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Ma cos'è l'Albo dinamico?
La prima risposta che viene alla mente è di definire l'Albo dinamico "un modo moderno di tenere conto degli iscritti all'Ordine". Non c'è dubbio. Infatti, che si tratta di una avanzata procedura tecnologica, ideata dal Presidente Giovanni Maria Righetti e dal Consulente informatico dell'Ordine, ArDiGraf, realizzata nel corso del triennio 2006 - 2008, per tenere aggiornata la situazione degli iscritti; procedura innovativa che conferma e rafforza la posizione d'avanguardia guadagnata dall'Ordine di Latina nel panorama delle applicazioni telematiche on-line. Ma l'Albo dinamico è molto più che questo.
L'Albo dinamico è la testimonianza, concreta e operativa, della capacità dell'Ordine di Latina di coniugare insieme il rispetto degli impegni tradizionali e il tempestivo adeguamento alle esigenze del nuovo che avanza, fornendo lo strumento per rispondere in modo adeguato alla nuova missione istituzionale. Ed infatti, tenere aggiornato l'Albo degli iscritti è compito primario che l'Ordine è tenuto a svolgere - e lodevolmente svolge - sin dal primo giorno della sua ricostituzione nell'immediato dopoguerra. La predisposizione dell'Albo dinamico, però, è anche il tempestivo adeguamento alle normative comunitarie e nazionali sulla correttezza nella libera concorrenza dei professionisti medici e odontoiatri, consentendo a ciascun iscritto, sia di pubblicizzare le proprie capacità professionali negli appositi spazi dell'Albo, sia di verificare la correttezza delle informazioni fornite dai Colleghi. L'Albo dinamico costituisce, altresì, lo strumento di garanzia offerto dall'Ordine al libero utilizzo dei cittadini per ricercare e verificare di persona i titoli e le capacità professionali dei medici e degli odontoiatri ai quali intendono rivolgersi per la cura della propria salute. Per queste caratteristiche l'Albo dinamico si qualifica come la testimonianza emblematica di una continuità d'impegno che è capace di rinnovarsi e di rispondere con tempestività, e con sapienza tecnologica, alle mutate condizioni del sistema sociale circostante; con ciò legittimando pienamente la validità dell'Istituzione come fattore di garanzia per la popolazione e per la serietà della professione medica.
 
gennaio 2009

Lavorare per progetti consente a tutti di partecipare alle realizzazione degli obiettivi che l'Ordine ha stabilito di perseguire sulla base delle esigenze, suggerimenti e proposte pervenute dagli Iscritti in questi anni e che non sono avulsi dalla professione ma ne colgono l'aspetto più propriamente deontologico ivi compreso quello della responsabiità, temi sensibili qualsiasi sia la branca della medicina esercitata.
Questa metodologia di lavoro è stata adottata anche per soddisfare le esigenze di trasparenza circa le attività dell'Ordine e favorire la partecipazione così da dimostrare, con i fatti, che l'Istituzione è formata dalla stessa comunità dei medici quale forma più elevata di autogoverno e non deve essere più vissuta come qualcosa di estraneo alla vita professionale.
 
Il Presidente
Giovanni Maria Righetti

giugno 2010

Le entrate economiche dell'Ordine consistono esclusivamente nella tassa annuale versata dagli Iscritti. Questi, pertanto, hanno diritto di conoscere come l’Ordine utilizza le risorse ricevute e per quali finalità le impiega. Ne consegue il dovere, da parte di coloro che sono stati eletti dagli Iscritti a compiti di dirigenza dell’ istituzione ordinistica, di rendere trasparente la gestione delle uscite mediante la pubblicazione, sempre aggiornata, dei dati statistici delle attività svolte e dei dati contabili delle spese sostenute. Ma anche i cittadini hanno interesse a conoscere le attività che l'Ordine svolge, per comprendere appieno il significato della sua missione quale Ente di diritto pubblico non economico, organo ausiliario dello Stato, preposto tra l’altro a garantire la qualità professionale e il rispetto dei principi deontologici da parte degli iscritti nello svolgimento della loro attività. Per queste ragioni è stato deciso di immettere nel sito Internet dell’Ordine un primo quantitativo di 25 dati statistici concernenti l’attività di comunicazione verso l’esterno e i dati di riscontro sulla consultazione delle informazioni stesse da parte di persone interessate, con l’impegno di integrare i dati stessi con altre statistiche di attività e con dati di contabilità analitica, via via che saranno predisposti per la pubblicazione on line. A partire dai dati statistici e contabili potranno poi essere individuati specifici indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità, la cui pubblicazione consentirà a tutti di valutare oggettivamente il funzionamento dell'Ordine rispetto ai fini statutari e agli obiettivi programmatici deliberati annualmente dall’Assemblea degli iscritti. L’oggettività dei dati permetterà di effettuare valutazioni realistiche, non influenzate da preconcetti o da reazioni emotive suscitate da eventi contingenti, riferibili alle linee di politica ordinistica decise dagli Organi istituzionali. In questa linea di trasparenza e di attenzione alle aspettative degli iscritti, attendiamo dai nostri lettori suggerimenti, osservazioni e anche critiche, per essere aiutati a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti agli iscritti e ai cittadini. Questa iniziativa, denominata “Operazione trasparenza”, è stata fortemente sostenuta dai componenti degli Organi Istituzionali ed è stata realizzata grazie all'impegno e alla competenza dei consulenti e dei collaboratori dell'Ordine, ai quali rivolgo le espressioni della mia più sentita riconoscenza.

Il Presidente
Giovanni Maria Righetti
Giugno 2010

Legge 2 del 28/01/2009 art.16 comma 7
Richiesta credenziali di accesso riservate alle Pubbliche Amministrazioni

TUTTO SULLA PEC
Aggiornamento continuo sulla normativa

Convenzione Ordine Medici Latina - Aruba per l'attivazione della PEC (Guida a partire dal 1 marzo 2010)
immagine per spaziatura trasparente OPERAZIONE TRASPARENZA Info Operazione trasparenza

STATISTICHE ATTIVITA' DELL'ORDINE
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Albo Medici Chirurghi 2602 (M 1659 F 943)
Albo Odontoiatri 403 (M 318 F 85)
Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi)
Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011)
aggiornato al 10/02/2012

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Europa sanità

VALUTAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE AI FINI DELLA PROPOSTA DI UNA NUOVA DIRETTIVA SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI



7 novembre 2011

CONFERENZA PUBBLICA SULLA MODERNIZZAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLE QUALIFICHE PROFESSIONALI 
 
The modernisation of the Professional Qualifications Directive is one of the priorities for the EU under the Single Market Act. The Commission is committed to delivering a legislative proposal before the end of this year in order to meet the Act’s ambitious objectives. To this end, an extensive evaluation of the Directive over the last year and a half culminated in a Green Paper which set out ideas for enhancing the mobility of professionals in the Single Market. There has been large interest from stakeholders; we have received around 400 responses to the Green Paper. The Conference will be an opportunity to take stock of the various positions in advance of the Commission’s proposal in December.
 
 



28 october 2011

Revised Final Report - Study evaluating the Professional Qualifications Directive against recent educational reforms in EU Member States DG Internal Market and Services



17 OTTOBRE 2011

Commissione del mercato interno del Parlamento europeo

Il riconoscimento transfrontaliero delle competenze professionali dovrebbe essere più rapido e più sicuro secondo la commissione del mercato interno del Parlamento europeo.

Le competenze dei medici, degli ingegneri, dei dentisti e degli altri professionisti che fanno domanda per lavorare in un altro Stato membro della UE devono essere riconosciute più rapidamente, senza tuttavia compromettere la fallibilità o il carattere sicuro dei servizi che si forniscono ai cittadini, ha dichiarato la commissione del mercato interno lo scorso 17 ottobre in occasione di un voto sui suoi lavori legati alle proposte tendenti a rivedere le regole della UE sulla mobilità transfrontaliera dei professionisti. La modernizzazione del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali è indispensabile per stimolare la crescita economica, rendere il mercato del lavoro più flessibile e rispondere alle deficienze demografiche nell’ambito della UE, secondo il rapporto “messa in opera della direttiva riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali” approvato dalla commissione del mercato interno con 32 voti favorevoli e 1 astensione. La carta professionale legata a un sistema di scambio elettronico Una carta professionale legata a un sistema di scambio elettronico connesso alle autorità pubbliche europee, conosciuto sotto il nome di sistema di informazione del mercato interno (IMI) potrebbe rappresentare “uno strumento utile per incoraggiare la mobilità di certe categorie professionali” secondo i deputati che ritengono che il sistema attuale impegna le autorità competenti e gli utilizzatori a una “eccessiva burocrazia e tempo”. Tuttavia, “se una carta deve essere introdotta, questa dovrà rispettare certe condizioni specifiche riguardanti la sicurezza e la protezione dei dati”, aggiungono i componenti della commissione insistendo perché essa sia abbinata a misure di salvaguardia necessarie per proteggerla da abusi e frodi”. Rafforzare la sicurezza per i pazienti Un “sistema d’allerta proattivo” dovrebbe essere messo in opera nell’ambito del sistema IMI al fine di assicurare che gli Stati membri siano avvertiti quando delle misure regolamentari sono prese nei confronti della registrazione di un professionista o il suo diritto a fornire dei servizi secondo il rapporto. I deputati affrontano ugualmente il chiarimento delle regole attuali della direttiva in termini di esigenze linguistiche, e chiedono alla Commissione e agli Stati membri di rivedere il regime delle esigenze linguistiche e dei professionisti della salute offrendo alle autorità competenti la flessibilità necessaria per individuare e se necessario, testare le competenze tecniche e conversazionali dei professionisti nel quadro della procedura di riconoscimento.

Per il comunicato stampa clicca
 
Per la registrazione audio (italiano) - video della riunione clicca

Sulle proposte di risoluzione sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) presentate dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo clicca
 

ULTIMI PROGETTI DI RELAZIONE 

Emma McClarkin
23 settembre 2011
EMENDAMENTI 1 - 145
Progetto di relazione - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori clicca

Emma McClarkin
27 luglio 2011
PROGETTO DI RELAZIONE sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori clicca

Emma McClarkin
29 giugno 2011
DOCUMENTO DI LAVORO sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36/CE Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori clicca 



 
CONSULTAZIONE
MODERNIZZARE LA DIRETTIVA SULLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI
 

Periodo di consultazione : dal 22 giugno al 20 settembre 2011
 

 

La consultazione si basa sui quesiti posti dal libro verde "Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali".

The reform of the system of recognition of professional qualifications as a means to facilitate mobility is one of the priority actions proposed by the Commission in the Single Market Act. With the view to preparing this reform, the Commission wishes to consult stakeholders on

  • new approaches to mobility
  • ways to build on achievements
  • and on the modernisation of the automatic recognition

 





22 giugno 2011


Il 22 giugno 2011 la Commissione Europea ha pubblicato il Libro Verde riguardante la Revisione della Direttiva sulle Qualifiche Professionali (2005/36) “Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali”.
Questo Libro Verde costituisce la seconda tappa del processo di revisione della Direttiva in questione, la prima essendo stata la Consultazione pubblica alla quale quasi duecento autorità competenti e organizzazioni professionali hanno risposto nel mese di marzo di quest’anno.
Il documento riveste carattere di consultazione e chiunque può fornire il proprio parere.
Contributi sono particolarmente graditi da parte dei cittadini, delle organizzazioni professionali, dei governi e delle autorità competenti nazionali.
Il periodo di consultazione va dal 22 giugno 2011 al 20 settembre 2011.
Obiettivo della consultazione è quello di raccogliere il punto di vista degli “stakeholders” sulla modernizzazione della Direttiva qualifiche professionali (2005/36).
Questa direttiva, adottata nel 2005, fissa le regole per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati Membri.
Oltre a poche innovazioni, tale Direttiva ebbe il pregio principale di consolidare e semplificare le 15 precedenti Direttive, alcune delle quali risalivano a prima degli anni 60.
La riforma del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali quale mezzo per facilitare la mobilità rappresenta una delle azione prioritarie proposte dalla Commissione nell’Atto per il Mercato Unico (Single Market Act).
In vista di preparare questa riforma, la Commissione desidera consultare i “gruppi di interesse” (“stakeholders”) sui:

• nuovi approcci alla mobilità
• percorsi per costruire la azioni
• e sulla modernizzazione del riconoscimento automatico

Confronto tra il documento di consultazione del gennaio 2011 e il libro verde (a cura del CEPLIS Telegramma n.12 del 1° luglio 2011

Vai alla pagina della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive_en.htm

 

21 febbraio 2011
 

Audizione pubblica

 
Al fine di stimolare il pubblico dibattito sulla valutazione della Direttiva "Qualifiche Professionali" la Commissione Mercato Interno ha invitato le parti interessate a partecipare ad un meeting che si è tenuto a Bruxelles il 21 febbraio 2011.

 



10 gennaio 2011
 
Una tessera professionale europea?

