elettronico Una carta professionale legata a un sistema di scambio elettronico connesso alle autorità pubbliche europee, conosciuto sotto il nome di sistema di informazione del mercato interno (IMI) potrebbe rappresentare “uno strumento utile per incoraggiare la mobilità di certe categorie professionali” secondo i deputati che ritengono che il sistema attuale impegna le autorità competenti e gli utilizzatori a una “eccessiva burocrazia e tempo”. Tuttavia, “se una carta deve essere introdotta, questa dovrà rispettare certe condizioni specifiche riguardanti la sicurezza e la protezione dei dati”, aggiungono i componenti della commissione insistendo perché essa sia abbinata a misure di salvaguardia necessarie per proteggerla da abusi e frodi”. Rafforzare la sicurezza per i pazienti Un “sistema d’allerta proattivo” dovrebbe essere messo in opera nell’ambito del sistema IMI al fine di assicurare che gli Stati membri siano avvertiti quando delle misure regolamentari sono prese nei confronti della registrazione di un professionista o il suo diritto a fornire dei servizi secondo il rapporto. I deputati affrontano ugualmente il chiarimento delle regole attuali della direttiva in termini di esigenze linguistiche, e chiedono alla Commissione e agli Stati membri di rivedere il regime delle esigenze linguistiche e dei professionisti della salute offrendo alle autorità competenti la flessibilità necessaria per individuare e se necessario, testare le competenze tecniche e conversazionali dei professionisti nel quadro della procedura di riconoscimento. Sulle proposte di risoluzione sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) presentate dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo clicca ULTIMI PROGETTI DI RELAZIONE Emma McClarkin Emma McClarkin Emma McClarkin Periodo di consultazione : dal 22 giugno al 20 settembre 2011
Per la registrazione audio (italiano) - video della riunione clicca
23 settembre 2011
EMENDAMENTI 1 - 145
Progetto di relazione - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori clicca
27 luglio 2011
PROGETTO DI RELAZIONE sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori clicca
29 giugno 2011
DOCUMENTO DI LAVORO sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36/CE Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori clicca
MODERNIZZARE LA DIRETTIVA SULLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI
The reform of the system of recognition of professional qualifications as a means to facilitate mobility is one of the priority actions proposed by the Commission in the Single Market Act. With the view to preparing this reform, the Commission wishes to consult stakeholders on
• nuovi approcci alla mobilità Vai alla pagina della Commissione Europea: 21 febbraio 2011 "In the framework of the different workshops held in the Single Market Forum, the participants have reached the following conclusions: 1. The added value of a European Professional Card In the context of a modernisation of the currently existing EU rules on the recognition of professional qualifications the Commission is considering the potential of a European professional card for speeding up recognition procedures and further facilitating temporary mobility. The Single Market Forum supported the need for such a tool to be safe and flexible. It should operate in conjunction with IMI (Internal Market Information system). Data protection is an important aspect to be taken into account. The Single Market Forum welcomed a number of case studies recently published on the efficiencies that the card, in synergy with IMI, could bring to several particular professions, such as doctors, engineers, nurses, physiotherapists and others. A European professional card could help promote cross-border mobility in the EU, in particular by speeding up and simplifying recognition procedures, giving more certainty to professionals and enhancing trust among national authorities. The development of the technology for a European professional card should always be subject to the ultimate objective of facilitating free movement of citizens. It would be up to the European Institutions to clarify which authority can deliver such a card, which degree of harmonisation on the contents and conditions for such card is necessary and how to deal with a situation where a profession is not regulated in a home Member State. Several participants at the workshop suggested launching a pilot project involving IMI and several Member States." 1.Ulteriore semplificazione per i cittadini I risultati della consultazione verranno pubblicati in un Libro verde che uscirà il prossimo autunno e aiuteranno la Commissione nella revisione della direttiva che verrà proposta nel 2012. Mercato Interno: La Commissione ha reso noto, con un comunicato stampa del 22 ottobre 2010, di avere pubblicato una serie di rapporti sul funzionamento della direttiva sulle qualifiche professionali. La Commissione europea sta conducendo un’importante valutazione della Direttiva sulle Qualifiche Professionali (Direttiva 2005/36/CE). Cos’è una valutazione? Una valutazione è condotta dalla Commissione tutte le volte che una legislazione è introdotta a livello europeo e messa in opera a livello nazionale. Essa consiste nell’analizzare, in base ad elementi concreti, in quale misura una legislazione ha raggiunto i suoi obiettivi e se questi sono sempre pertinenti nei riguardi dei bisogni che nel frattempo possono essere cambiati. Nell’ambito del processo di valutazione, la Direzione Generale del Mercato Interno e dei Servizi ha consultato in primo luogo le autorità competenti e i coordinatori nazionali della Direttiva, chiedendo loro di mettere in comune le loro esperienze. La Commissione europea ha pubblicato l’intero primo rapporto sul funzionamento della direttiva sulle qualifiche professionali (2005/36/CE). Questo rapporto, che proviene dalla direzione generale del mercato interno della commissione, definisce i problemi che si pongono, come la reticenza degli Stati membri a permettere la mobilità temporanea dei professionisti. La Commissione pubblica in parallelo più di 170 rapporti sul riconoscimento delle qualifiche professionali redatti dalle autorità nazionali. Tra le principali conclusioni di questi rapporti, risulta che il riconoscimento automatico delle qualifiche costituisce generalmente un’acquisizione positiva per i professionisti e le autorità. Tuttavia, un certo numero di questioni merita di essere approfondito, come ad esempio le esigenze di formazione in generale e l’accresciuta messa in atto tra gli Stati membri del dispositivo di allerta proattivo sui falsi professionisti. Per quanto riguarda i medici, il rapporto (Berlin statement, 13 September 2010) è stato presentato alla Commissione il 15 ottobre 2010 da parte delle tre autorità competenti che hanno coordinato i lavori (l’ Ordine Nazionale Francese, la Camera Nazionale della Germania, il General Medical Council per il Regno Unito). I lavori preparatori si sono svolti a Parigi il 7 maggio, a Londra il 2 luglio e a Berlino il 13 settembre. A tali lavori preparatori hanno partecipato ventotto autorità competenti nazionali dell’Area Economica Europea (EEA) ma non quella italiana rappresentata in Europa dal Ministero della Salute il quale ha comunque sottoscritto il documento in extremis. Per accedere a tale documento clicca qui (lingua inglese) Quali sono allo stato attuale i principali risultati? Il rapporto della direzione generale del mercato interno della Commissione sulle difficoltà che si presentano oggi nella messa in opera della direttiva evidenzia dei ritardi che vanno fino a tre ani nella trasposizione della direttiva da parte degli Stati membri. In più, gli Stati membri sembrano reticenti quando si tratta di consentire a dei professionisti di fornire dei servizi a titolo temporaneo senza preventiva verifica del possesso delle qualifiche, come ne è testimonianza il ricorso frequente a un’eccezione autorizzata dalla direttiva per le professioni aventi delle implicazioni in materia di sanità e pubblica sicurezza. Altra innovazione della direttiva del 2005, l’idea delle piattaformi comuni – il cui scopo è di semplificare le procedure di riconoscimento quando sono richieste delle misure di compensazione - si è rivelata inconcludente poiché nessuna piattaforma è stata finora adottata. Infine, i vantaggi di un codice di condotta per le autorità competenti non sono stati pienamente esplorati. In conclusione, persiste il rischio che i cittadini continuino a incontrare delle difficoltà nel caso in cui vogliano farsi riconoscere le loro qualifiche professionali in un altro Stato membro. I rapporti redatti dalle autorità nazionali descrivono il funzionamento della direttiva nella pratica e indicano dei miglioramenti da apportare. L’esperienza delle autorità nazionali solleva un certo numero di problematiche che meritano di essere approfondite come ad esempio: - le esigenze di formazione: la direttiva prevede delle esigenze di formazione minima per certe professioni nel settore della salute (medici, dentisti, infermiere, ostetriche, farmacisti) e i veterinari, che risalgono talvolta a più di trenta anni. Un numero considerevole di autorità stima che queste esigenze dovrebbero essere riviste; quasi tutte le autorità competenti per le professioni in questione sono però soddisfatte del sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche in questione; - le conoscenze linguistiche dei professionisti della salute: i cittadini che beneficiano del riconoscimento delle loro qualifiche devono avere le conoscenze linguistiche necessarie per l’esercizio della loro professione nello Stato membro che li accoglie; - le candidature elettroniche: i rapporti evidenziano che, in generale, le procedure di riconoscimento non possono essere portate a termine nella loro completezza per via elettronica. - la cooperazione amministrativa fondata sul sistema d’informazione sul mercato interno (IMI) offre delle interessanti prospettive. E’ necessario prevedere un dispositivo di allerta proattivo che garantisca uno scambio rapido d’informazioni tra le autorità nazionali nel caso di falsi professionisti (ad esempio per tutti i casi che non sono ancora coperti dalla direttiva “servizi”, vedi i professionisti della salute). Quali saranno le prossime tappe? La Commissione ha l’intenzione di lanciare una consultazione pubblica alla fine di quest’anno per ottenere il parere dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e dei cittadini sul funzionamento della direttiva. Un rapporto finale di valutazione sarà pubblicato nell’autunno 2011. Questo rapporto sarà seguito da un libro verde che presenterà le differenti possibilità di revisione della direttiva (prima del 2012). Il ruolo della direttiva sulle qualifiche professionali La direttiva sulle qualifiche professionali è indispensabile a che i professionisti approfittino pienamente delle possibilità offerte dal mercato unico in materia d’impiego o di espansione della loro attività in un altro Stato membro. Essa si estende a più di 800 professioni regolamentate dagli Stati membri, cioè di quelle il cui accesso è riservato ai professionisti titolari di qualifiche richieste. Certi professionisti della salute e gli architetti beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche in ragione dell’armonizzazione delle loro condizioni di formazione rispettive in tutta la UE. La direttiva permette un facile accesso a differenti attività nel settore artigianale, commerciale e industriale stabilendo che il riconoscimento dell’esercizio precedente dell’attività in questione costituisce una prova sufficiente delle conoscenze e delle attitudini richieste. Per le altre professioni, la direttiva prevede un sistema di mutuo riconoscimento dei titoli e dei diplomi caso per caso al fine di permettere alle persone qualificate di ottenere il riconoscimento dei loro titoli nello Stato membro che li accoglie dove esse si augurano di lavorare. Per accedere a tutti i lavori della Commissione riguardanti la valutazione della Direttiva 2005/36/CE clicca qui (lingua inglese, francese, tedesca)
Questo Libro Verde costituisce la seconda tappa del processo di revisione della Direttiva in questione, la prima essendo stata la Consultazione pubblica alla quale quasi duecento autorità competenti e organizzazioni professionali hanno risposto nel mese di marzo di quest’anno.