La direttiva del 2005 offriva alle associazioni o organizzazioni professionali alcuni strumenti, quali le tessere professionali e le piattaforme comuni (definite come serie di criteri condivisi utilizzabili per ridurre le differenze tra i requisiti di formazione), per facilitare la mobilità dei loro iscritti.
Tali strumenti non sono stati attuati e pertanto non hanno purtroppo potuto produrre l'efficacia sperata.
Pertanto la consultazione invita le persone e gli organismi interessati ad esprimere la loro opinione su una tessera professionale europea che potrebbe aiutare i professionisti che intendono stabilirsi all'estero a dimostrare le proprie competenze, garantirebbe una maggiore trasparenza per i consumatori e datori di lavori, e aumenterebbe la fiducia reciproca tra le autorità nazionali competenti in materia.
Il 10 gennaio 2011, un gruppo pilota composto da 30 esperti provenienti da svariate aree professionali (architetti, medici, ingegneri, avvocati, Guide alpine, levatrici, farmacisti, agenti immobiliari, operatori turistici, ecc.) nonché da 10 Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Regno Unito), oltre a rappresentanti delle associazioni europee ha iniziato la riflessione sulla tessera professionale europea.
Il gruppo ha tenuto sei riunioni il cui verbale è riportato di seguito. Le discussioni in sottogruppi hanno prodotto "case studies" per differenti professioni. Il "case study" per la professione di medico è il seguente:
 
I "case studies" delle altre professioni possono essere consultati al seguente sito: 
 
 
 
SINGLE MARKET FORUM Krakow, 3-4 October 2011
 
Dal 3 al 4 ottobre Cracovia ha ospitato il "Single Market Forum", uno degli eventi più importanti della Presidenza Polacca, organizzato con il Parlamento europeo e la Comissione europea.
L'idea del SIMFO è quella di sviluppare il mercato unico attraverso l'aumento della consapevolezza delle imprese e dei cittadini dell'UE sui loro diritti e sulle opportunità disponibili.
La conferenza ha riunito più di 1000 cittadini, imprese, consumatori, rappresentanti degli Stati Membri (comprese le autorità regionali e locali), dei parlamenti nazionali e delle istituzioni europee, giornalisti.
La conferenza si è articolata in ue sessioni plenarie e otto workshop.
Si riportano le conclusioni del workshop dedicato alle carte professionali:

"In the framework of the different workshops held in the Single Market Forum, the participants have reached the following conclusions:

1. The added value of a European Professional Card

In the context of a modernisation of the currently existing EU rules on the recognition of professional qualifications the Commission is considering the potential of a European professional card for speeding up recognition procedures and further facilitating temporary mobility. The Single Market Forum supported the need for such a tool to be safe and flexible. It should operate in conjunction with IMI (Internal Market Information system). Data protection is an important aspect to be taken into account. The Single Market Forum welcomed a number of case studies recently published on the efficiencies that the card, in synergy with IMI, could bring to several particular professions, such as doctors, engineers, nurses, physiotherapists and others. A European professional card could help promote cross-border mobility in the EU, in particular by speeding up and simplifying recognition procedures, giving more certainty to professionals and enhancing trust among national authorities. The development of the technology for a European professional card should always be subject to the ultimate objective of facilitating free movement of citizens. It would be up to the European Institutions to clarify which authority can deliver such a card, which degree of harmonisation on the contents and conditions for such card is necessary and how to deal with a situation where a profession is not regulated in a home Member State. Several participants at the workshop suggested launching a pilot project involving IMI and several Member States."



7 gennaio 2011

Consultazione pubblica
 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali volta alla semplificazione della direttiva stessa e all'introduzione di una tessera professionale europea.
La direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE) è un prezioso strumento che consente ai professionisti di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dal Mercato unico, come ad esempio trovare lavoro o estendere le proprie attività in altri Stati membri.
La direttiva contempla oltre 800 professioni regolamentate negli Stati membri, esercitabili solo a condizione di avere conseguito determinate qualifiche professionali.
La consultazione intende offrire agli operatori l'opportunità di segnalare quali sezioni della direttiva dovrebbero essere semplificate ed aggiornate e si articola su tre sfide chiave:

1.Ulteriore semplificazione per i cittadini
2.Una tessera professionale europea?
3.Sensibilizzare alla legislazione UE in questo settore

I risultati della consultazione verranno pubblicati in un Libro verde che uscirà il prossimo autunno e aiuteranno la Commissione nella revisione della direttiva che verrà proposta nel 2012.

La consultazione è aperta fino al 15 marzo 2011 e si è conclusa con più di 370 contributi.
Un sommario dei contributi ricevuti è consultabile nel seguente documento:
 
 
I contributi autorizzati per la pubblicazione possono essere consultati nel seguente sito:
 
 
I risultati di questa consultazione sono stati utilizzati per la preparazione del LIBRO VERDE pubblicato il 22 giugno 2011 (vedi sopra)

Per saperne di più
clicca qui sulla pagina della Commissione Europea Mercato Interno


 



23 ottobre 2010
 

Mercato Interno: La Commissione ha reso noto, con un comunicato stampa del 22 ottobre 2010, di avere pubblicato una serie di rapporti sul funzionamento della direttiva sulle qualifiche professionali.

 

La Commissione europea sta conducendo un’importante valutazione della Direttiva sulle Qualifiche Professionali (Direttiva 2005/36/CE).

 

Cos’è una valutazione?

 

Una valutazione è condotta dalla Commissione tutte le volte che una legislazione è introdotta a livello europeo e messa in opera a livello nazionale. Essa consiste nell’analizzare, in base ad elementi concreti, in quale misura una legislazione ha raggiunto i suoi obiettivi e se questi sono sempre pertinenti nei riguardi dei bisogni che nel frattempo possono essere cambiati.

Nell’ambito del processo di valutazione, la Direzione Generale del Mercato Interno e dei Servizi ha consultato in primo luogo le autorità competenti e i coordinatori nazionali della Direttiva, chiedendo loro di mettere in comune le loro esperienze.

 

La Commissione europea ha pubblicato l’intero primo rapporto sul funzionamento della direttiva sulle qualifiche professionali (2005/36/CE).

 

Questo rapporto, che proviene dalla direzione generale del mercato interno della commissione, definisce i problemi che si pongono, come la reticenza degli Stati membri a permettere la mobilità temporanea dei professionisti.

La Commissione pubblica in parallelo più di 170 rapporti sul riconoscimento delle qualifiche professionali redatti dalle autorità nazionali. Tra le principali conclusioni di questi rapporti, risulta che il riconoscimento automatico delle qualifiche costituisce generalmente un’acquisizione positiva per i professionisti e le autorità. Tuttavia, un certo numero di questioni merita di essere approfondito, come ad esempio le esigenze di formazione in generale e l’accresciuta messa in atto tra gli Stati membri del dispositivo di allerta proattivo sui falsi professionisti.

Per quanto riguarda i medici, il rapporto (Berlin statement, 13 September 2010) è stato presentato alla Commissione il 15 ottobre 2010 da parte delle tre autorità competenti che hanno coordinato i lavori (l’ Ordine Nazionale Francese, la Camera Nazionale della Germania, il General Medical Council  per il Regno Unito).

I lavori preparatori si sono svolti a Parigi il 7 maggio, a Londra il 2 luglio e a Berlino il 13 settembre. A tali lavori preparatori hanno partecipato ventotto autorità competenti nazionali dell’Area Economica Europea (EEA) ma non quella italiana rappresentata in Europa dal Ministero della Salute il quale ha comunque sottoscritto il documento in extremis.

 

Per accedere a tale documento clicca qui (lingua inglese)

 

Quali sono allo stato attuale i principali risultati?

 

Il rapporto della direzione generale del mercato interno della Commissione sulle difficoltà che si presentano oggi nella messa in opera della direttiva evidenzia dei ritardi che vanno fino a tre ani nella trasposizione della direttiva da parte degli Stati membri. In più, gli Stati membri sembrano reticenti quando si tratta di consentire a dei professionisti di fornire dei servizi a titolo temporaneo senza preventiva verifica del possesso delle qualifiche, come ne è testimonianza il ricorso frequente a un’eccezione autorizzata dalla direttiva per le professioni aventi delle implicazioni in materia di sanità e pubblica sicurezza. Altra innovazione della direttiva del 2005, l’idea delle piattaformi comuni – il cui scopo è di semplificare le procedure di riconoscimento quando sono richieste delle misure di compensazione - si è rivelata inconcludente poiché nessuna piattaforma è stata finora adottata. Infine, i vantaggi di un codice di condotta per le autorità competenti non sono stati pienamente esplorati. In conclusione, persiste il rischio che i cittadini continuino a incontrare delle difficoltà nel caso in cui vogliano farsi riconoscere le loro qualifiche professionali in un altro Stato membro.

I rapporti redatti dalle autorità nazionali descrivono il funzionamento della direttiva nella pratica e indicano dei miglioramenti da apportare. L’esperienza delle autorità nazionali solleva un certo numero di problematiche che meritano di essere approfondite come ad esempio:

- le esigenze di formazione: la direttiva prevede delle esigenze di formazione minima per certe professioni nel settore della salute (medici, dentisti, infermiere, ostetriche, farmacisti) e i veterinari, che risalgono talvolta a più di trenta anni. Un numero considerevole di autorità stima che queste esigenze dovrebbero essere riviste; quasi tutte le autorità competenti per le professioni in questione sono però soddisfatte del sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche in questione;

- le conoscenze linguistiche dei professionisti della salute: i cittadini che beneficiano del riconoscimento delle loro qualifiche devono avere le conoscenze linguistiche necessarie per l’esercizio della loro professione nello Stato membro che li accoglie;

……….

- le candidature elettroniche: i rapporti evidenziano che, in generale, le procedure di riconoscimento non possono essere portate a termine nella loro completezza per via elettronica.

- la cooperazione amministrativa fondata sul sistema d’informazione sul mercato interno (IMI) offre delle interessanti prospettive. E’ necessario prevedere un dispositivo di allerta proattivo che garantisca uno scambio rapido d’informazioni tra le autorità nazionali nel caso di falsi professionisti (ad esempio per tutti i casi che non sono ancora coperti dalla direttiva “servizi”, vedi i professionisti della salute).

 

Quali saranno le prossime tappe?

 

La Commissione ha l’intenzione di lanciare una consultazione pubblica alla fine di quest’anno per ottenere il parere dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e dei cittadini sul funzionamento della direttiva.

Un rapporto finale di valutazione sarà pubblicato nell’autunno 2011. Questo rapporto sarà seguito da un libro verde che presenterà le differenti possibilità di revisione della direttiva (prima del 2012).

 

Il ruolo della direttiva sulle qualifiche professionali

 

La direttiva sulle qualifiche professionali è indispensabile a che i professionisti approfittino pienamente delle possibilità offerte dal mercato unico in materia d’impiego o di espansione della loro attività in un altro Stato membro. Essa si estende a più di 800 professioni regolamentate dagli Stati membri, cioè di quelle il cui accesso è riservato ai professionisti titolari di qualifiche richieste. Certi professionisti della salute e gli architetti beneficiano del riconoscimento automatico delle loro qualifiche in ragione dell’armonizzazione delle loro condizioni di formazione rispettive in tutta la UE.

La direttiva permette un facile accesso a differenti attività nel settore artigianale, commerciale e industriale stabilendo che il riconoscimento dell’esercizio precedente dell’attività in questione costituisce una prova sufficiente delle conoscenze e delle attitudini richieste. Per le altre professioni, la direttiva prevede un sistema di mutuo riconoscimento dei titoli e dei diplomi caso per caso al fine di permettere alle persone qualificate di ottenere il riconoscimento dei loro titoli nello Stato membro che li accoglie dove esse si augurano di lavorare.

 

Per accedere a tutti i lavori della Commissione riguardanti la valutazione della Direttiva 2005/36/CE clicca qui (lingua inglese, francese, tedesca)



Ultimo aggiornamento Lun, 07/11/2011

Agenzie dell'Unione Europea


Ultimo aggiornamento Dom, 07/06/2009

Servizi sanitari e cure mediche


Ultimo aggiornamento Dom, 06/04/2008

Il codice di condotta etica dei professionisti europei proposto dal CEPLIS


Ultimo aggiornamento Dom, 03/02/2008

EUROPASANITANEWS


Ultimo aggiornamento Mar, 27/12/2011

Mobilità dei pazienti e sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea - Sicurezza dei pazienti

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera 

aggiornato al 10 giugno 2011

 


 

Osservatorio Legislativo - per seguire l'iter della direttiva
 

 


 



La direttiva adottata fa chiarezza sui diritti dei pazienti di accedere a un trattamento sanitario sicuro e di buona qualità, nonché di venirne rimborsati.
La legge prevede che i pazienti che si recano in un altro Paese dell'UE per cure mediche avranno diritto al medesimo trattamento dei cittadini del Paese che li ospita.
La nuova normativa presenterà anche altri vantaggi: ad esempio, renderà più facile per le autorità sanitarie nazionali collaborare e scambiare informazioni sugli standard qualitativi e di sicurezza applicabili all'assistenza sanitaria e aiuterà i pazienti che hanno bisogno di un trattamento specializzato (ad esempio, quelli che cercano una diagnosi o il trattamento per una malattia rara).
La direttiva incoraggia, inoltre, lo sviluppo di "Reti di riferimento europee" che riuniranno, su base volontaria, i centri specializzati già riconosciuti in Europa.
Gli esperti della sanità di tutta Europa potranno, dunque, condividere buone pratiche in tema di assistenza sanitaria e fornire standard di eccellenza.
Per l’entrata in vigore della legge i governi nazionali hanno 30 mesi di tempo per recepire queste disposizioni nel Diritto nazionale.
Disposizioni che riguardano, da un lato, i cittadini che hanno bisogno di cure quando si trovano temporaneamente all'estero e continueranno a beneficiare del regime previsto nei regolamenti vigenti; dall’altro, l'assistenza pianificata per la quale un paziente può già chiedere un'autorizzazione previa.
Tale autorizzazione non può essere rifiutata dalle istituzioni sanitarie se il paziente non può essere curato nel proprio Paese entro un limite di tempo giustificabile sul piano medico.
Le autorità nazionali possono adottare un sistema di "autorizzazione previa" per le cure che comportano un ricovero ospedaliero di almeno una notte e per un'assistenza sanitaria altamente specializzata e costosa, nonché in casi gravi e specifici correlati alla qualità o alla sicurezza delle cure prestate all'estero.
Per le cure ricevute in un Paese diverso dal proprio i pazienti riceveranno quale rimborso lo stesso importo che avrebbero ricevuto nel loro Paese per lo stesso tipo di cure.
Naturalmente, se un trattamento non è disponibile in uno Stato membro, le autorità sanitarie nazionali non possono rifiutare l'autorizzazione ad un paziente che lo richieda in un altro paese dell'UE.
I pazienti, però, riceveranno il rimborso per tale trattamento a patto che esso corrisponda al "pacchetto" nazionale di prestazioni sanitarie.
Per avere maggiori informazioni sui diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria transfrontaliera, è prevista, inoltre, la creazione di un punto di contatto in ciascuno Stato membro incaricato di fornire informazioni sui diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria in tutta Europa.
Questi centri interagiranno tra loro e saranno pertanto in grado di fornire ai pazienti informazioni pratiche sulle condizioni, sui livelli di rimborso, sulle possibilità di trattamento, sui prestatori, le procedure di ricorso, ecc.
I pazienti avranno, quindi, un'idea più chiara della qualità e della sicurezza dell'assistenza sanitaria prestata all'estero, il che accrescerà la loro capacità di assumere decisioni consapevoli in merito all'assistenza sanitaria transfrontaliera.
Dalla direttiva risulta, altresì, che una prescrizione rilasciata in un paese dell'UE sarà riconosciuta nel Paese di residenza del paziente e viceversa. Ciò assicura che l'assistenza sanitaria fornita in un altro Paese della Comunità abbia un proseguimento adeguato quando il paziente ritorna a casa.
Il paziente avrà diritto a ottenere il medicinale prescritto sulla ricetta a patto che tale medicinale sia autorizzato per la vendita e disponibile nel Paese in cui il paziente intende acquistarlo.
La nuova normativa sui diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera s'inserisce in un contesto che vede le politiche e i sistemi sanitari dei paesi dell’UE sempre più interconnessi fra loro per diversi motivi.
Tra di essi, la mobilità dei pazienti e del personale sanitario, la crescente convergenza delle aspettative dei cittadini europei, la diffusione delle nuove tecnologie e tecniche mediche derivate dalla computerizzazione.
Una progressiva interconnessione che crea, tuttavia, anche numerose esigenze: di accesso più facile alle cure sanitarie all’estero a all’interno dell’UE, con norme chiare in materie di rimborsi; di maggiore qualità delle cure; di chiarezza di informazione per i pazienti, gli operatori sanitari e i responsabili politici; di cooperazione a livello di assistenza sanitaria e di erogazione di servizi; di conciliazioni delle politiche nazionali con riferimento agli obblighi generali dell’UE.
Per questo, già nel nel luglio 2008 la Commissione Europea proponeva una nuova direttiva sull’applicazione dei diritti dei pazienti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, con l’obbiettivo di rafforzare la certezza del diritto dei pazienti di farsi curare in un altro paese dell’UE, nonché di migliorare la cooperazione tra i paesi dell’UE.
Al momento la domanda di assistenza sanitaria transfrontaliera rappresenta soltanto l'1% della spesa pubblica per la Sanità, che corrisponde attualmente a circa 10 miliardi di euro.
Tale stima comprende anche l'assistenza sanitaria non pianificata preventivamente dai pazienti, cioè ad esempio, le cure d'emergenza
.  



 I Ministri della Salute (Consiglio Sanità) degli Stati Membri dell'Unione Europea si sono riuniti l'8 giugno 2010 in Lussemburgo al fine di giungere a un accordo politico sulla proposta di Direttiva sui diritti dei pazienti in materia di cure sanitarie transfrontaliere (9948/10 + 9948/10 COR 1). Come è noto, questa proposta di Direttiva mira a facilitare l'accesso dei pazienti alle cure sanitarie transfrontaliere sicure e di qualità, così come quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Membri in questa materia. In questo senso, essa ha come obiettivo di definire un sistema di rimborso grazie al quale i pazienti potrebbero essere indennizati dal loro paese di origine per delle cure mediche ricevute in un altro paese all'interno dell'Unione europea. Stante i numerosi dibattiti e discussioni che ha suscitato la proposta di Direttiva in questione, sarà ragionevole ricordarne i passaggi più importanti della sua storia. Secondo il Trattato dell'Unione Europea, i sistemi sanitari sono reponsabilità propria degli Stati Membri e non dell'Unione Europea (principio di sussidarietà). Malgrado questo principio, un certo numero di decisioni della Corte Europea di Giustizia hanno chiaramente reso possibile, e anche necessario, l'intervento dell'Unione in questo campo. La più importante di queste decisioni fu quella rigiardante la Signora Watts. In effetti, questa si è vista rifiutare dalla «Local Primary Care Trust» di Bedford nel Regno Unito, una autorizzazione che gli avrebbe dovuto permettere di beneficiare di cure mediche di urgenza (per un caso di artrite): Dopo essere stata costretta a iscriversi ad una lunga lista di attesa, ella ha optato alla fine di farsi curare in Francia e, al suo ritorno, ha svolto le procedure di rimborso presso la Cassa di assicurazione di Bedford.
 
Dal momento che il rimborso le è sato rifiutato, la pratica fu portata all'esame della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito che i cittadini dell'Unione Uuropea erano in diritto di ricorrere a una presa in carico delle loro cure mediche in un altro Stato Membro dell'Unione Europea potendo beneficiare di n rimborso da parte del loro proprio Stato. La Corte ha precisato tuttavia che questo diritto può essere ottenuto da arte di un cittadini dell'Unione nel caso in cui le cure mediche siano suscettibili di essere meglio assicurate in un altro Stato mebro (per dei trattamenti rari o molto specialistici), o quando le strutture sanitarie competenti più vicine siano quelle situate in un altro Paese. Già nel 2006, la Commissione Europea aveva tentato di inserire le questioni relative ai servizi sanitari all'interno della «Direttiva Servizi» (2006/123/ec), ma dopo avere subito delle numerose pressioni, in particolare da parte delle professioni sanitarfie, questi servizi ne sono rimasti esclusi. Allora, la Commissione Europea ha deciso di orientare i suoi sforzi in due direzioni separate, l'una relativa al personale europeo sanitario e l'altra concernente il diritto dei pazienti e la presa in carico delle cure sanitarie transfrontaliere. Con il suo Libro Verde del dcembre 2008 sul personale europeo della salute, la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica con lo scopo di ottenere i punti di vista di tutte le parti interessate a proposito del personale delle cure sanitarie. Questa consultazione pubblica si è conclusa il 10 aprile 2009 e i risultati sono stati pubblicati. Nello stesso tempo, al fine di assicurare la chiarezza e la legalità del diritto dei pazienti nella presa in carico delle cure sanitarie in uno Stato Membro differente da quello della loro residenza, la Commissione Europea ha deciso di stabilire un quadro europeo al fine di regolarizzare la presa in carico di queste cure a livello transfrontaliero. Dopo avere svolto una consultazione delle parti interessate, una proposta di direttiva è stata pubblicata e poi adottata dal Parlamento Europeo, con degli emendamenti, nel mese di aprile 2009. Tuttavia, quando Il testo è stato portato all'attenzione del Consiglio Europeo, i Ministri della Salute hanno avuto delle grandi difficoltà a concludere un accordo tra loro su questa Direttiva. Il testo è stato finalmente adottato dal Consiglio «Salute» l'8 giugno 2010. Come è noto, la proposta di Direttiva è basata su due articoi presenti nel trattao di Lisbona, l'articolo 114 (che riguarda i servizi) e l'articolo 168 (che concerne la sanità pubblica). Le deliberazioni dell'Assemblea dell'8 giugno 2010 hanno raggiunto un accordo sui seguenti punti:
 
      • I pazienti sono d'ora in avanti autorizzati a ricevere un trattamento nello Stato Membro di loro scelta, e a presentare domanda di rimbporso nel loro Paese di residenza. Tuttavia un certo numero di lnitazioni sono state inserite nella futura Direttiva al fine rassicurare i Governi che i loro sistemi sanitari nazionali non saranno destabilizzati. Infatti, il diritto del paziente di oltrepassare le frontiere del suo Paese per beneficiare di cure mediche può essere rifiutato, per esempio, se si prevede di passare la notte ell'estero, se deve essere utilizzato del materiale sanitario costoso, oppure se la qualità e la sicurezza del trattamento non possono essere garantite dalla struttura che dovrebbe accogliere il paziente.
      • Al fine di superare le loro frontiere per beneficiare di un trattamento, i pazienti dovranno disporre di una «autorizzazione prioritaria» (prior autorisation), e gli Stati Membri saranno obbligati a rimborsare le spese basandosi sui parametri dei loro servizi sanitari nazionali. Le autorità nazionali sanitarie stabiliranno delle regole di decisione al fine di autorizzare i pazienti a oltrepassare le loro frontiere mettendo così termine al concetto di di «turismo medico», che potrebbe derivare dall'adozione didi questa Direttiva.
      • I medici di medicina generale agiranno da «guardiani», decidendo se il loro paziente rientra nelle condizioni di ricevere in trattamento all'estero.
      • Le spese mediche conseguenti alla presa in carico delle cure in un ospedale privato, potranno essere coperte grazie a un nuovo accordo. In effetti, i pazienti che figureranno nelle liste di attesa di un ospedale pubblico saranno autorizzate a beneficiare di un trattamento medico in un ospedale privato di un altro Stato membro.
      • Infine, per i casi riguardanti le persone in pensione residenti in un altro Paese membro, questo resta un problema aperto a controversie: per numerosi Stati membri, le spese mediche dovrebbero essere coperte dal Paese di residenza, mentre per altri i costi sanitari dovrebbero essere pagati dal Paese dove il paziente ha versato i contributi sociali durante la sua vita attiva.
In definitiva, questo nuovo accordo toglie dalle mani della Corte di Giustizia europea la questione della mobilità dei pazienti per rimetterla in quelle degli Stati Membri. Molti esperti hanno d'altronde riconosciuto che il raggiungimento di questo accordo è stato difficile a causas di opposizioni fondamentali di certa giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia. Seppure non sia ancora possibile prevedere quale sarà l'impatto della Direttiva prima della sua entrata in vigore, è tuttavia probabile che la mobilità dei pazienti sarà in discesa rispetto a quanto previsto prima che il Consiglio aggiungesse una nuova serie di clausole.
Quali saranno le prossime tappe in questo processo ?
La proposta di Direttiva, emendata dal Consiglio, si dirigerà dapprima verso il Parlamento Europeo, desideroso di disporre di un testo più ambizioso. I deputati dibetteranno sull'argomento prima della fine dell'anno 2010, dando forse così alla futura presidenza Belga l'occasione di concludere un accordo finale prima del 2011.


 



1 dicembre 2009 - Il Consiglio Europeo dei Ministri rigetta la proposta di direttiva relative ai Diritti dei Pazienti in materia di Assistenza Sanitaria Transfrontaliera.


La riunione del Consiglio dei Ministri del Lavoro,delle Politiche Sociali, della Salute e degli Affari dei Consumatori del 1° dicembre 2009
ripresa dal vivo (con la traduzione in lingua italiana) - L’intervento del Vice Ministro Ferruccio Fazio che ha votato a favore della proposta.


 
 
La Spagna e la Ungheria sono stati i motori dello sforzo di bloccare la proposta di direttiva. Alla fine della riunione, è apparso chiaro che l’avvenire della proposta è stata messa in discussione, nonostante la sua approvazione da parte del Parlamento europeo in prima lettura nello scorso aprile.
La Spagna e la Ungheria sono stati, in effetti, i più attivi dei nove Paesi risultati in forte disaccordo
Con il testo proposto. La Svezia, occupando attualmente la Presidenza del Consiglio Europeo, ha operato per un compromesso fino all’ultimo momento ma è stata costretta e ritirarsi a seguito del fallimento subito nelle ultime discussioni.
“Vi è un certo numero di Stati Membri che hanno sempre delle difficoltà a concludere avrebbe potuto dare delle certezze per i nostri Stati membri e i loro cittadini”, ha affermato Göran Hägglund, Ministro svedese della salute e degli affair sociali, che ha presieduto la riunione. “Sono costretto a constatare che non abbiamo realizzato altri progressi”.
La Commissione europea potrebbe ora abbandonare la proposta, lasciando alla Corte europea di Giustizia il potere di decidere quando i pazienti avranno il diritto di essere rimborsati per delle cure sanitarie ricevute in altri Paesi dell’Unione europea.
“La prossima Commissione europea dovrà prendere il tempo necessario per riflettere su questo fallimento e, onestamente, non escludo la possibilità di un ritiro di questa proposta”, Androulla Vassiliou, il Commissario europeo per la salute, ha dichiarato di fronte ai ministri dopo il fallimento dei negoziato.
“E’ spiacevole che gli Stati membri non siano riusciti a trovare un accordo su questo testo relativo alla mobilità dei pazienti nell’Unione europea. In quanto relatore di questo proposta nel Parlamento europeo, noi siamo legati a riconoscere il diritto essenziale dei pazienti a un migliore accesso alle cure sanitarie sicure e di qualità, per assicurare una più grande equità tra i pazienti”, ha dichiarato Françoise Grossetête.
“Fallendo nella conclusione di un accordo, gli Stati hanno perso una occasione per fornire una risposta concreta ai pazienti chiarendo i loro diritti fuori delle loro frontiere poiché fino ad ora i tribunali hanno giudicato caso per caso e continueranno a farlo in assenza di direttiva.
Un blocco di minoranza di  ha dunque impedito a certi paesi di concludere positivamente questo negoziato con la motivazione di un supposto rischio di squilibri finanziari degli organismi di sicurezza sociale degli Stati membri.
Tuttavia, le condizioni erano quasi tutte presenti per concludere un accordo.
Occorre ora produrre uno sforzo supplementare per convincere gli ultimi indecisi al fine di fornire, nell’interesse dei pazienti, un quadro giuridico per la loro mobilità assicurando la sicurezza e la validità dei sistemi di cure.
La vista corta di alcuni non può frenare l’avanzata dell’Europa della salute”.