Il documento riveste carattere di consultazione e chiunque può fornire il proprio parere.
Contributi sono particolarmente graditi da parte dei cittadini, delle organizzazioni professionali, dei governi e delle autorità competenti nazionali.
Il periodo di consultazione va dal 22 giugno 2011 al 20 settembre 2011.
Obiettivo della consultazione è quello di raccogliere il punto di vista degli “stakeholders” sulla modernizzazione della Direttiva qualifiche professionali (2005/36).
Questa direttiva, adottata nel 2005, fissa le regole per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati Membri.
Oltre a poche innovazioni, tale Direttiva ebbe il pregio principale di consolidare e semplificare le 15 precedenti Direttive, alcune delle quali risalivano a prima degli anni 60.
La riforma del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali quale mezzo per facilitare la mobilità rappresenta una delle azione prioritarie proposte dalla Commissione nell’Atto per il Mercato Unico (Single Market Act).
In vista di preparare questa riforma, la Commissione desidera consultare i “gruppi di interesse” (“stakeholders”) sui:
• percorsi per costruire la azioni
• e sulla modernizzazione del riconoscimento automatico
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm
Tali strumenti non sono stati attuati e pertanto non hanno purtroppo potuto produrre l'efficacia sperata.
Pertanto la consultazione invita le persone e gli organismi interessati ad esprimere la loro opinione su una tessera professionale europea che potrebbe aiutare i professionisti che intendono stabilirsi all'estero a dimostrare le proprie competenze, garantirebbe una maggiore trasparenza per i consumatori e datori di lavori, e aumenterebbe la fiducia reciproca tra le autorità nazionali competenti in materia.
Il 10 gennaio 2011, un gruppo pilota composto da 30 esperti provenienti da svariate aree professionali (architetti, medici, ingegneri, avvocati, Guide alpine, levatrici, farmacisti, agenti immobiliari, operatori turistici, ecc.) nonché da 10 Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Regno Unito), oltre a rappresentanti delle associazioni europee ha iniziato la riflessione sulla tessera professionale europea.
Il gruppo ha tenuto sei riunioni il cui verbale è riportato di seguito. Le discussioni in sottogruppi hanno prodotto "case studies" per differenti professioni. Il "case study" per la professione di medico è il seguente:
L'idea del SIMFO è quella di sviluppare il mercato unico attraverso l'aumento della consapevolezza delle imprese e dei cittadini dell'UE sui loro diritti e sulle opportunità disponibili.
La conferenza ha riunito più di 1000 cittadini, imprese, consumatori, rappresentanti degli Stati Membri (comprese le autorità regionali e locali), dei parlamenti nazionali e delle istituzioni europee, giornalisti.
La conferenza si è articolata in ue sessioni plenarie e otto workshop.
Si riportano le conclusioni del workshop dedicato alle carte professionali:
7 gennaio 2011
La direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE) è un prezioso strumento che consente ai professionisti di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dal Mercato unico, come ad esempio trovare lavoro o estendere le proprie attività in altri Stati membri.
La direttiva contempla oltre 800 professioni regolamentate negli Stati membri, esercitabili solo a condizione di avere conseguito determinate qualifiche professionali.
La consultazione intende offrire agli operatori l'opportunità di segnalare quali sezioni della direttiva dovrebbero essere semplificate ed aggiornate e si articola su tre sfide chiave:
2.Una tessera professionale europea?
3.Sensibilizzare alla legislazione UE in questo settore
Un sommario dei contributi ricevuti è consultabile nel seguente documento:
Per saperne di più
clicca qui sulla pagina della Commissione Europea Mercato Interno
23 ottobre 2010
Documenti delle Commissione Europea - Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori
gennaio 2007
Health in Europe: A Strategic Approach Discussion Document for a Health Strategy
I sottogruppi del gruppo di lavoro ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica sono:
1)Acquisto e prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera (compresi i diritti dei pazienti)
2)Operatori sanitari
3)Reti europee di riferimento
4)Valutazione d'impatto sulla sanità e sistemi sanitari
5)Sicurezza dei pazienti
6)Informazione e sanit? online
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
aggiornato al 10 giugno 2011
Osservatorio Legislativo - per seguire l'iter della direttiva
1 dicembre 2009 - Il Consiglio Europeo dei Ministri rigetta la proposta di direttiva relative ai Diritti dei Pazienti in materia di Assistenza Sanitaria Transfrontaliera. 9 giugno 2009 - Gli Stati Membri vogliono limitare l'ambito di applicazione della futura Direttiva sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Infatti, risulta che nel corso del Consiglio dei Ministri riunitosi il 9 giugno 2009 in Lussemburgo per discutere come proseguire nell'iter della proposta di direttiva, i rappresentanti di molti Paesi abbiano espresso l'intenzione di limitare la portata della proposta legislativa per motivi finanziari in quanto temono che la legge possa ridurre il loro budget destinato alla sanità e alterare i loro piani di assistenza ospedaliera. La proposta di direttiva, secondo la Commissione Europea, è indispensabile per garantire ai pazienti una sicurezza giuridica dopo che numerose sentenze della Corte Europea di Giustizia hanno riconosciuto il diritto dei pazienti ad essere rimborsati per dei trattamenti ricevuti in un altro Stato Membro. Tuttavia, gli Stati Membri hanno paura che tale proposta di direttiva, nell'autorizzare i cittadini europei a essere curati nello Stato Membro di loro scelta, possa compromettere i budgets e alterare così l'organizzazione dei loro ospedali. Al fine di evitare una tale conseguenza, una maggioranza di Ministri auspicherebbe la limitazione della portata della legge ai soli professionisti della salute operanti nell'ambito dei sistemi di sanità pubblica. In pratica, ciò vorrebbe significare che nessun paziente potrebbe essere rimborsato per trattamenti ricevuti da libero professionisti. Reagendo a questi propositi, il Presidente Ceco del Consiglio dei Ministri europei ha pubblicato una nota nella quale afferma che una tale evoluzione snaturerebbe l'intenzione originale della legge che è quella di garantire una sicurezza giuridica. “L'esclusione che è stata suggerita avrebbe come risultato una codifica parziale delle sentenze lasciando così alla Corte di Giustizia la definizione delle regole di applicazione ai servizi che non saranno più coperti dalla Direttiva”. La Presidenza Ceca ha perciò chiesto ai Ministri di spiegare come queste loro proposte sarebbero messe in pratica. I progetti per il momento discussi in Consiglio includono la possibilità che una autorità nazionale competente possa rifiutare da dare a un paziente la sua approvazione per andare all'estero qualora il trattamento in questione possa essere fornito in un lasso di tempo “medicalmente giustificabile” o se l'autorità nazionale ha delle ragioni per ritenere che il trattamento in un altro Stato Membro rappresenti un rischio clinico. Il processo di adozione della proposta di direttiva in questione continuerà sicuramente con il nuovo Parlamento Europeo e il Collegio dei Commissari. Il dibattito sull'argomento da parte del Consiglio dei Ministri si è svolto pubblicamente e la registrazione audio e video può essere seguita al seguente indirizzo (è presente la traduzione in lingua italiana): Al dibattito è' intervenuto il Vice Ministro italiano della salute e delle politiche sociali On. Ferruccio Fazio.
Il comunicato stampa (versione provvisoria) della riunione del Consiglio dei Ministri 8-9 giugno 2009 sull'argomento è reperibile al seguente indirizzo (vai a pag.14 del comunicato):
La riunione del Consiglio dei Ministri del Lavoro,delle Politiche Sociali, della Salute e degli Affari dei Consumatori del 1° dicembre 2009 ripresa dal vivo (con la traduzione in lingua italiana) - L’intervento del Vice Ministro Ferruccio Fazio che ha votato a favore della proposta.
lingua francese: clicca qui
lingua inglese: clicca qui
8 giugno 2010 - I Ministri della Salute (Consiglio Salute) degli Stati Membri dell'Unione Europea si sono riuniti l'8 giugno 2010 in Lussemburgo al fine di raggiungere un accordo sulla proposta di Direttiva sui diritti dei pazienti in materia di cure sanitarie transfrontaliere (9948/10 + 9948/10 COR 1)
Il comunicato stampa, in inglese, rilasciato dal Consiglio
La proposta di direttiva è stata adottata in prima lettura, dal Parlamento europeo nella sua sessione plenaria del 23 aprile 2009 con 297 voti a favore, 120 contro e 152 astensioni provenienti principalmente dai gruppi politici Socialisti e Verdi.