 



9 giugno 2009 - Gli Stati Membri vogliono limitare l'ambito di applicazione della futura Direttiva sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

 

Infatti, risulta che nel corso del Consiglio dei Ministri riunitosi il 9 giugno 2009 in Lussemburgo per discutere come proseguire nell'iter della proposta di direttiva, i rappresentanti di molti Paesi abbiano espresso l'intenzione di limitare la portata della proposta legislativa per motivi finanziari in quanto temono che la legge possa ridurre il loro budget destinato alla sanità e alterare i loro piani di assistenza ospedaliera.

La proposta di direttiva, secondo la Commissione Europea, è indispensabile per garantire ai pazienti una sicurezza giuridica dopo che numerose sentenze della Corte Europea di Giustizia hanno riconosciuto il diritto dei pazienti ad essere rimborsati per dei trattamenti ricevuti in un altro Stato Membro.

Tuttavia, gli Stati Membri hanno paura che tale proposta di direttiva, nell'autorizzare i cittadini europei a essere curati nello Stato Membro di loro scelta, possa compromettere i budgets e alterare così l'organizzazione dei loro ospedali.

Al fine di evitare una tale conseguenza, una maggioranza di Ministri auspicherebbe la limitazione della portata della legge ai soli professionisti della salute operanti nell'ambito dei sistemi di sanità pubblica. In pratica, ciò vorrebbe significare che nessun paziente potrebbe essere rimborsato per trattamenti ricevuti da libero professionisti.

Reagendo a questi propositi, il Presidente Ceco del Consiglio dei Ministri europei ha pubblicato una nota nella quale afferma che una tale evoluzione snaturerebbe l'intenzione originale della legge che è quella di garantire una sicurezza giuridica.

L'esclusione che è stata suggerita avrebbe come risultato una codifica parziale delle sentenze lasciando così alla Corte di Giustizia la definizione delle regole di applicazione ai servizi che non saranno più coperti dalla Direttiva”.

La Presidenza Ceca ha perciò chiesto ai Ministri di spiegare come queste loro proposte sarebbero messe in pratica.

I progetti per il momento discussi in Consiglio includono la possibilità che una autorità nazionale competente possa rifiutare da dare a un paziente la sua approvazione per andare all'estero qualora il trattamento in questione possa essere fornito in un lasso di tempo “medicalmente giustificabile” o se l'autorità nazionale ha delle ragioni per ritenere che il trattamento in un altro Stato Membro rappresenti un rischio clinico.

Il processo di adozione della proposta di direttiva in questione continuerà sicuramente con il nuovo Parlamento Europeo e il Collegio dei Commissari.

 

Il dibattito sull'argomento da parte del Consiglio dei Ministri si è svolto pubblicamente e la registrazione audio e video può essere seguita al seguente indirizzo (è presente la traduzione in lingua italiana):
 

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Al dibattito è' intervenuto il Vice Ministro italiano della salute e delle politiche sociali On. Ferruccio Fazio.

Il comunicato stampa (versione provvisoria) della riunione del Consiglio dei Ministri 8-9 giugno 2009 sull'argomento è reperibile al seguente indirizzo (vai a pag.14 del comunicato):


lingua francese:        clicca qui


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8 giugno 2010
- I Ministri della Salute (Consiglio Salute) degli Stati Membri dell'Unione Europea si sono riuniti l'8 giugno 2010 in Lussemburgo al fine di raggiungere un accordo sulla proposta di Direttiva sui diritti dei pazienti in materia di cure sanitarie transfrontaliere (9948/10 + 9948/10 COR 1)

Il comunicato stampa, in inglese, rilasciato dal Consiglio
 

 
 

La proposta di direttiva è stata adottata in prima lettura, dal Parlamento europeo nella sua sessione plenaria del 23 aprile 2009 con 297 voti a favore, 120 contro e 152 astensioni provenienti principalmente dai gruppi politici Socialisti e Verdi.

 
Il notevole numero di astensioni indebolisce in maniera considerevole questa approvazione. E' molto probabile che i governi europei in cui i socialisti sono in maggioranza siano più critici allorché la proposta sarà discussa a livello del Consiglio. Una seconda lettura sarà pertanto più che probabile. 

 

Il Parlamento si è pronunciato sulla proposta di direttiva volta a istituire un quadro comunitario in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE. I deputati propongono numerose modifiche volte a precisare le competenze nazionali, specie in materia etica, e a chiarire e rafforzare le norme sui rimborsi delle spese. Intendono anche garantire la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti, agevolando loro la presentazione di denunce e istituendo un mediatore europeo.
 
Approvando con 297 voti favorevoli, 120 contrari e 152 astensioni la relazione di John BOWIS (PPE/DE, UK), il Parlamento avanza numerosi emendamenti alla proposta di direttiva che istituisce un quadro comunitario in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE volti soprattutto a precisare le competenze nazionali nell'ambito della prestazione dei servizi sanitari, chiarire e rafforzare le norme sui rimborsi dei costi delle prestazioni e garantire la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà nel corso della prossima legislatura. La proposta della GUE/NGL di respingere in toto la direttiva è stata bocciata dall'Aula con 129 voti favorevoli, 452 contrari e 8 astensioni.
 
Basata su talune sentenze della Corte di giustizia UE, la proposta della Commissione intende chiarire i diritti dei pazienti a ottenere cure in uno Stato membro diverso da quello d'origine e il livello dei rimborsi delle spese sanitarie, fissa principi comuni a tutti i sistemi sanitari dell'UE e istituisce un quadro per la cooperazione europea in settori quali il riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate in altri paesi. Parallelamente, resterebbero in vigore l'attuale quadro e tutti i principi relativi al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (compreso il diritto del paziente di essere assistito in un altro Stato membro in condizioni di parità con i residenti), nonché l'attuale tessera europea di assicurazione malattia.
 
Diversi emendamenti adottati dall'Aula sono volti a precisare che la direttiva si applica ai pazienti e alle loro mobilità all'interno dell'UE e non, come indicato dalla proposta della Commissione, alla prestazione transfrontaliera di cure sanitarie (anche temporanea) e alla mobilità dei professionisti della sanità. Più in particolare, il concetto di "assistenza sanitaria" dovrebbe abbracciare «esclusivamente il ricorso all'assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso da quello in cui il paziente risulta persona assicurata», e si tratta quindi della cosiddetta «mobilità del paziente». Altri emendamenti, suggeriscono di escludere dal campo d'applicazione della direttiva i servizi di assistenza di lunga durata prestati allo scopo di sostenere le persone nei compiti quotidiani e di routine (come quelli per gli anziani), così come i trapianti di organi che, «in considerazione della loro specifica natura», dovranno essere disciplinati da un atto legislativo distinto.
 
I deputati chiariscono poi che la direttiva deve rispettare appieno le competenze nazionali relative all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria. E, in proposito, sottolineano che la direttiva «non pregiudica la facoltà di ciascuno Stato membro di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno». Nessuna sua disposizione, inoltre, «deve essere interpretata in moda tale da compromettere le fondamentali scelte etiche degli Stati membri», in particolare per quanto riguarda l'eutanasia, i test sul DNA e la fecondazione in vitro, senza pregiudicare quindi la facoltà di ogni Stato membro «di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno». Agli Stati membri poi dev'essere riconosciuta la possibilità di organizzare i propri sistemi di assistenza sanitaria e sicurezza sociale a livello regionale e locale.
 
La direttiva impone allo Stato membro di affiliazione di non impedire a una persona assicurata di recarsi in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria «qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni ... cui ha diritto» in forza alle norme nazionali. Lo Stato membro di affiliazione dovrà inoltre rimborsare i costi che sarebbero stati coperti dal suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale se la medesima o analoga assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. I deputati concordano con questa impostazione, ma precisano che le spese, oltre che alla persona assicurata, possono anche essere rimborsate allo Stato membro di cura. Fermo restando che spetta allo Stato membro di affiliazione determinare quale assistenza sanitaria sia pagata indipendentemente da dove viene prestata, un emendamento propone che ogni rifiuto di rimborso deve essere giustificato da un punto di vista medico. Gli Stati membri dovranno inoltre dotarsi di un sistema trasparente per il calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro paese UE, basato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente noti.
 
Inoltre, il Parlamento propone di concedere ai pazienti affetti da malattie rare il diritto di accesso all'assistenza sanitaria e di ottenere il rimborso «anche se il trattamento in questione non è tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione». D'altro lato, un emendamento consente agli Stati membri di decidere di coprire altri costi collegati, come ad esempio il trattamento terapeutico e le spese di viaggio e di soggiorno. A determinate condizioni, poi, dovrebbero essere rimborsati i costi supplementari che potrebbero subire i disabili a causa del loro stato.
 
La proposta di direttiva consente allo Stato membro d'affiliazione di prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso da parte del suo sistema di sicurezza sociale dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, ma purché siano rispettate determinate condizioni. Ad esempio, quando le cure sanitarie sarebbero state prese a carico del proprio sistema di sicurezza sociale se fossero state fornite sul suo territorio, oppure se vi è il rischio di compromettere l'equilibrio finanziario del proprio sistema di sicurezza sociale. Il Parlamento accoglie tale impostazione, ma propone che la definizione di cure ospedaliere sia stabilita dallo Stato membro di affiliazione, e non dalla Commissione. Precisa inoltre che il sistema di autorizzazione non deve rappresentare «un ostacolo alla libera circolazione delle persone». Un emendamento chiede inoltre di esentare dall'autorizzazione preventiva i pazienti affetti da patologie potenzialmente letali che sono in lista d'attesa per terapie nel proprio Stato membro e che abbiano urgente necessità di assistenza.
 
D'altro lato, per evitare l'incertezza dei pazienti in merito ai rimborsi, il Parlamento propone di garantire loro il diritto di richiedere un'autorizzazione preventiva e di conoscere in anticipo l'importo che sarà loro corrisposto. La conferma scritta di ciò dovrebbe quindi poter essere presentata all'ospedale in cui sono somministrate le cure, che pertanto otterrebbe direttamente il rimborso dallo Stato membro di affiliazione. Quest'ultimo, secondo i deputati, dovrebbe inoltre assicurare ai pazienti che hanno ottenuto un'autorizzazione preventiva che sarà loro richiesto di effettuare solo i pagamenti anticipati o supplementari al sistema sanitario e/o agli operatori dello Stato membro ospitante, «nella misura in cui tali pagamenti verrebbero richiesti» in quello di affiliazione. Un altro emendamento chiede alla Commissione di realizzare, entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva, uno studio di fattibilità riguardo alla creazione di una stanza di compensazione al fine di agevolare i rimborsi transfrontalieri delle spese.
 
Diversi emendamenti sono tesi a rafforzare la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti. Il Parlamento, ad esempio, propone di istituire la figura del Mediatore europeo dei pazienti, incaricato di esaminare le denunce in materia di autorizzazione preventiva e di rimborso delle spese o dei danni. Chiede poi che gli Stati membri di affiliazione offrano al paziente un mezzo per effettuare denunce e che gli siano riconosciuti strumenti di tutela e risarcimento del danno subìto a causa delle cure ricevute. Dovrebbero inoltre far sì che gli standard di qualità e sicurezza dello Stato membro ospitante siano resi pubblici in un linguaggio accessibile e in un formato chiaro, e contemplare il diritto alla continuità delle cure, in particolare tramite la trasmissione dei dati medici pertinenti. In caso di complicazioni, sarebbero inoltre tenuti a coprire i costi risultanti dall'assistenza prestata all'estero. I deputati accolgono poi con favore l'istituzione di "punti di contatto nazionali", precisandone i compiti a tutela dei pazienti.
 
Infine, per quanto riguarda le cure non ospedaliere, il Parlamento accoglie l'idea della Commissione secondo cui lo Stato membro di affiliazione non può subordinare all'autorizzazione preventiva il rimborso dei costi delle cure prestate in un altro Stato membro «qualora il suo sistema di sicurezza sociale si sarebbe fatto carico dei costi di queste cure se esse fossero state prestate sul suo territorio». Facendo riferimento a una sentenza della Corte di giustizia, aggiunge però che lo stesso vale per l'acquisto in un altro Stato membro di prodotti inerenti alle cure stesse.
 