TESTO IN ITALIANO
PARLAMENTO EUROPEO
15 marzo 2007
P6_TA-PROV(2007)0073
Carte sanitarie - NETC@RDS PROJECT
Carte sanitarie - NETC@RDS PROJECT - presentazione in PowerPoint
Cross-Border Health Care in Europe - Regione Veneto - 2005
European Commission - Health-EU (The Public Health Portal of the EU)
Mobility in Europe
European Commission - DG Health and Consumer Protection
Patient mobility and healthcare developments
Le risposte inviate dall'Italia:
Il Governo Italiano (Ministero della Salute)
Istituto Superiore di Sanità (Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Salute Mentale)
Il Parlamento europeo ha adottato in seduta plenaria a Strasburgo la risoluzione e l'emendamento 172 è stato rigettato con 514 voti contro 132 (vedi più avanti).
Il Parlamento ha rigettato la necessità di una specifica legislazione sui sercizi sanitari, ma ha invitato la Commissione a proporre, con urgenza, una codifica dei correnti casi giuridici sui diritti dei cittadini della EU ad essere curati in altri Paesi membri, con costi coperti dal loro proprio sistema sanitario.
La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori aveva adottato un emendamento molto controverso (il n.172) che "invitava la Commissione Europea a presentargli una proposta al fine di reintrodurre i servizi sanitari nella direttiva servizi, e una proposta destinata a codificare la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia in materia di diritti dei pazienti".
L'emendamento era stato adottata con una piccola maggioranza di due voti e il porta parola del gruppo PPE-DE e il leader del gruppo Socialista avevano condannato il suo contenuto sottolineando il fatto che preferivano che la direttiva restasse nella sua attuale versione.
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
SICUREZZA DEI PAZIENTI
aggiornato al 15 giugno 2009
8-9 giugno 2009 - Lussemburgo
Il testo proposto e adottato all'unanimità dal Consiglio dell'Unione Europea
Il dibattito sull'argomento da parte del Consiglio dei Ministri si è svolto pubblicamente e la registrazione audio e video può essere seguita al seguente indirizzo (è presente la traduzione in lingua italiana):
Il comunicato stampa (versione provvisoria) della riunione del Consiglio dei Ministri 8-9 giugno 2009 sull'argomento è reperibile al seguente indirizzo (vai a pag.14 del comunicato):
lingua francese: clicca qui
lingua inglese: clicca qui
clicca qui per la rassegna stampa
Proposta di modifica della direttiva dell'Unione Europea 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
==============================================
Parlamento Europeo
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
5 novembre 2008
Il Progetto di raccomandazione per la seconda lettura
Alejandro Cercas
Parlamento Europeo
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
5 febbraio 2009
Parere sulla posizione del Parlamento europeo assunta il 17 dicembre 2008 in seconda lettura
Aggiornato al 7 settembre 2005
L'11 maggio 2005, il Parlamento, in prima lettura, ha adottato a larga maggioranza il testo della direttiva accogliendo le proposte del rapporto CERCAS che, in sintesi, stabilisce:
la scomparsa del ricorso alla clausola dell'opt-out entro 3 anni dalla promulgazione della Direttiva;
la conferma dell'integrazione della durata della guardia nel tempo di lavoro chiarendo la nozione di guardia inattiva con la possibilità di differenziare questo tempo per il calcolo del tempo medio massimo di lavoro settimanale;
la necessità, nel caso di salaritato con vari impieghi, di calcolare il tempo di lavoro addizionando i differenti contratti.
A corollario di questo problema del tempo di lavoro, interviene la questione del riposo compensativo.
Se nessuno ne mette in discussione la necessità, tuttavia parecchi si domandano, in contraddizione con le decisioni della Corte di Giustizia, se tale periodo riposo possa essere anche fino a 72 ore successive alla guardia.
A questo proposito, il Parlamento ha deciso che il riposo compensativo debba seguire immediatemente il periodo di guardia.
Da una parte, il Parlamento europeo, sensibile all'aspetto umano, insiste a più riprese sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore così come sul rispetto della sua vita personale e familiare, dall'altra, la Commissione europea, più amministrativa, si preoccupa della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e delle difficoltà finanziarie delle strutture.
In materia di salute, il problema si aggrava ancor più in parecchi Paesi membri della UE per il fatto della penuria di medici che andrà aumentando nei prossimi anni.
Questo il commento de "Il Sole 24 Ore Sanità" nel n.20 del 24-30 maggio 2005 :
Non si vada oltre le 48 ore settimanali di lavoro.
A chiedere di eliminare il diritto di superare il tetto, riconosciuto a ogni lavoratore europeo dalla direttiva 2003/88/Ce sull’organizzazione dell’orario di lavoro, è l’Europarlamento, nella proposta di nuova direttiva approvata in prima lettura l’11 maggio con 355 voti favorevoli, 272 contrari e 31 astensioni.
I deputati prendono così le distanze dalla posizione della Commissione che, pur rendendo più severe le condizioni per potervi ricorrere, propone invece il mantenimento della clausola di rinuncia (opting out) pretesa a suo tempo dal Regno Unito.
Per il relatore, lo spagnolo Alejandro Cercas (Ppse), la possibilità di oltrepassare le 48 ore «contrasta con la direttiva sulla tutela dei lavoratori, con il Trattato e con la Carta dei diritti fondamentali » e «rende difficile conciliare la vita familiare e lavorativa».
Sempre in contrasto con l’Esecutivo, inoltre, il Parlamento Ue – sulla scorta di diverse pronunce della Corte di giustizia riguardanti soprattutto i medici – chiede che l’intero periodo di servizio di guardia, «incluso il periodo inattivo», sia considerato come orario di lavoro, sebbene con la possibilità, per ogni Stato membro, di calcolare «in modo specifico» l’inattività, in modo da rispettare la durata massima settimanale.
I deputati sono invece d’accordo con la Commissione, quando propone di rendere più flessibile la durata media della settimana lavorativa di 48 ore, estendendo dai quattro mesi attuali a 12 il periodo di riferimento «per ragioni obiettive, tecniche o di organizzazione del lavoratori sono coperti da contratti collettivi.
Se così non fosse, gli Stati membri possono ricorrere a misure legislative purchè sia assicurata la consultazione dei lavoratori e che il datore di lavoro adotti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti.
In un altro emendamento, l’Europarlamento reclama che l’orario di lavoro sia organizzato in maniera tale da permettere ai lavoratori di seguire una formazione continua, per tutto l’arco della vita.
E difendono l’obiettivo di garantire un migliore equilibrio tra l’esigenza di conciliare lavoro e famiglia, senza negare la necessità di maggiore flessibilità dell’orario.
La relazione chiarisce poi la situazione dei lavoratori legati a più di un contratto, prevedendo che l’orario di lavoro di una persona debba essere calcolato come la somma dei periodi lavorativi prestati a titolo di ogni contratto.
Fredde le reazioni della Commissione, Vladimír Spidla, a nome dell’Esecutivo, ha definito inaccettabile la posizione espressa sull’opting out, riconoscendo però che si tratta di un «problema critico» e dicendosi disponibile a discuterne.
Anche sul computo dei periodi di guardia, Spidla ha sottolineato che l’emendamento rischia di provocare maggiore incertezza giuridica.
«Valide », invece, le proposte sui periodi di riposo: 11 ore quotidiane, pause regolari e almeno quattro settimane di ferie pagate l’anno.
Se Cercas ha invitato a non esultare troppo («Abbiamo vinto una battaglia ma non ancora la guerra»), non si è fatta attendere la reazione critica dell’industria europea: per l’Unice, «la flessibilità dell’orario è essenziale per la competitività delle imprese ma è anche nell’interesse dei lavoratori».
E le divisioni interne ai vari Paesi (con Gran Bretagna e Germania decise a difendere l’opt out e Svezia, Francia, Belgio, Finlandia, Grecia e Ungheria contrarie all’idea stessa di una nuova direttiva in materia) non fanno ritenere probabile un allineamento del Consiglio dei ministri sulla posizione del Parlamento.
La speranza dei deputati è quella di chiudere la partita il 3 giugno, alla prossima riunione dei ministri sotto la presidenza lussemburghese. Poi la presidenza passerà al Regno Unito.
Il Consiglio "Lavoro, Affari Sociali, Salute e Consumatori" si è riunito il 2-3 giugno 2005
Al termine dell'esame del Consiglio il presidente ha delineato le seguenti conclusioni orali:
– la maggior parte degli Stati membri non ha avuto il tempo di approfondire l'esame della proposta modificata che la Commissione ha presentato il 31 maggio. È impossibile pertanto trarre le conclusioni definitive.
– Il punto principale in discussione è l'opt-out.
Due sono le posizioni estreme individuabili.
Da un lato, quella degli Stati membri che chiedono la libertà di scelta, sottolineando la necessità di crescita economica, e quindi chiedono l'opt out.
Dall'altro, quella degli Stati membri che ritengono che l'annualizzazione del periodo di riferimento per il conteggio della durata settimanale dell'orario di lavoro consenta la flessibilità sufficiente a poter prevedere un termine preciso per l'opt out.
Tra le posizioni suddette è possibile individuare molte sfumature.
Le delegazioni intendono inoltre trovare un compromesso valido, vista anche l'urgenza di trovare una soluzione a livello comunitario riguardo al trattamento da riservare ai periodi inattivi del servizio di guardia, in seguito alle sentenze della Corte di giustizia nei casi SIMAP e JAEGER.
Il presidente ha rilevato che una soluzione accettabile per il Consiglio e il Parlamento europeo potrebbe dipendere segnatamente dal proseguimento della riflessione su due problemi:
da un lato, i problemi nei settori professionali della salute e dall'altro quelli derivanti dal fatto che in molti Stati membri i lavoratori dipendenti cumulano vari contratti di lavoro.
– Il presidente ha preso atto che la Commissione intende tener conto di questi due aspetti fissando, nella proposta modificata, una scadenza per l'opt-out, che sarebbe tuttavia prorogabile.
Però varie delegazioni hanno espresso perplessità sulla mancanza di criteri obiettivi per siffatta proroga e hanno sottolineato la necessità di prendere una decisione che rispetti gli interessi degli Stati membri.