 
 


 
 

 TESTO IN ITALIANO

 

 



2 luglio 2008 



La Commissione dell'Unione Europea adotta una proposta di direttiva sui diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera


Nel contesto dell'Agenda sociale rinnovata la Commissione ha adottato oggi una proposta di direttiva volta ad agevolare l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché una comunicazione sul miglioramento della cooperazione tra Stati membri in questo ambito. Nonostante diverse chiare pronunce della Corte di giustizia europea a conferma del fatto che il trattato UE conferisce ai singoli pazienti il diritto di farsi curare in un altro Stato membro e di essere rimborsati nello Stato d'origine, rimangono delle incertezze sull'applicazione più generale dei principi che emergono da tale giurisprudenza. Con la sua proposta la Commissione intende garantire la sicurezza del diritto in questo ambito. Ciò fa seguito agli inviti che sia il Parlamento europeo sia il Consiglio dei ministri hanno rivolto alla Commissione affinché essa proponesse un'iniziativa specifica in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera che fosse adattata in modo esplicito al settore della sanità e tenesse conto della sua peculiarità. La proposta di direttiva costituisce inoltre una salda base per attivare le enormi potenzialità di cooperazione su scala europea al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia di tutti i sistemi sanitari dell'UE.
Androulla Vassiliou, Commissario europeo responsabile per la salute, ha affermato: "Questa proposta intende chiarire in che modo i pazienti possono far valere il loro diritto a un'assistenza sanitaria transfrontaliera garantendo nel contempo la sicurezza del diritto per gli Stati membri e gli erogatori di assistenza sanitaria. Essa assicura che la qualità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria siano garantite in tutta l'Unione e promuove la cooperazione tra i sistemi sanitari al fine di assicurare un migliore accesso alle cure specialistiche."

Gli obiettivi della direttiva

Nel complesso questa direttiva, una volta adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, costituirà un quadro chiaro per l'assistenza transfrontaliera. Tra le sue principali disposizioni vi sono:
  • i pazienti hanno il diritto di farsi curare all'estero e di essere rimborsati fino a concorrenza dell'importo che avrebbero ricevuto nel loro paese. La direttiva fa chiarezza sul modo in cui far valere tali diritti, compresi i limiti che gli Stati membri possono porre all'assistenza sanitaria all'estero e il livello di copertura finanziaria disponibile per l'assistenza transfrontaliera;
  • gli Stati membri sono responsabili dell'assistenza sanitaria erogata sul loro territorio. I pazienti devono poter fare affidamento sul fatto che gli standard di qualità e di sicurezza delle cure che ricevono in un altro Stato membro si basino su buone pratiche mediche e vengano regolarmente monitorati;
  • la direttiva incoraggerà la cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria. Essa fornirà una base per lo sviluppo di reti europee di riferimento cui parteciperanno, su base volontaria, i centri specializzati di diversi Stati membri. Questa collaborazione potrà recare grandi benefici ai pazienti soprattutto grazie a un accesso più agevole a cure altamente specializzate. La rete può anche essere utile per i sistemi sanitari poiché faciliterebbe l'uso efficiente delle risorse, ad esempio condividendo le risorse laddove si tratta di affrontare patologie rare;
  • la valutazione della tecnologia sanitaria costituisce un'altra chiara fonte potenziale di valore aggiunto europeo. Questa iniziativa contribuirà a ridurre le sovrapposizioni e i doppioni in questo ambito e a promuovere l'uso efficace ed efficiente delle risorse;
  • le attività nel campo della sanità elettronica (e-Health) verranno anch'esse rafforzate. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione presentano grandissime potenzialità per migliorare la qualità, la sicurezza e l'efficacia dell'assistenza sanitaria. La Commissione sostiene già progetti in corso nel campo della sanità elettronica che interessano aspetti quali l'erogazione a distanza di aiuto specialistico da grandi ospedali a piccole strutture ospedaliere locali. Mancano però formati e standard condivisi suscettibili di essere usati dai diversi sistemi e dai diversi paesi. La direttiva contribuirà alla loro realizzazione.
La necessità di agire

La discussione sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e in particolare sulla "mobilità dei pazienti" è stata stimolata dalle sentenze della Corte di giustizia europea relative a diversi casi attinenti alla mobilità di singoli cittadini di diversi Stati membri.
Nelle sue pronunce su tali casi la Corte ha ripetutamente sancito che i pazienti hanno il diritto di essere rimborsati per l'assistenza ricevuta in un altro Stato membro allo stesso modo che lo sarebbero per l'assistenza ricevuta in patria.

Contesto

L'assistenza sanitaria è stata esclusa dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Il Consiglio e il Parlamento hanno sollecitato la Commissione ad affrontare, in uno strumento separato, le questioni legate all'assistenza sanitaria transfrontaliera.
La Commissione ha condotto una consultazione pubblica per identificare in modo chiaro i problemi legati all'assistenza transfrontaliera. E la maggioranza dei 280 contributi pervenuti era a favore di una qualche forma di azione comunitaria in materia di assistenza sanitaria che combinasse sia elementi legislativi sia un sostegno pratico alla cooperazione tra i sistemi sanitari europei.
Su tale base la Commissione ha sviluppato il progetto di direttiva che ha adottato in data odierna.

Il progetto di direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera può essere consultato a:

I risultati della consultazione pubblica sono reperibili all'indirizzo:

Il Flash Eurobarometro sui servizi sanitari transfrontalieri nell'UE è consultabile a:

 



 

PARLAMENTO EUROPEO
15 marzo 2007
P6_TA-PROV(2007)0073

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 sull'azione della Comunità relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi di assistenza sanitaria


Carte sanitarie - NETC@RDS PROJECT

Carte sanitarie - NETC@RDS PROJECT - presentazione in PowerPoint

Cross-Border Health Care in Europe - Regione Veneto - 2005


LINK

European Commission - Health-EU (The Public Health Portal of the EU)
Mobility in Europe

European Commission - DG Health and Consumer Protection
Patient mobility and healthcare developments



QUADRO COMUNITARIO DEI SERVIZI DELLA SALUTE

26 settembre 2006
Mobilità dei pazienti: la Commissione Europea lancia una consultazione pubblica sull'azione della UE nel campo dei servizi della salute - (scadenza 31 gennaio 2007).

Tutte le risposte pervenute

22 maggio 2007 - Sommario della "Relazione di sintesi delle risposte alla consultazione relativa ad un'azione comunitaria nel settore dei servizi sanitari

Le risposte inviate dall'Italia:

Il Governo Italiano (Ministero della Salute)

La Regione Veneto

Istituto Superiore di Sanità (Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Salute Mentale)

Istituto Superiore di Sanità (Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Malattie cerebro e cardiovascolari)


PARLAMENTO EUROPEO
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sull'impatto e sulle conseguenze dell'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi nel mercato interno (2006/2275(INI))

Il Parlamento europeo ha adottato in seduta plenaria a Strasburgo la risoluzione e l'emendamento 172 è stato rigettato con 514 voti contro 132 (vedi più avanti).

Il Parlamento ha rigettato la necessità di una specifica legislazione sui sercizi sanitari, ma ha invitato la Commissione a proporre, con urgenza, una codifica dei correnti casi giuridici sui diritti dei cittadini della EU ad essere curati in altri Paesi membri, con costi coperti dal loro proprio sistema sanitario.

La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori aveva adottato un emendamento molto controverso (il n.172) che "invitava la Commissione Europea a presentargli una proposta al fine di reintrodurre i servizi sanitari nella direttiva servizi, e una proposta destinata a codificare la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia in materia di diritti dei pazienti".
L'emendamento era stato adottata con una piccola maggioranza di due voti e il porta parola del gruppo PPE-DE e il leader del gruppo Socialista avevano condannato il suo contenuto sottolineando il fatto che preferivano che la direttiva restasse nella sua attuale versione.

Emendamenti 1 - 172

Emendamenti 173 - 176

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare



SICUREZZA DEI PAZIENTI
 



aggiornato al 15 giugno 2009
 



8-9 giugno 2009 - Lussemburgo

 

Il testo proposto e adottato all'unanimità dal Consiglio dell'Unione Europea

 

Il dibattito sull'argomento da parte del Consiglio dei Ministri si è svolto pubblicamente e la registrazione audio e video può essere seguita al seguente indirizzo (è presente la traduzione in lingua italiana):

 

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Il comunicato stampa (versione provvisoria) della riunione del Consiglio dei Ministri 8-9 giugno 2009 sull'argomento è reperibile al seguente indirizzo (vai a pag.14 del comunicato):


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23 aprile 2009


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali 

 


Ultimo aggiornamento Sab, 11/06/2011

Un Codice di Deontologia Medica comune per l'Europa : utopia o realtà ? - Sanremo 15-16 aprile 2005

clicca qui per la rassegna stampa

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Ultimo aggiornamento Lun, 31/12/2007

Proposta di modifica della direttiva dell'Unione Europea 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Proposta di modifica della direttiva dell'Unione Europea 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro


Aggiornato al 29 aprile 2009

Poiché non è stato possibile trovare un accordo in conciliazione, la proposta diventa caduca e la direttiva attuale resta in vigore.
Come si ricorderà, nel settembre 2004, la Commissione Europea aveva presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica della Direttiva 2003/88/CE riguardante alcuni aspetti del trattamento del tempo di lavoro (SEC(2004)1154). La proposta della Direttiva in questione mirava a fissare la durata massima settimanale del lavoro nell'ambito della UE, e interessava tutti i lavoratori europei, come per esempio i collaboratori dei libero professionisti. Dopo tre anni d’impasse, il Consiglio era giunto ad un accordo nel giugno 2008, e lo aveva trasmesso al Parlamento europeo (10597/2/2008 - C6-0324/2008). In seguito al rapporto del deputato europeo Alejandro Cercas (PSE), il Parlamento europeo si era opposto alle proposte del Consiglio votando in riunione plenaria il 17 dicembre 2008 22 emendamenti alla proposta della Commissione.
I negoziati su questa proposta di Direttiva erano dunque entrati in una fase finale di conciliazione. Il Presidente del Consiglio, in accordo con il Presidente del Parlamento europeo avrebbe convocato una riunione Comitato di Conciliazione composto dai rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo. Lo scopo era quello di giungere ad un accordo su questa proposta di direttiva entro sei settimane.
 
Il 4 febbraio 2009 la Commissione ha emesso il proprio parere sugli emendamenti del Parlamento europeo.
Sintesi della posizione della Commissione
Il Parlamento ha adottato 22 emendamenti alla posizione comune. La Commissione può accogliere, integralmente o in parte, 15 di questi emendamenti. La Commissione può accoglierne integralmente sei, accoglierne nove in parte, o in linea di principio e/o con riserva di riformulazione. La Commissione respinge sette emendamenti. Nel complesso la posizione del Parlamento e la posizione comune del Consiglio differiscono su vari punti significativi. La Commissione resta tuttavia convinta della fondamentale importanza di adottare la proposta di modifica entro la fine dell'attuale legislatura. In particolare essa è pienamente consapevole dell'urgente necessità di trovare una soluzione ai problemi irrisolti relativi alle questioni del servizio di guardia e del riposo compensativo che incidono direttamente sull'organizzazione di settori chiave dei servizi pubblici in tutta l'UE. È inoltre essenziale ristabilire la certezza giuridica per quanto riguarda i diritti dei lavoratori relativi ai limiti dell'orario di lavoro e ai periodi minimi di riposo, che costituiscono una parte importante dell'acquis sociale comunitario. Ai fini di un accordo occorre una base sostenibile in grado di portare a una soluzione ben equilibrata, che rafforzi la protezione complessiva della salute e della sicurezza dei lavoratori, consentendo nel contempo maggiore flessibilità sia ai lavoratori che ai datori di lavoro nell'organizzazione pratica dell'orario di lavoro.
 
Il parere completo:
 
Il comitato di conciliazione (Parlamento europeo/ Consiglio) il 29 aprile 2009 ha deciso che non è possibile pervenire ad un accordo sulla proposta di direttiva sull'organizzazione del tempo di lavoro. La decisione, approvata da una chiara maggioranza di 15 voti, 0 contrari e 5 astensioni da parte della delegazione del Parlamento europeo, mette fine a quasi cinque anni di negoziazioni. Il Parlamento e il Consiglio non sono riusciti a giungere a un compromesso su tre aspetti cruciali della direttiva: la clausola di non partecipazione chiamata anche “opt-out, il tempo di guardia e la questione dei contratti multipli.
L'opt out è stato il principale punto di blocco. Il Parlamento avrebbe voluto che questa deroga divenisse eccezionale e temporanea, mentre il Consiglio si è opposto a ogni tentativo di mettere fine a questa clausola.
Il Parlamento aveva cercato anche di difendere la giurisprudenza della Corte europea di giustizia, secondo la quale il tempo di guardia deve essere considerato come tempo di lavoro. I deputati hanno stimato che le proposte della Commissione europea e del Consiglio su questa questione rappresenterebbero un passo indietro in rapporto alle sentenze della Corte di giustizia.
Infine, nessun accordo sostanziale è stato potuto trovare sulla questione dei contratti multipli. Per i lavoratori che dispongono di più di un contratto, il Parlamento ha stimato che il tempo di lavoro debba essere calcolato per lavoratore piuttosto che per contratto.
Poiché non è stato possibile trovare un accordo in conciliazione, la proposta diventa caduca e la direttiva attuale resta in vigore. La Commissione europea potrà, se lo vorrà, avanzare una nuova proposta che sarà esaminata dal Parlamento. Da notare che è la prima volta che delle negoziazioni falliscono a livello di conciliazione dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che ha significativamente esteso la portata della procedura di codecisione.