Il presidente ha preso anche atto che la Commissione è disposta a cercare un compromesso.
La direttiva europea 93/104/CE del 23 novembre 1993 riguardante certi aspetti dell'organizzazione del tempo di lavoro prevede che, a distanza di dieci anni dalla sua approvazione, la Commissione Europea debba preparare un rapporto sull'applicazione di due disposizioni contenute negli articoli 17 e 18.
Si tratta, da una parte, di esaminare di nuovo il periodo di riferimento in base al quale si deve conteggiare il tempo di lavoro medio settimanale, che dovrebbe per alcuni superare quello attuale di quattri mesi e, dall'altra parte, di ristudiare la facoltà, ottenuta nel 1993 dal Regno Unito, di derogare, con l'accordo del lavoratore, alla regola delle 48 ore di lavoro settimanale (clausola dell'opt-out).
Difatti, la Commissione, con la Comunicazione del 30 dicembre 2003 pubblicata il 5 gennaio 2004 ha iniziato un processo di consultazione molto ampio potendo lo stesso portare eventualmente ad una modifica della direttiva e ad abrogare la regola, peraltro confermata per due volte dalla Corte di Giustizia (03/10/2000 e 09/10/2003 - sentenze SIMAP e Jaeger), che ha stabilito che la guardia deve essere considerata come un tempo di lavoro quando richiede la presenza sul posto di lavoro (al contrario della “reperibilità”).
Oltre che indirizzata al Parlamento Europeo, al Consiglio dell'Unione Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, la comunicazione ha rappresentato la base per una consultazione delle istituzioni ed organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario che hanno potuto esprimere i loro commenti e suggerimenti sulla necessità di revisione della direttiva entro il 31 marzo 2004.
La consultazione si è basata su cinque quesiti:
-La durata del periodo di riferimento e le possibili deroghe (articoli 16 e 17), il periodo di riferimento essendo di 4 mesi con una eventuale estensione a 6 o 12 mesi.
-Le condizioni di applicazione dell'art.18.1.b.)i) fanno ugualmente giocare l'opzione di non-partecipazione, lasciando agli Stati membri la possibilità di prevedere nelle loro legislazioni che un lavoratore lavori più di 48 a settimana se tutte le condizioni poste dall'articolo 18(1)b) I sano rispettate. La condizione più importante è che il lavoratore dia il suo consenso.
-La definizione di tempo di lavoro, in particolare alla luce delle recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea.
-Le misure tendenti a migliorare l'equilibrio tra il lavoro e la vita di famiglia.
-La definizione di una approccio che permetta di ottenere una soluzione equilibrata di queste misure.
Nella seduta dell'11 febbraio 2004, il Parlamento approva la Proposta di Risoluzione presentata dal relatore Cercas, molto critica nei confronti della proposta di direttiva della Commissione e nei confronti del Regno Unito.
Il Consiglio di Ministri della Salute e degli Affari Sociali dell'Unione si è limitato a uno valutazione informale nel corso della riunione del 4 marzo 2004.
La Commissione Europea ha poi iniziato una seconda fase di consultazioni con un documento del 19 maggio 2004 che riporta per esteso la posizione del Parlamento Europeo e delle organizzazioni dei lavoratori a livello europeo, riferendo sulle prese di posizione del Parlamento e del Consiglio, concludendo che tutte le parti hanno affermato l'esigenza di una revisione della Direttiva.
Il Comitato Economico e Sociale Europeo, in data 30 giugno 2004, esprime il parere sulla proposta di direttiva
Infine, il 22 settembre 2004, la Commissione europea ha reso pubblica la sua proposta di revisione della direttiva sul tempo di lavoro.
Vi sono contenute quattro importanti proposte:
Nuove condizioni di ricorso alla non applicazione del limite delle 48 ore settimanali.
Il ricorso a questa clausula resta possiile a livello di ogni singolo paese ma a condizione, per il lavoratore, di rispettare un certo numero di vincoli formali tendenti a proteggere il lavoratore (obbligo di negoziazioni collettive, ottenimento del consenso del lavoratore successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, possibilità per il lavoratore di tornare in ogni momento sulla sua decisione...).
Nuovo periodo di riferimento per il calcolo della durata settimanale media del tempo di lavoro di 48 ore.
Il periodo di riferimento utile per calcolare, in media, la durata massima settimanale di lavoro è di 4 mesi e la Commissione propone di permettere di allungare questo periodo fino ad un anno.
Una nuova definizione del tempo di lavoro di guardia.
A seguito di differenti sentenze della Corte di Giustizia della UE relative alla definizione del tempo di lavoro di guardia per i professionisti della salute, la Commissione propone di creare una nuova categoria del tempo di lavoro, il tempo di guardia "inattivo".
Nuovo ritardo per l'ottenimento del riposo compensativo.
Il riposo compensativo non deve essere sistematicamente accordato subito dopo un periodo di lavoro superiore a 48 ore, ma deve esserlo entro un ritardo di 72 ore.
Il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori dell'Unione europea si è riunito il 4 ottobre 2004 e ha proceduto ad un primo scambio di opinioni sulla proposta di direttiva
In linea generale, le delegazioni hanno accolto con favore la proposta della Commissione in quanto rafforzerebbe la certezza giuridica in questo settore, in particolare alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia sui periodi di inattività dei medici durante i servizi di guardia.
Nella riunione del 7 Dicembre 2004 il Consiglio, per quanto riguarda la possibilità di estendere il periodo di riferimento usato per il calcolo della durata massima settimanale di lavoro (48 ore) da 4 a 12 mesi, anche se il periodo di riferimento standard dovrebbe rimanere fissato a 4 mesi, come nella direttiva vigente, ha convenuto che sia offerta a titolo provvisorio agli Stati membri la possibilità di estendere tale periodo a 12 mesi qualora ricorrano motivi oggettivi o tecnici o motivi inerenti all'organizzazione del lavoro, a condizione che si rispettino i principi generali della tutela della salute dei lavoratori e si consultino le parti sociali interessate.
Il secondo punto su cui il Consiglio ha compiuto progressi riguarda il "servizio di guardia", cioè il periodo durante il quale un lavoratore deve essere disponibile sul luogo di lavoro per poter svolgere, a richiesta del datore di lavoro, la sua attività o le sue funzioni.
Il Consiglio ha dovuto tener conto delle sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause SIMAP e Jaeger, nelle quali la Corte ha stabilito che i periodi inattivi durante il servizio di guardia (dei medici) sono da considerare attività di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88/CE.15 Date queste premesse e basandosi su testi di compromesso proposti dalla presidenza, il Consiglio ha raggiunto un ampio accordo su tre nuove definizioni da inserire nella direttiva: "servizio di guardia", "periodo inattivo durante il servizio di guardia" (cioè un periodo durante il quale il lavoratore è in servizio di guardia, ma il datore di lavoro non richiede che svolga la sua attività o le sue funzioni) e "luogo di lavoro".
Il Consiglio ha discusso anche un nuovo articolo, in base al quale il periodo durante il quale il lavoratore svolge la sua attività o le sue funzioni nell'ambito del servizio di guardia deve essere considerato orario di lavoro, mentre il periodo inattivo durante tale servizio non è considerato orario di lavoro, salvo diversa disposizione della legislazione nazionale, di un contratto collettivo o di un accordo tra le due parti dell'industria.
Il Consiglio ha inoltre raggiunto un ampio accordo su un terzo punto, riguardante il "riposo compensativo" da accordare in caso di deroga alle disposizioni della direttiva riguardanti il riposo settimanale.
Il Consiglio ha esaminato una proposta della presidenza secondo la quale il riposo compensativo dovrebbe essere fruito entro 72 ore o entro un periodo ragionevole (7 giorni al massimo) da determinare in base alla legislazione nazionale, a disposizioni regolamentari o amministrative, contratti collettivi o accordi tra le due parti dell'industria.
Il Consiglio ha svolto anche un approfondito dibattito orientativo sulla cosiddetta "disposizione di opt-out", cioè la possibilità di derogare all'articolo 6 della direttiva 2003/88/CE (che limita a 48 ore la durata media dell'orario di lavoro settimanale), sulla scorta di una proposta di compromesso della presidenza.
Pur se una significativa maggioranza degli Stati membri considera le proposte della presidenza una buona base di discussione, non è stato possibile raggiungere un accordo a questo riguardo.
Va ricordato che la proposta della Commissione prevedeva una modifica dell'articolo 6 della direttiva intesa ad accordare priorità ai contratti collettivi e a limitare l'opt-out individuale ai casi in cui non esista un contratto collettivo in vigore, nè una rappresentanza dei lavoratori abilitata a concluderlo, sottoponendo per di più tale opt-out a condizioni rigorose.
La presentazione del rapporto da parte del relatore Cercas alla Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali del Parlamento avviene il 15 marzo 2005.
Si preconizza la soppressione del diritto individuale a rinunciare alla durata massima del lavoro settimanale di 48 ore (opt-out), la contabilizzazione della durata della guardia nel tempo di lavoro compresi i tempi inattivi, i quali potrebbero tuttavia essere conteggiati in maniera differenziata per conformarsi al limite settimanale di 48 ore.
Informazioni e documentazione legislativa
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59 .
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
(Supplemento ordinario n. 75/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 del 23 aprile 2010)
17 dicembre 2009 - Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto che recepisce la direttiva servizi (2006/123/CE) diretta a incentivare la concorrenza nel mercato europeo. Il provvedimento che dovrà ottenere il via libera del Parlamento prima dell'ok definitivo di Palazzo Chigi interessa commercianti, artigiani e professionisti.
Il Parlamento europeo ha adottato in seduta plenaria a Strasburgo la risoluzione e l'emendamento 172 è stato rigettato con 514 voti contro 132 (vedi più avanti).