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Direttiva sul tempo di lavoro: il Comitato di Conciliazione dovrà giungere ad un accordo entro sei settimane.
 
Nel settembre 2004, la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica della Direttiva 2003/88/CE riguardante alcuni aspetti del trattamento del tempo di lavoro (SEC(2004)1154). Come è noto, la proposta della Direttiva in questione mira a fissare la durata massima settimanale del lavoro nell'ambito della UE, e interessa tutti i lavoratori europei, come per esempio i collaboratori dei libero professionisti. Dopo tre anni d’impasse, il Consiglio è giunto ad un accordo nel giugno 2008, e lo ha trasmesso al Parlamento europeo (10597/2/2008 - C6-0324/2008). In seguito al rapporto del deputato europeo Alejandro Cercas (PSE), il Parlamento europeo si è opposto alle proposte del Consiglio votando in riunione plenaria il 17 dicembre 2008.
I punti del testo oggetto di controversia erano tre : il limite del tempo di lavoro, cioè un massimo di 48 ore settimanali ; questo tempo di lavoro sarebbe calcolato su base annuale, cioè su un periodo di riferimento di un anno e non più di tre mesi ; il tempo di guardia, anche se inattivo, sarebbe conteggiato nel tempo di lavoro.
Nel giugno 2008, I Ministri del lavoro e degli Affari sociali della UE erano giunti ad un accordo : pur mantenendo l'articolo che limita il tempo di lavoro nella UE ad un massimo di 48 ore, fu previsto che gli Stati membri potessero introdurre una clausola di non partecipazione a questo articolo (clausola detta d'opt-out). Questa deroga permetterebbe di lavorare fino ad un massimo di 60 ore per settimana su un periodo di tre mesi. Questo limite potrebbe essere portato a 65 ore in assenza di un contratto collettivo. Inoltre, il periodo inattivo del tempo di guardia non sarebbe considerato come tempo di lavoro. Il testo prevedeva delle misure di salvaguardia per i lavoratori che avessero fatto ricorso a questa deroga.
A fronte di questa possibilità di deroga, una maggioranza di parlamentari intende fortemente insistere su un tetto di 48 ore come durata settimanale del lavoro per tutti I lavoratori europei. Il Parlamento europeo non accetterebbe un « opt-out » della durata di più di 36 mesi successivi all'adozione della Direttiva in questione.
Nella proposta del Parlamento europeo, la flessibilità la cui assenza era denunciata dai sostenitori del « opt-out » sarebbe garantita nella annualizzazione del periodo di riferimento. Il Parlamento europeo proporrebbe di prolungare il periodo di riferimento che serve per il calcolo della durata settimanale del lavoro da quattro a dodici mesi. L’organizzazione del tempo di lavoro su base annuale permetterebbe l'equilibrio tra sicurezza e flessibilità.
Il terzo punto oggetto di controversia riguarda in maniera particolare il settore della sanità. La definizione di tempo di guardia come tempo di lavoro era conflittuale. Il Consiglio e la Commissione hanno avanzato i concetti di un tempo di guardia ‘attivo’ (periodo nel quale il lavoratore deve essere disponibile sul luogo di lavoro al fine di lavorare quando il datore di lavoro lo richiede) e un tempo di guardia ‘inattivo’ (periodo in cui il lavoratore è di guardia ma non è chiamato dal suo datore di lavoro per lavorare). Il Consiglio pensa che i periodi inattivi non dovrebbero contare come tempo di lavoro. Il Parlamento europeo non sembra essere di questo avviso. La sua posizione è che tutto il periodo di guardia, compreso il periodo inattivo, deve essere considerato per il calcolo del tempo di lavoro.
I negoziati su questa proposta di Direttiva vanno dunque ad entrare in una fase finale di conciliazione. Il Presidente del Consiglio, in accordo con il Presidente del Parlamento europeo convocherà una riunione Comitato di Conciliazione composto dai rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo. Lo scopo è quello di giungere ad un accordo su questa proposta di direttiva entro sei settimane.


CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 15 settembre 2008

10597/2/2008 REV 2
POSIZIONE COMUNE adottata dal Consiglio il 15 settembre 2008 in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

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Parlamento Europeo
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
5 novembre 2008

 
EMENDAMENTI
19 - 63
Progetto di raccomandazione per la seconda lettura
Alejandro Cercas
 

Il Progetto di raccomandazione per la seconda lettura

Alejandro Cercas

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La Commissione parlamentare EMPL, adottando, il 5 novembre scorso, il rapporto di codecisione presentato dall'eurodeputato Alejandro Cercas (PSE), ha voluto sottolineare il suo disaccordo con il Consiglio sulla clausola di non partecipazione (opt-out).
Il relatore, Alejandro Cercas , si è opposto con forza a questa clausola: "l'opt-out può portare ad un dumping sociale nell'intera Unione Europea. I Paesi che dispongono di leggi ingiuste faranno concorrenza ai paesi dotati invece di leggi sociali più giuste ed avanzate". E continua affermando che la competitività dell'Europa non si basa sulle ore di lavoro piuttosto sulla capacità di innovazione, sulla capacità di aumentare la produttività e il valore aggiunto dei lavoratori. Il pericolo di questa clausola é quello di mettere in crisi il già difficile e delicato equilibrio tra lavoro e famiglia.
Il rapporto dell'eurodeputato Cercas ha ottenuto 35 voti favorevoli, 13 contro e 2 astensioni.
Della fazione del "contro", l'eurodeputata inglese Elisabeth Lynne (Alde), per la quale il mantenimento della clausola dell'out-put é essenziale: "Gli Stati Membri che non utilizzano la clausola di non partecipazione sono quelli che registrano il piú alto tasso di lavoro non dichiarato".
Tutti, secondo Lynne, dovremmo avere la possibilità di gestire il nostro tempo di lavoro, purché di tratti di una scelta fatta liberamente e volontariamente.
Il voto della direttiva é stato anticipato al 5 novembre per permettere, al Parlamento e al Consiglio, di trovare in via del tutto informale un compromesso prima del voto in sessione plenaria, previsto per il prossimo dicembre a Strasburgo.
Affinché gli emendamenti della commissione parlamentare EMPL siano definitivamente adottati, è necessario ottenere in plenaria la maggioranza assoluta dei voti.


Parlamento Europeo 
Strasburgo, sessione plenaria 17 dicembre 2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro 

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 17 e 18 dicembre 2008

La Presidenza ha comunicato ai Ministri i principali risultati della seconda lettura del Parlamento, avvenuta il 17 dicembre.

Di fronte alla prospettiva di una procedura di conciliazione, la Presidenza ha sottolineato l'importanza di trovare rapidamente un accordo con il Parlamento per motivi sia di certezza del diritto, sia di protezione sociale, dato che la direttiva attualmente in vigore consente agli Stati membri di autorizzare orari di lavoro settimanali di durata fino a 78 ore.
Le principali differenze tra la seconda lettura del Parlamento e la posizione comune adottata dal Consiglio il 15 settembre 2008 vertono sul servizio di guardia, sull'opzione di non partecipazione e sul riposo compensativo.
Per quanto riguarda il servizio di guardia, il Consiglio fa una distinzione tra periodo "attivo" e "inattivo" del servizio di guardia, ritenendo che il periodo inattivo (cioè il periodo durante il quale il
lavoratore è obbligato a tenersi a disposizione, sul proprio luogo di lavoro, ma non è chiamato dal datore di lavoro ad esercitare la propria attività o le proprie funzioni) non faccia parte dell'orario di lavoro, tranne nel caso in cui ciò sia previsto dalla normativa nazionale o, in conformità della stessa
e/o della prassi nazionale, da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro settimanale, il Consiglio prende posizione a favore di un limite normale di 48 ore settimanali, compresi eventuali straordinari e servizi di guardia attivi, da calcolare in base a un periodo di riferimento. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di autorizzare un superamento di questo limite (opzione di non partecipazione), ove essi garantiscano una tutela efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori in subordine al consenso esplicito, libero e informato dei lavoratori interessati. Tali disposizioni devono sottostare a garanzie adeguate ed essere oggetto di un controllo rigoroso. In un considerando si fa riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, compreso il diritto riconosciuto ad ogni lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro. Il "tetto" speciale per i lavoratori che scelgono di non partecipare è generalmente di 60 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi (con la possibilità di superamento mediante un contratto collettivo) o 65 ore massime, calcolate come media su un periodo di tre mesi (consentito soltanto se il periodo inattivo del servizio di guardia è considerato orario di lavoro e in assenza di un contratto collettivo).
Riguardo ai periodi di riposo compensativo, il Consiglio prevede che, nei casi di deroghe alle disposizioni applicabili in materia di periodi di riposo quotidiano e settimanale, pause, durata del lavoro notturno e periodi di riferimento, devono essere accordati periodi di riposo compensativo entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo o a un accordo sottoscritto dalle parti sociali.

Parlamento Europeo
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
5 febbraio 2009

Parere sulla posizione del Parlamento europeo assunta il 17 dicembre 2008 in seconda lettura

 
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Aggiornato al 7 settembre 2005

L'11 maggio 2005, il Parlamento, in prima lettura, ha adottato a larga maggioranza il testo della direttiva accogliendo le proposte del rapporto CERCAS che, in sintesi, stabilisce:

la scomparsa del ricorso alla clausola dell'opt-out entro 3 anni dalla promulgazione della Direttiva;

la conferma dell'integrazione della durata della guardia nel tempo di lavoro chiarendo la nozione di guardia inattiva con la possibilità di differenziare questo tempo per il calcolo del tempo medio massimo di lavoro settimanale;

la necessità, nel caso di salaritato con vari impieghi, di calcolare il tempo di lavoro addizionando i differenti contratti.

A corollario di questo problema del tempo di lavoro, interviene la questione del riposo compensativo.
Se nessuno ne mette in discussione la necessità, tuttavia parecchi si domandano, in contraddizione con le decisioni della Corte di Giustizia, se tale periodo riposo possa essere anche fino a 72 ore successive alla guardia.
A questo proposito, il Parlamento ha deciso che il riposo compensativo debba seguire immediatemente il periodo di guardia.
Da una parte, il Parlamento europeo, sensibile all'aspetto umano, insiste a più riprese sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore così come sul rispetto della sua vita personale e familiare, dall'altra, la Commissione europea, più amministrativa, si preoccupa della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e delle difficoltà finanziarie delle strutture.
In materia di salute, il problema si aggrava ancor più in parecchi Paesi membri della UE per il fatto della penuria di medici che andrà aumentando nei prossimi anni.

Questo il commento de "Il Sole 24 Ore Sanità" nel n.20 del 24-30 maggio 2005 :

Tempo di lavoro, "sacre le 48 ore"
La guardia inattiva va inclusa nell'orario

Non si vada oltre le 48 ore settimanali di lavoro.
A chiedere di eliminare il diritto di superare il tetto, riconosciuto a ogni lavoratore europeo dalla direttiva 2003/88/Ce sull’organizzazione dell’orario di lavoro, è l’Europarlamento, nella proposta di nuova direttiva approvata in prima lettura l’11 maggio con 355 voti favorevoli, 272 contrari e 31 astensioni.
I deputati prendono così le distanze dalla posizione della Commissione che, pur rendendo più severe le condizioni per potervi ricorrere, propone invece il mantenimento della clausola di rinuncia (opting out) pretesa a suo tempo dal Regno Unito.
Per il relatore, lo spagnolo Alejandro Cercas (Ppse), la possibilità di oltrepassare le 48 ore «contrasta con la direttiva sulla tutela dei lavoratori, con il Trattato e con la Carta dei diritti fondamentali » e «rende difficile conciliare la vita familiare e lavorativa».
Sempre in contrasto con l’Esecutivo, inoltre, il Parlamento Ue – sulla scorta di diverse pronunce della Corte di giustizia riguardanti soprattutto i medici – chiede che l’intero periodo di servizio di guardia, «incluso il periodo inattivo», sia considerato come orario di lavoro, sebbene con la possibilità, per ogni Stato membro, di calcolare «in modo specifico» l’inattività, in modo da rispettare la durata massima settimanale.
I deputati sono invece d’accordo con la Commissione, quando propone di rendere più flessibile la durata media della settimana lavorativa di 48 ore, estendendo dai quattro mesi attuali a 12 il periodo di riferimento «per ragioni obiettive, tecniche o di organizzazione del lavoratori sono coperti da contratti collettivi.
Se così non fosse, gli Stati membri possono ricorrere a misure legislative purchè sia assicurata la consultazione dei lavoratori e che il datore di lavoro adotti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti.
In un altro emendamento, l’Europarlamento reclama che l’orario di lavoro sia organizzato in maniera tale da permettere ai lavoratori di seguire una formazione continua, per tutto l’arco della vita.
E difendono l’obiettivo di garantire un migliore equilibrio tra l’esigenza di conciliare lavoro e famiglia, senza negare la necessità di maggiore flessibilità dell’orario.
La relazione chiarisce poi la situazione dei lavoratori legati a più di un contratto, prevedendo che l’orario di lavoro di una persona debba essere calcolato come la somma dei periodi lavorativi prestati a titolo di ogni contratto.
Fredde le reazioni della Commissione, Vladimír Spidla, a nome dell’Esecutivo, ha definito inaccettabile la posizione espressa sull’opting out, riconoscendo però che si tratta di un «problema critico» e dicendosi disponibile a discuterne.
Anche sul computo dei periodi di guardia, Spidla ha sottolineato che l’emendamento rischia di provocare maggiore incertezza giuridica.
«Valide », invece, le proposte sui periodi di riposo: 11 ore quotidiane, pause regolari e almeno quattro settimane di ferie pagate l’anno.
Se Cercas ha invitato a non esultare troppo («Abbiamo vinto una battaglia ma non ancora la guerra»), non si è fatta attendere la reazione critica dell’industria europea: per l’Unice, «la flessibilità dell’orario è essenziale per la competitività delle imprese ma è anche nell’interesse dei lavoratori».
E le divisioni interne ai vari Paesi (con Gran Bretagna e Germania decise a difendere l’opt out e Svezia, Francia, Belgio, Finlandia, Grecia e Ungheria contrarie all’idea stessa di una nuova direttiva in materia) non fanno ritenere probabile un allineamento del Consiglio dei ministri sulla posizione del Parlamento.
La speranza dei deputati è quella di chiudere la partita il 3 giugno, alla prossima riunione dei ministri sotto la presidenza lussemburghese. Poi la presidenza passerà al Regno Unito.

GLI ULTIMI SVILUPPI

Il 31 maggio 2005, la Commissione Europea ha presentato una modifica della proposta di direttiva, accettando alcuni emendamenti ma rifiutando la proposta riguardante la soppressione completa dell'opt-out dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della Direttiva.
E propone un compromesso consistente nel dare la possibilità agli Stati membri di derogare a questa regola così da consentirne praticamente la sopravvivenza fino a nove anni dall'entrata in vigore della Direttiva.

Il Consiglio "Lavoro, Affari Sociali, Salute e Consumatori" si è riunito il 2-3 giugno 2005
Al termine dell'esame del Consiglio il presidente ha delineato le seguenti conclusioni orali:
– la maggior parte degli Stati membri non ha avuto il tempo di approfondire l'esame della proposta modificata che la Commissione ha presentato il 31 maggio. È impossibile pertanto trarre le conclusioni definitive.
– Il punto principale in discussione è l'opt-out.
Due sono le posizioni estreme individuabili.
Da un lato, quella degli Stati membri che chiedono la libertà di scelta, sottolineando la necessità di crescita economica, e quindi chiedono l'opt out.
Dall'altro, quella degli Stati membri che ritengono che l'annualizzazione del periodo di riferimento per il conteggio della durata settimanale dell'orario di lavoro consenta la flessibilità sufficiente a poter prevedere un termine preciso per l'opt out.
Tra le posizioni suddette è possibile individuare molte sfumature.
Le delegazioni intendono inoltre trovare un compromesso valido, vista anche l'urgenza di trovare una soluzione a livello comunitario riguardo al trattamento da riservare ai periodi inattivi del servizio di guardia, in seguito alle sentenze della Corte di giustizia nei casi SIMAP e JAEGER.
Il presidente ha rilevato che una soluzione accettabile per il Consiglio e il Parlamento europeo potrebbe dipendere segnatamente dal proseguimento della riflessione su due problemi:
da un lato, i problemi nei settori professionali della salute e dall'altro quelli derivanti dal fatto che in molti Stati membri i lavoratori dipendenti cumulano vari contratti di lavoro.
– Il presidente ha preso atto che la Commissione intende tener conto di questi due aspetti fissando, nella proposta modificata, una scadenza per l'opt-out, che sarebbe tuttavia prorogabile.
Però varie delegazioni hanno espresso perplessità sulla mancanza di criteri obiettivi per siffatta proroga e hanno sottolineato la necessità di prendere una decisione che rispetti gli interessi degli Stati membri.
Il presidente ha preso anche atto che la Commissione è disposta a cercare un compromesso.

 

LA STORIA DELLA DIRETTIVA

La direttiva europea 93/104/CE del 23 novembre 1993 riguardante certi aspetti dell'organizzazione del tempo di lavoro prevede che, a distanza di dieci anni dalla sua approvazione, la Commissione Europea debba preparare un rapporto sull'applicazione di due disposizioni contenute negli articoli 17 e 18.

 Si tratta, da una parte, di esaminare di nuovo il periodo di riferimento in base al quale si deve conteggiare il tempo di lavoro medio settimanale, che dovrebbe per alcuni superare quello attuale di quattri mesi e, dall'altra parte, di ristudiare la facoltà, ottenuta nel 1993 dal Regno Unito, di derogare, con l'accordo del lavoratore, alla regola delle 48 ore di lavoro settimanale (clausola dell'opt-out).
Difatti, la Commissione, con la Comunicazione del 30 dicembre 2003 pubblicata il 5 gennaio 2004 ha iniziato un processo di consultazione molto ampio potendo lo stesso portare eventualmente ad una modifica della direttiva e ad abrogare la regola, peraltro confermata per due volte dalla Corte di Giustizia (03/10/2000 e 09/10/2003 - sentenze SIMAP e Jaeger), che ha stabilito che la guardia deve essere considerata come un tempo di lavoro quando richiede la presenza sul posto di lavoro (al contrario della “reperibilità”).
Oltre che indirizzata al Parlamento Europeo, al Consiglio dell'Unione Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, la comunicazione ha rappresentato la base per una consultazione delle istituzioni ed organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario che hanno potuto esprimere i loro commenti e suggerimenti sulla necessità di revisione della direttiva entro il 31 marzo 2004.
La consultazione si è basata su cinque quesiti:

-La durata del periodo di riferimento e le possibili deroghe (articoli 16 e 17), il periodo di riferimento essendo di 4 mesi con una eventuale estensione a 6 o 12 mesi.
-Le condizioni di applicazione dell'art.18.1.b.)i) fanno ugualmente giocare l'opzione di non-partecipazione, lasciando agli Stati membri la possibilità di prevedere nelle loro legislazioni che un lavoratore lavori più di 48 a settimana se tutte le condizioni poste dall'articolo 18(1)b) I sano rispettate. La condizione più importante è che il lavoratore dia il suo consenso.
-La definizione di tempo di lavoro, in particolare alla luce delle recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea.
-Le misure tendenti a migliorare l'equilibrio tra il lavoro e la vita di famiglia.
-La definizione di una approccio che permetta di ottenere una soluzione equilibrata di queste misure.

Nella seduta dell'11 febbraio 2004, il Parlamento approva la Proposta di Risoluzione presentata dal relatore Cercas, molto critica nei confronti della proposta di direttiva della Commissione e nei confronti del Regno Unito. 

Il Consiglio di Ministri della Salute e degli Affari Sociali dell'Unione si è limitato a uno valutazione informale nel corso della riunione del 4 marzo 2004.

La Commissione Europea ha poi iniziato una seconda fase di consultazioni con un documento del 19 maggio 2004 che riporta per esteso la posizione del Parlamento Europeo e delle organizzazioni dei lavoratori a livello europeo, riferendo sulle prese di posizione del Parlamento e del Consiglio, concludendo che tutte le parti hanno affermato l'esigenza di una revisione della Direttiva. 

Il Comitato Economico e Sociale Europeo, in data 30 giugno 2004, esprime il parere sulla proposta di direttiva 

Infine, il 22 settembre 2004, la Commissione europea ha reso pubblica la sua proposta di revisione della direttiva sul tempo di lavoro. 

Vi sono contenute quattro importanti proposte:

Nuove condizioni di ricorso alla non applicazione del limite delle 48 ore settimanali.

Il ricorso a questa clausula resta possiile a livello di ogni singolo paese ma a condizione, per il lavoratore, di rispettare un certo numero di vincoli formali tendenti a proteggere il lavoratore (obbligo di negoziazioni collettive, ottenimento del consenso del lavoratore successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, possibilità per il lavoratore di tornare in ogni momento sulla sua decisione...).

Nuovo periodo di riferimento per il calcolo della durata settimanale media del tempo di lavoro di 48 ore.

Il periodo di riferimento utile per calcolare, in media, la durata massima settimanale di lavoro è di 4 mesi e la Commissione propone di permettere di allungare questo periodo fino ad un anno.

Una nuova definizione del tempo di lavoro di guardia.

A seguito di differenti sentenze della Corte di Giustizia della UE relative alla definizione del tempo di lavoro di guardia per i professionisti della salute, la Commissione propone di creare una nuova categoria del tempo di lavoro, il tempo di guardia "inattivo".

Nuovo ritardo per l'ottenimento del riposo compensativo.

Il riposo compensativo non deve essere sistematicamente accordato subito dopo un periodo di lavoro superiore a 48 ore, ma deve esserlo entro un ritardo di 72 ore.

Il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori dell'Unione europea si è riunito il 4 ottobre 2004 e ha proceduto ad un primo scambio di opinioni sulla proposta di direttiva
In linea generale, le delegazioni hanno accolto con favore la proposta della Commissione in quanto rafforzerebbe la certezza giuridica in questo settore, in particolare alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia sui periodi di inattività dei medici durante i servizi di guardia.
Nella riunione del 7 Dicembre 2004 il Consiglio, per quanto riguarda la possibilità di estendere il periodo di riferimento usato per il calcolo della durata massima settimanale di lavoro (48 ore) da 4 a 12 mesi, anche se il periodo di riferimento standard dovrebbe rimanere fissato a 4 mesi, come nella direttiva vigente, ha convenuto che sia offerta a titolo provvisorio agli Stati membri la possibilità di estendere tale periodo a 12 mesi qualora ricorrano motivi oggettivi o tecnici o motivi inerenti all'organizzazione del lavoro, a condizione che si rispettino i principi generali della tutela della salute dei lavoratori e si consultino le parti sociali interessate.
Il secondo punto su cui il Consiglio ha compiuto progressi riguarda il "servizio di guardia", cioè il periodo durante il quale un lavoratore deve essere disponibile sul luogo di lavoro per poter svolgere, a richiesta del datore di lavoro, la sua attività o le sue funzioni.
Il Consiglio ha dovuto tener conto delle sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause SIMAP e Jaeger, nelle quali la Corte ha stabilito che i periodi inattivi durante il servizio di guardia (dei medici) sono da considerare attività di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88/CE.15 Date queste premesse e basandosi su testi di compromesso proposti dalla presidenza, il Consiglio ha raggiunto un ampio accordo su tre nuove definizioni da inserire nella direttiva: "servizio di guardia", "periodo inattivo durante il servizio di guardia" (cioè un periodo durante il quale il lavoratore è in servizio di guardia, ma il datore di lavoro non richiede che svolga la sua attività o le sue funzioni) e "luogo di lavoro".
Il Consiglio ha discusso anche un nuovo articolo, in base al quale il periodo durante il quale il lavoratore svolge la sua attività o le sue funzioni nell'ambito del servizio di guardia deve essere considerato orario di lavoro, mentre il periodo inattivo durante tale servizio non è considerato orario di lavoro, salvo diversa disposizione della legislazione nazionale, di un contratto collettivo o di un accordo tra le due parti dell'industria.
Il Consiglio ha inoltre raggiunto un ampio accordo su un terzo punto, riguardante il "riposo compensativo" da accordare in caso di deroga alle disposizioni della direttiva riguardanti il riposo settimanale.
Il Consiglio ha esaminato una proposta della presidenza secondo la quale il riposo compensativo dovrebbe essere fruito entro 72 ore o entro un periodo ragionevole (7 giorni al massimo) da determinare in base alla legislazione nazionale, a disposizioni regolamentari o amministrative, contratti collettivi o accordi tra le due parti dell'industria.
Il Consiglio ha svolto anche un approfondito dibattito orientativo sulla cosiddetta "disposizione di opt-out", cioè la possibilità di derogare all'articolo 6 della direttiva 2003/88/CE (che limita a 48 ore la durata media dell'orario di lavoro settimanale), sulla scorta di una proposta di compromesso della presidenza.
Pur se una significativa maggioranza degli Stati membri considera le proposte della presidenza una buona base di discussione, non è stato possibile raggiungere un accordo a questo riguardo.
Va ricordato che la proposta della Commissione prevedeva una modifica dell'articolo 6 della direttiva intesa ad accordare priorità ai contratti collettivi e a limitare l'opt-out individuale ai casi in cui non esista un contratto collettivo in vigore, nè una rappresentanza dei lavoratori abilitata a concluderlo, sottoponendo per di più tale opt-out a condizioni rigorose.

La presentazione del rapporto da parte del relatore Cercas alla Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali del Parlamento avviene il 15 marzo 2005.

Si preconizza la soppressione del diritto individuale a rinunciare alla durata massima del lavoro settimanale di 48 ore (opt-out), la contabilizzazione della durata della guardia nel tempo di lavoro compresi i tempi inattivi, i quali potrebbero tuttavia essere conteggiati in maniera differenziata per conformarsi al limite settimanale di 48 ore.

 

Il testo del Progetto di Relazione

 

Il testo della proposta di Direttiva della Commissione

 

clicca qui (francese)

 

Il testo del Documento della Commissione (francese)

 

Il testo della Risoluzione

 

Il testo della Comunicazione

 

Il testo della Direttiva 93/104/CE

 

La proposta modificata della Direttiva

 

Il testo della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo - Procedura di codecisione: prima lettura

 

Il resoconto delle decisioni del Parlamento Europeo


Ultimo aggiornamento Sab, 09/05/2009

DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

Informazioni e documentazione legislativa


DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno
L 376/36 - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - 27.12.2006


Aggiornato al 16 maggio 2010 


 

 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59 .
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

(Supplemento ordinario n. 75/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 94 del 23 aprile 2010)




17 dicembre 2009 - Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto che recepisce la direttiva servizi (2006/123/CE) diretta a incentivare la concorrenza nel mercato europeo. Il provvedimento che dovrà ottenere il via libera del Parlamento prima dell'ok definitivo di Palazzo Chigi interessa commercianti, artigiani e professionisti.