Il Parlamento ha rigettato la necessità di una specifica legislazione sui sercizi sanitari, ma ha invitato la Commissione a proporre, con urgenza, una codifica dei correnti casi giuridici sui diritti dei cittadini della EU ad essere curati in altri Paesi membri, con costi coperti dal loro proprio sistema sanitario.
La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori aveva adottato un emendamento molto controverso (il n.172) che "invitava la Commissione Europea a presentargli una proposta al fine di reintrodurre i servizi sanitari nella direttiva servizi, e una proposta destinata a codificare la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia in materia di diritti dei pazienti".
L'emendamento era stato adottata con una piccola maggioranza di due voti e il porta parola del gruppo PPE-DE e il leader del gruppo Socialista avevano condannato il suo contenuto sottolineando il fatto che preferivano che la direttiva restasse nella sua attuale versione.
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Il Presidente del Parlamento europeo Josep Borrell e il ministro finlandese per il commercio e l'industria Mauri Pekkarinen, hanno ufficialmente firmato il testo della direttiva servizi nel mercato interno lo scorso 12 dicembre 2006 a Strasburgo.
Alla fine, il Parlamento ha trovato l'accordo dopo oltre due anni di lavoro, lo scorso novembre.
Senza dubbio, esso rappresenta uno dei più importanti testi mai adottati di recente dall'Unione europea.
Il testo finale, riscritto dal Parlamento europeo, e accolto quasi per intero dal Consiglio, tiene conto in maniera bilanciata degli interessi dei consumatori, dei lavoratori e dei fornitori di servizi.
La direttiva verrà applicata in tutta l'Unione europea al più tardi entro il 2010.
Grazie alla sua introduzione, sarà più facile insediarsi e fornire servizi in un altro Stato membro, con un beneficio anche per i sevizi temporanei.
Intervento della relatrice
Evelyne GEBHARDT (PSE, DE) ha sottolineato che oggi si giunge alla conclusione di una discussione durata più di due anni e si può essere orgogliosi del lavoro svolto dal Parlamento europeo. Dopo aver ringraziato una serie di colleghi, ha voluto rendere un omaggio particolare al relatore ombra del PPE/DE per l'ottima collaborazione che ha permesso di definire un testo condiviso che non mette in evidenza le divisioni del Parlamento.
Il testo della direttiva, ha quindi spiegato, combina gli interessi dei lavoratori con quelli dei consumatori e del mondo economico e, anche attraverso la soppressione del principio del paese d'origine, «contribuisce a mettere le persone al centro della politica».
La relatrice ha infatti sottolineato come il testo eviti una «concorrenza malsana» tra i sistemi sociali degli Stati membri, garantendo quindi i lavoratori, limiti la sua applicazione ai soli servizi commerciali e avvantaggi le imprese attraverso l'introduzione del principio della libera prestazione di servizi che vieta l'applicazione di misure protezionistiche.
Dichiarazione della Commissione
Charlie McCREEVY ha sottolineato come la direttiva costituisca «una pietra miliare» non solo per i suoi contenuti ma anche per l'importante ruolo svolto dal Parlamento nella procedura legislativa.
La direttiva, ha aggiunto, rappresenta uno sforzo fondamentale per rilanciare l'economia europea attraverso il completamento del mercato interno e, quindi, la promozione della crescita e dell'occupazione, nonché la tutela dei lavoratori e dei prestatori.
Nell'evidenziare come il Parlamento abbia dimostrato la capacità di giungere a compromessi su questioni spinose e come la posizione comune rispecchi appieno l'approccio dei deputati, il commissario ha chiarito che i futuri orientamenti della Commissione serviranno ad assistere gli Stati membri ad applicare la direttiva in modo adeguato e non sarà giuridicamente vincolante (ruolo che spetta alla Corte di giustizia).
La Commissione, inoltre, agirà in modo trasparente informando sistematicamente il Parlamento, anche sulla necessità di future ulteriori armonizzazioni.
Ha quindi precisato che il diritto del lavoro non sarà intaccato dalla direttiva e, pertanto, non avrà effetto sulle prassi nazionali e sui diritti collettivi definiti dagli Stati membri e avrà un impatto neutrale nei confronti dei modelli relativi al ruolo delle parti sociali.
Resteranno comunque d'applicazione i principi sanciti dal Trattato. La direttiva, ha poi aggiunto, non avrà ripercussioni sul diritto penale nazionale e, di conseguenza, gli Stati membri applicheranno le loro norme in materia anche alle imprese straniere che operano sul loro territorio. Tuttavia, non si potrà ricorrere al diritto penale per aggirare le disposizioni della direttiva.
Infine, il commissario ha precisato che i servizi sociali, offerti da imprese per conto degli Stati membri o da organizzazioni di volontariato, sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva.
Mauri PEKKARINEN ha affermato che l'adozione della direttiva segna la storia del mercato interno e si è detto felice che, «finalmente», si sia giunti a un avvicinamento delle posizioni.
Si tratta, ha detto il Ministro, di una «riforma radicale» ed è quindi normale che si siano aperte divisioni profonde.
Ma ora, ha aggiunto, «è ora di guardare al futuro».
Il voto del Parlamento in prima lettura, ha proseguito, ha rappresentato un «compromesso storico» che ha reso più semplice la continuazione dei lavori.
Sottolineando quindi la profonda differenza tra la posizione comune e la proposta originaria, il Ministro ha però affermato che la direttiva mantiene lo stesso obiettivo di «aprire nuove porte ai prestatori e agli utenti (consumatori e imprese).
Offre quindi certezza del diritto agli operatori, dimostrando il valore aggiunto dell'azione europea.
Ha poi precisato che, tuttavia, non si tratta del capolinea di un processo che deve portare al completamento del mercato interno.
Per concludere ha affermato di condividere la dichiarazione chiarificatrice della Commissione.
Replica della relatrice
Per Evelyne GEBHARDT (PSE, DE) la dichiarazione della Commissione «chiarisce le incertezze» e, pertanto, ha invitato l'Aula ad approvare la posizione comune senza emendamenti.
Ha però voluto esprimere una punta di amarezza per il fatto che il Consiglio abbia limitato le prerogative del Parlamento affermando che, visto il delicato equilibrio raggiunto dai Ministri, non sarebbe stato possibile apportare modifiche alla posizione comune.
Sottolineando quindi che anche il compromesso parlamentare era frutto di un equilibrio molto delicato, la relatrice ha quindi auspicato che questa situazione non si ripeta più in futuro.
Replica della Commissione
Charlie McCREEVY ha affermato di non condividere le preoccupazioni circa il ruolo determinante della Corte di giustizia poiché l'ampio consenso che si è delineato all'interno del Consiglio non dovrebbe portare a controversie.
Ricordando poi che gli Stati membri hanno tre anni di tempo per adeguarsi alle disposizioni della direttiva, ha sottolineato che la Commissione vigilerà affinché la direttiva sia correttamente trasposta.
Il commissario ha poi concluso evidenziando nuovamente il ruolo svolto dal Parlamento che, «dimostrando maturità», non ha scelto la facile via di respingere la proposta ed ha adempiuto al suo compito di colegislatore.
Il 29 maggio 2006, il Consiglio "Competitività" del Consiglio dell'Unione Europea era pervenuto ad un accorso politico sulla proposta della direttiva "servizi" nel mercato interno. A seguito di questa nuova tappa, il Consiglio doveva adottare una posizione finale comune, basata su questo testo in una delle prossime sue riunioni, e far seguire la proposta al Parlamento Europeo per la seconda lettura. L'accordo dei Ministri sul testo di compromesso era in sostanza molto vicino al compromesso adottato in prima lettura dal Parlamento Europeo e alla proposta rivisitata dalla Commissione.
Il 4 aprile 2006, la Commissione Europea aveva presentato al Parlamento Europeo la versione rivisitata della proposta di direttiva "servizi", dopo aver tenuto conto degli emendamenti votati dal Parlamento Europeo il 16 febbraio 2006 in prima lettura.
Il commissario McCREEVY aveva illustrato all'Aula la nuova proposta sulla direttiva servizi.
Un'ampia maggioranza dei deputati aveva apprezzato l'iniziativa, riconoscendo che la proposta era molto vicina a quanto suggerito dal Parlamento.
Se alcuni di essi avevano ribadito la loro opposizione a un testo troppo liberista, altri avevano deplorato i troppi settori esclusi dal campo d'applicazione della direttiva.
Il dibattito sarebbe proseguito : spettava al Consiglio pronunciarsi e poi ancora al Parlamento.
Per saperne di più clicca qui :
Il comunicato della Commissione del 4 aprile 2006
Cliccando qui sotto : analisi comparativa (parte in lingua inglese, parte in lingua francese) tra il nuovo testo della Commissione e le due precedenti versioni della proposta di direttiva : la proposta iniziale della direttiva "servizi" e il testo emendato dal Parlamento Europeo.
Il Consiglio Competitività (mercato interno, industria e ricerca)dell'Unione Europea si era riunito il 13 marzo 2006 (Per l'Italia: Giorgio LA MALFA Ministro senza portafoglio, Ministero per le politiche comunitarie, Claudio SCAJOLA Ministro delle attività produttive, Guido POSSA Viceministro).
Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato dei lavori presentata oralmente dalla presidenza in seguito al dibattito informale dei ministri responsabili della competitività in data 12 marzo riguardante i risultati della votazione del Parlamento europeo sul progetto di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.
Il Consiglio aveva deciso di attendere che la Commissione presentasse una proposta riveduta in aprile.
Successivamente il Consiglio avrebbe ripreso le deliberazioni, in vista di giungere a un accordo su una posizione comune del Consiglio.
La posizione comune sarebbe stata trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura, conformemente alla procedura di codecisione.Per i particolari, vai a pag.14 del comunicato:
In precedenza, il Parlamento europeo aveva adottato il 16 febbraio 2006 a Strasburgo, a larga maggioranza, in prima lettura, la relazione della Gebhardt sulla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, uno dei testi di maggiore importanza per l'UE. Il progetto iniziale era stato rivisto in profondità, ma l'obiettivo non era cambiato: eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi. I deputati però chiariscono che la direttiva non incide sui diritti sociali dei lavoratori previsti dalle legislazioni nazionali.
Il comunicato stampa del 24 febbraio 2006
Una istantanea della Relatrice Evelyne Gebhardt nel corso del suo intervento
Il 15 dicembre 2005 la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo aveva approvato la relazione presentata dalla On. Evelyne Gebhardt sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, da presentare al Parlamento.
La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo, nella seduta del 24 maggio 2005, ha apportato sostanziali modifiche al testo proposto dalla Commissione.
Parlamento Europeo
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Seduta del 24 maggio 2005
Emendamenti 1-151 - 11 maggio 2005
Emendamenti 152-426 - 29 giugno 2005
Emendamenti 427-746 - 29 giugno 2005
Emendamenti 747-941 - 24 giugno 2005
Emendamenti 942-1154 - 24 giugno 2005
Charlie McCreevy, Commissario in carica della Commissione del Mercato Interno, ha presentato il 13 giugno, davanti la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo, la sua visione delle cose a proposito della proposta di direttiva.
Secondo McCreevy, la Commissione adotterà una posizione "ragionevole" se il Parlamento Europeo farà lo stesso.
Il Consiglio dei Ministri della Competitività dell'Unione Europea ha preso atto, nella riunione del 6-7 giugno 2005, del rapporto del Presidente sullo stato dei lavori concernente la proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno presentata dalla Commissione l'11 gennaio 2004 e ha confermato la sua intenzione di continuare l'esame di questo dossier prioritario con lo scopo di arrivare ad un accordo tenendo conto delle decisioni del Parlamento europeo.
Al fine di definire la posizione italiana con riferimento al testo predisposto dalla presidenza inglese e sopra riportato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ha svolto una riunione di coordinamento il giorno 4 ottobre 2005.
PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
Parte I & II
Relatrice: Evelyne Gebhardt, 24 maggio 2005
I-Introduzione
L'11 novembre 2004, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha tenuto un’audizione pubblica sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.
Tutti i partecipanti si sono mostrati concordi sulla necessità di aprire ulteriormente il mercato interno dei servizi, ma le opinioni in merito agli strumenti da utilizzare per questo scopo sono state profondamente divergenti.
La maggior parte dei partecipanti, tra cui anche la relatrice, si sono espressi contro un inutile protezionismo, sostenendo invece la necessità di garantire elevati livelli di qualità e di protezione, in particolare nel campo sociale e nei settori dell'ambiente e della protezione dei consumatori, al fine di garantire una concorrenza equa.
Dall'audizione emerge tuttavia chiaramente che questo progetto va molto di là dal suo vero scopo.
Nella sua forma attuale lascia aperti molti interrogativi e può essere fonte d’incertezza giuridica.
Il 21 dicembre 2004 la relatrice ha presentato un documento di lavoro che ha individuato i seguenti problemi:
il campo di applicazione,
il principio del paese d’origine,
il controllo e la compatibilità con l’acquis comunitario.
La relatrice ritiene che occorra apportare modifiche incisive in tali ambiti, al fine di guadagnare un più ampio consenso.
Per garantire maggiore trasparenza e cooperazione è stato avviato un metodo di lavoro nuovo per il Parlamento europeo, che si avvale di un gruppo di lavoro istituito ad hoc.
Sotto la presidenza della relatrice si sono svolti, a cadenza regolare, incontri dei membri della commissione per il mercato interno, segnatamente dei relatori ombra, degli autori dei pareri e dei relatori ombra dei comitati consultivi.
Tali riunioni hanno offerto la possibilità di discutere in maniera più approfondita ulteriori dettagli inerenti ad altri ambiti della proposta, che per motivi di tempo non era stato possibile affrontare durante le consuete riunioni della commissione.
La Presidenza del Consiglio, la Commissione, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno quindi colto l’opportunità di esporre di fronte al gruppo di lavoro la loro opinione sulla proposta.
La relazione presentata dalla relatrice alla commissione è stata pubblicata, per non dare adito all’impressione di un processo svolto a porte chiuse.
Durante la seduta plenaria del PE, il commissario McCreevy ha espressamente dichiarato che la Commissione non presenterà una nuova proposta.
Egli ha inoltre espresso l’intenzione della Commissione di attenersi fedelmente alla procedura di codecisione e di rispettare le prerogative del PE.
Un altro esempio illustra perfettamente la cooperazione e la trasparenza in seno al PE: la preparazione della prima parte del progetto di relazione al fine di semplificare e approfondire la discussione in seno alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e di esaminare proposte di soluzione concernenti i due punti più contestati.
La prima parte, presentata alla commissione competente il 19 aprile 2005, propone una prima serie di emendamenti delle parti controverse della proposta della Commissione: il campo di applicazione ed il principio del paese d’origine.
Il presente documento costituisce la versione consolidata della prima parte del progetto di relazione con una sintesi di tutte le proposte della Commissione.
II. Aspetti centrali della revisione della direttiva
1. Campo di applicazione della direttiva
Il campo di applicazione della direttiva deve essere definito in modo chiaro ed inequivocabile ai fini della certezza del diritto.
Per molti prestatori di servizi non è chiaro se i servizi da loro forniti ricadano o meno nel campo d’applicazione della presente direttiva.
È inoltre necessario distinguere chiaramente i servizi che rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva e i servizi d’interesse generale, che dovrebbero essere regolati da una direttiva quadro da elaborare separatamente.
Risponde parimenti al principio della certezza del diritto delimitare chiaramente i servizi che sono o saranno coperti dalle direttive settoriali, come nel caso delle professioni regolamentate, alle quali si applica la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [COM(2002)0119].
a) La definizione di «servizio»
Generalmente la distinzione fra i servizi che ricadono nel campo di applicazione della direttiva e i servizi di interesse generale costituisce un problema notevole.
Con l’apertura del mercato dei servizi occorre assicurare il rispetto del patrimonio legislativo comunitario relativo alla fornitura di servizi di interesse generale, che rappresentano un pilastro del modello sociale europeo.
È pertanto assolutamente necessario delimitare in modo chiaro e senza alcuna ambiguità il campo di applicazione della direttiva.
La Commissione si è impegnata a presentare una relazione sulla fattibilità e l’esigenza di una normativa quadro per i servizi di interesse generale entro la fine del 2005.
Fino a quando non esisterà un quadro comunitario chiaro per tali servizi — come previsto dal progetto di Costituzione all’articolo III-6 — appare sensato stralciarli dal campo di applicazione relativo al progetto di direttiva.
Sono state spesso avanzate proposte tese ad operare la suddetta delimitazione, mediante la compilazione di un elenco positivo o negativo dei singoli settori.
La relatrice non lo ritiene tuttavia possibile.
Una rigida enumerazione dei servizi che attualmente rientrino o siano esclusi dal campo di applicazione costituisce un approccio sbagliato ed uno strumento non idoneo per un settore innovativo come quello dei servizi.
Non è purtroppo possibile formulare una definizione chiara, a livello europeo, dei servizi di interesse generale.
Spetta agli Stati membri formulare tali definizioni.
Il trattato riconosce l’importanza dei servizi di interesse economico generale per l’UE, ma si astiene dalla loro definizione, nel rispetto del principio di sussidiarietà (articoli 16 e 86, paragrafo 2, TCE).
Per questo motivo la relatrice ritiene opportuno applicare da una parte i criteri che caratterizzano i servizi coperti dal campo di applicazione di questa direttiva (servizi commerciali, ossia retribuiti in funzione dei criteri economici abituali) e dall'altra i criteri che definiscono i servizi di interesse generale e giustificano pertanto l’esclusione dal campo di applicazione di questa direttiva.
La relatrice propone anche una distinzione più precisa tra i servizi economici, che possono avere un interesse generale, e i servizi commerciali, che seguono fini puramente finanziari.
Nella presente relazione si cerca di precisare il criterio dell’obbligo di servizio pubblico e dell’interesse comune, già menzionato dalla Commissione nel Libro bianco sui servizi di interesse generale.
b) Esclusione dal campo di applicazione
È necessario escludere il settore della sanità dal campo di applicazione di questa direttiva, al fine di impedire un forte contrasto con la ripartizione delle competenze fondata sul principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 152, n. 5 TCE.
A causa di una sovrapposizione del progetto di direttiva con alcune norme legislative in materia di lavoro, ad esempio la direttiva sul distacco dei lavoratori, sarebbe opportuno chiarire che la presente direttiva non pregiudica il diritto del lavoro in generale, né i contratti collettivi conclusi a livello regionale o nazionale o le leggi speciali applicabili ai rapporti di lavoro.
L’emendamento corrispondente dovrebbe essere inserito nell’art. 1, in quanto non è sufficiente mantenere la formulazione del considerando 58: «La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali».
2. Conformità del progetto di direttiva con la legislazione comunitaria in vigore e in preparazione, nonché con norme del diritto privato internazionale
Poiché la direttiva servizi, nella sua forma attuale, propone un approccio orizzontale per un cospicuo numero di servizi di varia natura, molte attività sono inevitabilmente interessate dal suo campo di applicazione, persino quando esse sono già oggetto di misure settoriali.
L’audizione degli esperti svoltasi l’11 novembre 2004, nonché varie conferenze, hanno mostrato che allo stato attuale non è chiaro in che rapporto sia la proposta in oggetto rispetto alla legislazione internazionale e comunitaria vigente, nonché con la legislazione in preparazione in seno all’UE.
Ne sono validi esempi la direttiva europea sul distacco dei lavoratori, la Convenzione di Roma (Roma I) e il progetto di regolamento Roma II, la proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, oppure la direttiva 2004/18/CE relativa alla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici.
(Le relative considerazioni sono riportate nel documento di lavoro del 21 dicembre 2004).
3. L’introduzione del principio del paese d’origine
Uno dei punti centrali della direttiva proposta è costituito dall'introduzione del cosiddetto principio del paese d'origine (articolo 16), in base al quale i prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine.
Quest'ultimo è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi da lui forniti, anche quando il destinatario riceve tali servizi in un altro Stato membro.
Deroghe al principio del paese d'origine sono ammesse soprattutto nei settori in cui esistono già misure d'armonizzazione settoriali a livello comunitario.
In riferimento a ciò si deve far presente che il «principio del paese d'origine», che non viene mai messo in dubbio o discusso dalla Commissione nella motivazione che accompagna il progetto di direttiva, non è in realtà un principio autonomo.
Infatti, il principio del paese d'origine non è citato espressamente nei trattati, né costituisce un principio giuridico generale che la legislazione comunitaria è tenuta a rispettare.
Per questo già il titolo dell'articolo 16 del progetto di direttiva è, oltretutto, fuorviante. Esiste una palese contraddizione tra detto "principio" e l'articolo 50 del trattato, ripreso dall'articolo III-45 della Costituzione.
Secondo il principio del paese d'origine, nei termini in cui è formulato nella proposta della Commissione, l'impresa che fornisce un servizio in un qualsiasi paese dell'Unione è assoggettata unicamente alla legislazione del proprio paese d'origine e non deve conformarsi ad altre eventuali normative nazionali più rigorose.
Tuttavia, l'articolo 50 del trattato prevede espressamente che il prestatore ha il diritto che gli siano applicate le stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
Pertanto è evidente che il principio d'origine collide con quello della parità di trattamento sancito dai trattati.
Inoltre, il principio del paese d'origine contrasta con lo spirito della costruzione europea, basata sul coordinamento delle disposizioni nazionali, come stabilito all'articolo 47, paragrafo 2, del trattato.
Di conseguenza la relatrice propone la sostituzione del criterio del paese d'origine con l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, che si basa sull'idea dell'equivalenza.
Secondo la costante giurisprudenza ella Corte di giustizia, le condizioni previste dalla legislazione dello Stato di destinazione non possono comportare ripetizioni con le condizioni equivalenti già soddisfatte nello Stato d'origine.
Durante l’audizione del PE, contro la fissazione generale del principio del paese d’origine in una direttiva sui servizi sono state sollevate forti obiezioni, descritte in maniera esauriente nel documento di lavoro del 21.12.2004.
4. La creazione di uno sportello unico
La relatrice ritiene particolarmente positiva la semplificazione delle procedure amministrative, segnatamente la creazione di uno sportello unico, dato che ciò favorirà soprattutto le piccole e medie imprese.
La relatrice considera che lo sportello unico dovrebbe essere realizzato in linea con le due libertà fondamentali.
Nel contesto della libera prestazione di servizi, detto sportello unico dovrebbe occuparsi dell'attuazione del principio del mutuo riconoscimento secondo la procedura di cui al nuovo articolo 16.
In caso di problemi, manca per ora un approccio comune per valutare l'equivalenza del livelli di protezione e non esistono procedure prestabilite che consentano a un prestatore di contestare le decisioni che gli interdicono di fornire i suoi servizi in un mercato nazionale.
Lo sportello unico potrebbe contribuire a far funzionare meglio il mutuo riconoscimento nel settore dei servizi.
Infine occorre prevedere per i prestatori di servizi la possibilità di iscrizione temporanea con effetto automatico, per via elettronica, presso lo sportello unico.
Tale iscrizione dovrebbe consentire che il prestatore di servizi transfrontalieri sia assoggettato agli stessi diritti e obblighi a carico dei cittadini del paese di destinazione, in particolare per quanto riguarda le regole di condotta.
Il paese di destinazione potrebbe essere debitamente informato della prestazione di servizi, al fine di assicurare la qualità degli stessi e dare la possibilità ai destinatari di inoltrare un reclamo tramite lo sportello unico.
Opinione della Commissione delle Regioni
30 settembre 2004 (in inglese)
Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo
11 gennaio 2005 (in francese)
Parere della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
17 marzo 2005
Parere della Commissione per la cultura e l'istruzione
22 aprile 2005
Parere della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
27 aprile 2005
Parere della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
4 maggio 2005
(Relazione presentata nell’ambito della prima fase della strategia per il mercato interno dei servizi)
(Libro verde della Commissione del 21 maggio 2003 sui servizi d'interesse generale, volto a lanciare un dibattito aperto sul ruolo dell'Unione europea nella promozione della fornitura di servizi d'interesse generale e nella definizione degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tali servizi, nonché sul modo in cui tali servizi sono organizzati, finanziati e valutati)
(Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 maggio 2004, intitolata «Libro bianco sui servizi d'interesse generale» : fa seguito a una vasta consultazione pubblica, lanciata dal Libro verde, sul ruolo dell'Unione europea nella fornitura ai consumatori e alle imprese europee di servizi d'interesse generale di qualità)
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n.
59
Informazioni e documentazione legislativa completa
La direttiva Riconoscimento delle Qualifiche Professionali adottata il 7 settembre 2005 consolida e modernizza le regole che governano oggi il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il 20 ottobre 2007, al termine del periodo di trasposizione, questa direttiva rimpiazzarà le 15 direttive esistenti in questa materia. Si tratta delle prima modernizzazione dell'insieme del sistema comunitario dall'inizio del suo concepimento 40 anni or sono. Numerose modifiche sono introdotte in rapporto alle regole esistenti ivi compresa una accresciuta liberalizzazione delle prestazioni dei servizi, una più grande automaticità nel riconoscimento delle qualifiche e una più elevata flessibilità delle procedure di aggiornamento della direttiva stessa. La Commissione propone ugualmente di sviluppare la sua cooperazione con gli Stati membri al fine di informare meglio i cittadini sui loro diritti e di meglio aiutarli a farsi riconoscere le loro qualifiche. Attualmente, questa "guida di trasposizione" è volta a orientare le autorità nazionali nella trasposizione della Direttiva "Riconoscimento delle Qualifiche Professionali" nel diritto nazionale. Le disposizioni della direttiva non hanno tutte bisogno di una trasposizione. Si presume che le disposizioni consolidate siano state gia recepite. Per questa ragione, la Commissione ha aggiunto dei commentari ad ogni articolo per spiegare dove le nuove misure di trasposizione sono invece necessarie.
Entrata in vigore della Direttiva
La Direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri hanno due anni di tempo per adottare le nuove regole e si cercherà di adottare una unica data per tutti gli Stati. Nel frattempo, la legislazione applicabile resta la Direttiva 93/16 così come modificata dalla Direttiva 2001/19. Se una modifica dovesse verificarsi nei prossimi due anni (per esempio, l'inclusione di una nuova specialità medica quale l'oncologia), la Commissione Europea troverà una soluzione legale così da includere immediatamente tali modifiche nel nuovo sistema. ENTRATA IN VIGORE IN ITALIA ----------
I lavori preparatori del decreto legislativo
Senato della Repubblica
Scheda riassuntiva pareri Commissioni permanenti Senato . Clicca qui Camera dei Deputati Commissioni Riunite II e X - Resoconto di martedì 25 settembre 2007 - Clicca qui Commissioni Riunite II e X - Resoconto di martedì 27 settembre 2007 - Clicca qui Commissioni Riunite II e X - Resoconto di mercoledì 3 ottobre 2007 - Clicca qui Commissioni Riunite II e X - Resoconto di martedì 9 ottobre 2007 - Clicca qui Preparazione della messa in atto del meccanismo di consultazione E' importante conoscere in anticipo il futuro funzionamento del meccanismo di consultazione e gli inputs che ci si aspetta dalle professioni. Questi due aspetti sono stati introdotti nell'articolo 58 e nel "Recital" 29 della nuova Direttiva. La struttura da mettere in atto dovrebbe somigliare a quella di una piramide: al verice la "regulatory committee", composta dai rappresentanti degli stati membri e, al di sotto di questa, i gruppi di lavoro e, possibilmente, dei sottogruppi di lavoro. I gruppi di lavoro dovrebbero essere aperti alle professioni rappresentate da esperti. Dobrebbero essere costituiti due gruppi di esperti: uno di tipo orizzontale per la presa in carica dei problemi comuni a tutte le professioni, e l'altro per i problemi specifici di ciascuna professione laddove necessario. La flessibilità dovrebbe essere la caratteristica di questo sistema. Così, i gruppi di lavoro o i sottogruppi dovrebbero avere un chiaro mandato dalla "regulatory committee" e, una volta portato a termine il compito affidato, dovrebbero essere sciolti in modo da evitare strutture fisse. La Direttiva, inoltre, stabilisce in modo esplicito che il meccanismo della consultazione delle professioni non garantisce loro lo status di osservatori nella "regulatory committee" e quindi non consente da far parte in maniera sistematica a tutte le discussioni. Una distinzione potrebbe essere fatta tra discussione tecniche e invece quelle politiche nelle quali gli stati membri preferiscono essere soli. ------------ Modalità di partecipazione delle professioni La Commissione Europea intende istituire un sistema molto trasparente e flessibile. La informazioni sulle riunioni dei gruppi e sottogruppi di lavoro dovrebbe essere pubblicato su internet. Al fine di evitare critiche, la Commissione non intende nominare direttamente i rappresentanti. Il suo ruolo dovrebbe essere piuttosto quello di organizzare la possibilità per le professioni di nominarli loro stessi e di presentare posizioni unificate. Sarà molto importante presentare punti di vista unici cercando da parte delle professioni di parlare con una unica voce così da non trasformare i gruppi di lavoro quale sede di dibattiti interni. A seconda degli argomenti la rappresentanza delle professioni potrebbe variare ma, una volta deciso, la stessa rappresentanza dovrebbe essere mantenuta fino al termine del mandato dei gruppi di lavoro. Carta professionale In accordo con quanto stabilito nel "Recital 27 a)", le professioni sono incoraggiate a sviluppare carte professionali. L'iniziativa dovrebbe partire dalle professioni.Essendo lo sviluppo di tali carte presumibilmente molto costoso per la professione medica, prima di lanciare questo processo ci dovrebbe essere il riconoscimento ufficiale del loro valore da parte della Commissione Europea. Gli avvocati hanno carte professionali a livello europeo e la loro esperienza potrebbe essere utile come modello. I dati inseriti nelle carte professionali potrebbero rimpiazzare quelli richiesti dalle autorità competenti degli stati ospiti. La direttiva prevede tre possibili percorsi per il riconoscimento delle professioni. Il primo è il riconoscimento dei titoli sulla base della formazione già acquisita. Qui vengono stabiliti cinque livelli di qualificazione, che descrivono la formazione e che vanno dalla certificazione di una formazione scolastica generale di primo e di secondo grado fino ad un diploma universitario, che attesti un ciclo di studi accademici di almeno quattro anni concluso con successo. Il Paese di accoglienza può subordinare il riconoscimento all’assolvimento di una misura di compensazione -prova attitudinale o tirocinio di adattamento- se la formazione è inferiore di un anno a quella richiesta nel Paese di accoglienza oppure i contenuti della formazione professionale sono sostanzialmente differenti, se ad esempio sono richieste attività che nel Paese d’origine non esistono nella professione corrispondente. In questo caso, la proposta di direttiva prevede la possibilità per le associazioni professionali di stabilire piattaforme comuni, con le quali definire gli standard intesi a garantire un livello adeguato delle qualifiche. Il secondo percorso passa unicamente attraverso l’esperienza lavorativa. Qui vi sono due gruppi di professioni (che sono definiti sulla base della classificazione statistica ISIC – International Standard Classification of All Economic Activities). Il primo gruppo raccoglie in linea generale le classiche professioni dell’industria, dell’edilizia e dell’artigianato. In questo gruppo i lavoratori dipendenti devono dimostrare una formazione di almeno tre anni e un’esperienza professionale di cinque anni. I lavoratori autonomi hanno bisogno di un’esperienza professionale di sei anni, il periodo di formazione non è quantificato. Nel secondo gruppo sono contemplate le prestazioni di servizio del commercio, della ristorazione e del settore alberghiero, degli istituti di credito o campi simili. Il periodo di formazione non dovrà più essere quantificato. Il presupposto per il riconoscimento della qualifica professionale sarà un’esperienza di lavoro triennale a tempo pieno, sia per lavoratori autonomi, sia per dipendenti. La terza possibilità per il riconoscimento delle qualifiche professionali riguarda i medici, i veterinari, gli infermieri, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti. Per queste professioni sono definiti criteri di contenuto delle conoscenze e delle attitudini -ripresi in parte dalle direttive esistenti – che comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche. La procedura prevede che l’autorità competente del Paese membro decida sulla domanda di riconoscimento della qualifica entro tre mesi. Contro il rifiuto si può ricorrere nell’ambito della giurisdizione nazionale. 22 febbraio 2008 - On Stefano Zappalà - Una guida alle piattaformi comuni (pdf 400Kb) La "storia" della direttiva L'iter legislativo completo del provvedimento è riportato nel sito della U.E 7 marzo 2002
La Commissione Europea, con decisione del 19 marzo 2007, ha istituito un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il gruppo è incaricato di svolgere le seguenti funzioni:
a) avviare una cooperazione fra le autorità degli Stati membri e la Commissione sulle questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;
b) sorvegliare l’evoluzione delle politiche che presentano un impatto sulle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche;
c) facilitare l’attuazione della direttiva 2005/36/CE, in particolare tramite l’elaborazione di documenti di interesse comune, ad esempio orientamenti interpretativi;
d) realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nei settori di cui ai punti precedenti.
Motivazione del Consiglio alla posizione definita il 21 dicembre 2004
15 aprile 2005
11 maggio 2005
Approvazione da parte del Parlamento Europeo, nella seduta plenaria, in seconda lettura, di alcuni emendamenti alla direttiva (che possono essere appresso consultati), modificando così la posizione comune del Consiglio assunta il 21 dicembre 2004.
Il testo approvato dal Parlamento l'11 maggio
Commissione Europea - Mercato Interno - Qualifiche Professionali
Commissione Europea - Mercato Interno - Qualifiche Professionali - News
Ministero della Salute - Riconoscimento titoli
23 GENNAIO 2010 - GUIDA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEL REGNO UNITO
international-recruitment.co.uk
Corsi post laurea in medicina nel Regno Unito
Informazioni utili per il medico che aspira a lavorare in Spagna
Fare il medico in Europa (dal sito della S.I.M.S.)
Dipartimento per le Politiche Comunitarie - Elenco professioni regolamentate
SOLVIT - Ministero del Commercio Internazionale
SOLVIT - Dipartimento per le Politiche Comunitarie
CIMEA (Centro Informazione Mobilità Equivalenze Accademiche)
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - EURES
Centro Nazionale Europass Italia (NEC)
Punto Nazionale di Riferimento Italia (PNR Italia)
Europass Curriculum Vitae (ex Curriculum Vitae Europeo)
Supplemento al diploma (UNIONE EUROPEA)
Libretto formativo del cittadino
Dicembre 2008
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
LIBRO VERDE RELATIVO AL PERSONALE SANITARIO EUROPEO
Bruxelles, COM(2008)725
Il sito della Commissione Europea (DG Health and Consumers) sulla Forza Lavoro
30 SETTEMBRE 2008
Carta professionale europea dell'avvocato
Carta professionale europea dello psicologo
Carta professionale europea dell'ingegnere
Carta professionale nazionale del medico in Spagna
International Comparison of Ten Medical Regulatory Systems Egypt, Germany, Greece, India, Italy, Nigeria, Pakistan, Poland, South Africa and Spain
RAND EUROPE, 2009
Prepared for the UK General Medical Council
Healthcare Professionals Crossing Borders website
Healthcare Professionals Crossing Borders Agreement - 13 - 14 October 2005, Edinburgh
Agreement on Health Professionals Crossing Borders - General Medical Council - 6 December 2005
Per Haugum, ‘Healthcare Professionals Crossing Borders’ - 30 March 2007, Brussels
IAMRA - Physician Information Exchange (PIE) Working Group Update September 2007
Healthcare Professionals Crossing Borders Portugal Agreement - 9 October 2007, Lisbon
Healthcare Professionals Crossing Borders Spring Meeting - 30 June 2008
The Hague, Netherlands
Healthcare Professionals Crossing Borders Spring Meeting - 6 March 2009
Dublin, Republic of Ireland
2009 HPCB survey results on the Portugal Agreement and information sharing between competent
Links per approfondimenti
A.E.M.H. (Associazione Europea dei Medici Ospedalieri)
C.E.O.M. (Conferenza Europea degli Ordini dei Medici)
CEPLIS (Conseil Europèen des Professions Libèrales )
C.M.A. (Commonwealth Medical Association)sito non attivo al 22 giugno 2004
C.P.M.E. (Comitato Permanente dei Medici Europei)
E.F.M.A.& W.H.O. (Foro Europeo delle Associazioni Mediche & O.M.S.)
E.M.S.A. (Associazione Medica Europea degli Studenti)
F.E.M.S. (Federazione Europea dei Medici Salariati)
F.I.M.A. (Federation of Islamic Medical Associations)
I.A.M.R.A. (Associazione Internazionale delle Autorità Mediche Regolatorie)
I.F.M.S.A. (Federazione Internazionale delle Associazioni Mediche degli Studenti)
P.W.G. (Gruppo di lavoro permanente dei giovani medici europei)
U.E.M.O. (Unione Europea dei Medici di Medicina Generale)
U.E.M.S. (Unione Europea dei Medici Specialisti)
W.M.A. (Associazione Medica Mondiale)
W.O.N.C.A. (World family doctors Caring for people)
W.H.O./Europe(World Health Organization Regional Office for Europe)
The European Observatory on Health Systems and Policies (W.H.O.)
TUFH (Towards Unity for Health)(W.H.O.)
OECD-OCSE (Organisation for Economic Co-operation and Development)
AEBR (Association of European Border Regions)
ACN (Active Citizenship Network)
CHES (Center for Health, Ethics and Society)
ECAS (European Citizen Action Service)
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
EFGCP (The European Forum for Good Clinical Practices)
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)
EFSA (European Food Safety Authority)
EHFG (European Health Forum Gastein)
EHMA (European Health Management Association )
EHPF (European union Health Policy Forum)
EHTEL (European Health Telematics Association)
EIPA (European Institute of Public Administration)
EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction )
EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products)
EMHF (The European Men’s Health Forum)
ENHPA (European Network of Health Promotion Agencies)
EPF (European Patients' Forum)
EPHA (European Public Health Alliance)
EPPOSI (European Platform for Patients' Organisations, Science and Industry)
EPSU (European Federation of Public Service Unions)
E.T.U.C.-C.E.S (European Trade Union Confederation - Confèdèration Europèenne des Syndicats)
EURACT (European Academy of Teachers in General Practice)
EU Research in Social Sciences and Humanities
Eurofound (EUROpean FOUNDation for the Improvement of Living and Working Conditions)
European Agency for Safety and Health at Work
European Commission-DG Health and Consumer Protection
F.E.P.I. (Federazione Europea Professioni Infermieristiche)
G10 Medicines (High level group on Innovation and the Provision of Medicines
HOPE (Standing Committee of the Hospitals of the European Union)
NIZW (The Netherlands Institute for Care and Welfare)(Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn)
OSE (The Observatoire social europèen)
W.F.M.E. (World Federation for Medical Education)