PARLAMENTO EUROPEO
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sull'impatto e sulle conseguenze dell'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi nel mercato interno (2006/2275(INI))

Il Parlamento europeo ha adottato in seduta plenaria a Strasburgo la risoluzione e l'emendamento 172 è stato rigettato con 514 voti contro 132 (vedi più avanti).

Il Parlamento ha rigettato la necessità di una specifica legislazione sui sercizi sanitari, ma ha invitato la Commissione a proporre, con urgenza, una codifica dei correnti casi giuridici sui diritti dei cittadini della EU ad essere curati in altri Paesi membri, con costi coperti dal loro proprio sistema sanitario.

La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori aveva adottato un emendamento molto controverso (il n.172) che "invitava la Commissione Europea a presentargli una proposta al fine di reintrodurre i servizi sanitari nella direttiva servizi, e una proposta destinata a codificare la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia in materia di diritti dei pazienti".
L'emendamento era stato adottata con una piccola maggioranza di due voti e il porta parola del gruppo PPE-DE e il leader del gruppo Socialista avevano condannato il suo contenuto sottolineando il fatto che preferivano che la direttiva restasse nella sua attuale versione.

Emendamenti 1 - 172

Emendamenti 173 - 176

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare


Storia della direttiva

La storia della direttiva attraverso gli atti riportati dall'osservatorio legislativo del Parlamento Europeo

Il Presidente del Parlamento europeo Josep Borrell e il ministro finlandese per il commercio e l'industria Mauri Pekkarinen, hanno ufficialmente firmato il testo della direttiva servizi nel mercato interno lo scorso 12 dicembre 2006 a Strasburgo.
Alla fine, il Parlamento ha trovato l'accordo dopo oltre due anni di lavoro, lo scorso novembre.
Senza dubbio, esso rappresenta uno dei più importanti testi mai adottati di recente dall'Unione europea.
Il testo finale, riscritto dal Parlamento europeo, e accolto quasi per intero dal Consiglio, tiene conto in maniera bilanciata degli interessi dei consumatori, dei lavoratori e dei fornitori di servizi.
La direttiva verrà applicata in tutta l'Unione europea al più tardi entro il 2010.
Grazie alla sua introduzione, sarà più facile insediarsi e fornire servizi in un altro Stato membro, con un beneficio anche per i sevizi temporanei.

 

 

 

 

Il Parlamento europeo il 16 novembre 2006 dà il via libera alla direttiva servizi

L'Aula ha adottato la posizione comune del Consiglio in merito alla direttiva servizi che, in gran parte, riflette quanto suggerito dal Parlamento in prima lettura.
Come chiesto a suo tempo dai deputati, il testo della direttiva risulta ora profondamente riformulato rispetto alla proposta originaria e, più in particolare, è stato soppresso il molto controverso principio del paese d'origine.
La Commissione, con una dichiarazione, ha rassicurato i deputati su una serie di temi sensibili.

Dibattito in Aula (15 novembre 2006)

Intervento della relatrice

Evelyne GEBHARDT (PSE, DE) ha sottolineato che oggi si giunge alla conclusione di una discussione durata più di due anni e si può essere orgogliosi del lavoro svolto dal Parlamento europeo. Dopo aver ringraziato una serie di colleghi, ha voluto rendere un omaggio particolare al relatore ombra del PPE/DE per l'ottima collaborazione che ha permesso di definire un testo condiviso che non mette in evidenza le divisioni del Parlamento.
Il testo della direttiva, ha quindi spiegato, combina gli interessi dei lavoratori con quelli dei consumatori e del mondo economico e, anche attraverso la soppressione del principio del paese d'origine, «contribuisce a mettere le persone al centro della politica».
La relatrice ha infatti sottolineato come il testo eviti una «concorrenza malsana» tra i sistemi sociali degli Stati membri, garantendo quindi i lavoratori, limiti la sua applicazione ai soli servizi commerciali e avvantaggi le imprese attraverso l'introduzione del principio della libera prestazione di servizi che vieta l'applicazione di misure protezionistiche.

Dichiarazione della Commissione

Charlie McCREEVY ha sottolineato come la direttiva costituisca «una pietra miliare» non solo per i suoi contenuti ma anche per l'importante ruolo svolto dal Parlamento nella procedura legislativa.
La direttiva, ha aggiunto, rappresenta uno sforzo fondamentale per rilanciare l'economia europea attraverso il completamento del mercato interno e, quindi, la promozione della crescita e dell'occupazione, nonché la tutela dei lavoratori e dei prestatori.
Nell'evidenziare come il Parlamento abbia dimostrato la capacità di giungere a compromessi su questioni spinose e come la posizione comune rispecchi appieno l'approccio dei deputati, il commissario ha chiarito che i futuri orientamenti della Commissione serviranno ad assistere gli Stati membri ad applicare la direttiva in modo adeguato e non sarà giuridicamente vincolante (ruolo che spetta alla Corte di giustizia).
La Commissione, inoltre, agirà in modo trasparente informando sistematicamente il Parlamento, anche sulla necessità di future ulteriori armonizzazioni.
Ha quindi precisato che il diritto del lavoro non sarà intaccato dalla direttiva e, pertanto, non avrà effetto sulle prassi nazionali e sui diritti collettivi definiti dagli Stati membri e avrà un impatto neutrale nei confronti dei modelli relativi al ruolo delle parti sociali.
Resteranno comunque d'applicazione i principi sanciti dal Trattato. La direttiva, ha poi aggiunto, non avrà ripercussioni sul diritto penale nazionale e, di conseguenza, gli Stati membri applicheranno le loro norme in materia anche alle imprese straniere che operano sul loro territorio. Tuttavia, non si potrà ricorrere al diritto penale per aggirare le disposizioni della direttiva.
Infine, il commissario ha precisato che i servizi sociali, offerti da imprese per conto degli Stati membri o da organizzazioni di volontariato, sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva.

Dichiarazione del Consiglio

Mauri PEKKARINEN ha affermato che l'adozione della direttiva segna la storia del mercato interno e si è detto felice che, «finalmente», si sia giunti a un avvicinamento delle posizioni.
Si tratta, ha detto il Ministro, di una «riforma radicale» ed è quindi normale che si siano aperte divisioni profonde.
Ma ora, ha aggiunto, «è ora di guardare al futuro».
Il voto del Parlamento in prima lettura, ha proseguito, ha rappresentato un «compromesso storico» che ha reso più semplice la continuazione dei lavori.
Sottolineando quindi la profonda differenza tra la posizione comune e la proposta originaria, il Ministro ha però affermato che la direttiva mantiene lo stesso obiettivo di «aprire nuove porte ai prestatori e agli utenti (consumatori e imprese).
Offre quindi certezza del diritto agli operatori, dimostrando il valore aggiunto dell'azione europea.
Ha poi precisato che, tuttavia, non si tratta del capolinea di un processo che deve portare al completamento del mercato interno.
Per concludere ha affermato di condividere la dichiarazione chiarificatrice della Commissione.

Replica della relatrice

Per Evelyne GEBHARDT (PSE, DE) la dichiarazione della Commissione «chiarisce le incertezze» e, pertanto, ha invitato l'Aula ad approvare la posizione comune senza emendamenti.
Ha però voluto esprimere una punta di amarezza per il fatto che il Consiglio abbia limitato le prerogative del Parlamento affermando che, visto il delicato equilibrio raggiunto dai Ministri, non sarebbe stato possibile apportare modifiche alla posizione comune.
Sottolineando quindi che anche il compromesso parlamentare era frutto di un equilibrio molto delicato, la relatrice ha quindi auspicato che questa situazione non si ripeta più in futuro.

Replica della Commissione

Charlie McCREEVY ha affermato di non condividere le preoccupazioni circa il ruolo determinante della Corte di giustizia poiché l'ampio consenso che si è delineato all'interno del Consiglio non dovrebbe portare a controversie.
Ricordando poi che gli Stati membri hanno tre anni di tempo per adeguarsi alle disposizioni della direttiva, ha sottolineato che la Commissione vigilerà affinché la direttiva sia correttamente trasposta.
Il commissario ha poi concluso evidenziando nuovamente il ruolo svolto dal Parlamento che, «dimostrando maturità», non ha scelto la facile via di respingere la proposta ed ha adempiuto al suo compito di colegislatore.

 

 

Il 29 maggio 2006, il Consiglio "Competitività" del Consiglio dell'Unione Europea era pervenuto ad un accorso politico sulla proposta della direttiva "servizi" nel mercato interno. A seguito di questa nuova tappa, il Consiglio doveva adottare una posizione finale comune, basata su questo testo in una delle prossime sue riunioni, e far seguire la proposta al Parlamento Europeo per la seconda lettura. L'accordo dei Ministri sul testo di compromesso era in sostanza molto vicino al compromesso adottato in prima lettura dal Parlamento Europeo e alla proposta rivisitata dalla Commissione.

Il comunicato stampa 9926/06 del 30 maggio 2006 della Riunione n.2731 del Consiglio Competitività (Mercato Interno, Industria e Ricerca), Bruxelles, 29-30 maggio 2006


Il comunicato stampa del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2006


Il 4 aprile 2006, la Commissione Europea aveva presentato al Parlamento Europeo la versione rivisitata della proposta di direttiva "servizi", dopo aver tenuto conto degli emendamenti votati dal Parlamento Europeo il 16 febbraio 2006 in prima lettura.
Il commissario McCREEVY aveva illustrato all'Aula la nuova proposta sulla direttiva servizi.
Un'ampia maggioranza dei deputati aveva apprezzato l'iniziativa, riconoscendo che la proposta era molto vicina a quanto suggerito dal Parlamento.
Se alcuni di essi avevano ribadito la loro opposizione a un testo troppo liberista, altri avevano deplorato i troppi settori esclusi dal campo d'applicazione della direttiva.
Il dibattito sarebbe proseguito : spettava al Consiglio pronunciarsi e poi ancora al Parlamento.
Per saperne di più clicca qui :

Il resoconto della presentazione della proposta della Commissione al Parlamento Europeo avvenuta il 4 aprile 2006

Il comunicato della Commissione del 4 aprile 2006

Il testo emendato della Direttiva proposto dalla Commissione (en - fr) e approfondimenti sulla proposta

Il comunicato del Dipartimento per le Politiche Comunitarie - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2006

Cliccando qui sotto : analisi comparativa (parte in lingua inglese, parte in lingua francese) tra il nuovo testo della Commissione e le due precedenti versioni della proposta di direttiva : la proposta iniziale della direttiva "servizi" e il testo emendato dal Parlamento Europeo.

 

 



Il Consiglio Competitività (mercato interno, industria e ricerca)dell'Unione Europea si era riunito il 13 marzo 2006 (Per l'Italia: Giorgio LA MALFA Ministro senza portafoglio, Ministero per le politiche comunitarie, Claudio SCAJOLA Ministro delle attività produttive, Guido POSSA Viceministro).
Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato dei lavori presentata oralmente dalla presidenza in seguito al dibattito informale dei ministri responsabili della competitività in data 12 marzo riguardante i risultati della votazione del Parlamento europeo sul progetto di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.
Il Consiglio aveva deciso di attendere che la Commissione presentasse una proposta riveduta in aprile.
Successivamente il Consiglio avrebbe ripreso le deliberazioni, in vista di giungere a un accordo su una posizione comune del Consiglio.
La posizione comune sarebbe stata trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura, conformemente alla procedura di codecisione.Per i particolari, vai a pag.14 del comunicato:

Il comunicato stampa 2715ª sessione del Consiglio Competitività (mercato interno, industria e ricerca)

In precedenza, il Parlamento europeo aveva adottato il 16 febbraio 2006 a Strasburgo, a larga maggioranza, in prima lettura, la relazione della Gebhardt sulla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, uno dei testi di maggiore importanza per l'UE. Il progetto iniziale era stato rivisto in profondità, ma l'obiettivo non era cambiato: eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi. I deputati però chiariscono che la direttiva non incide sui diritti sociali dei lavoratori previsti dalle legislazioni nazionali.

Il comunicato stampa del 24 febbraio 2006


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (Procedura di codecisione: prima lettura)


Una istantanea della Relatrice Evelyne Gebhardt nel corso del suo intervento

Il 15 dicembre 2005 la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo aveva approvato la relazione presentata dalla On. Evelyne Gebhardt sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, da presentare al Parlamento.

RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo, nella seduta del 24 maggio 2005, ha apportato sostanziali modifiche al testo proposto dalla Commissione.

(Il testo della motivazione che ha condotto a tale revisione è riportato più avanti)

Parlamento Europeo
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Seduta del 24 maggio 2005

PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno - parte I & II
Relatrice: Evelyne Gebhardt

Emendamenti 1-151 - 11 maggio 2005

Emendamenti 152-426 - 29 giugno 2005

Emendamenti 427-746 - 29 giugno 2005

Emendamenti 747-941 - 24 giugno 2005

Emendamenti 942-1154 - 24 giugno 2005



LE REAZIONI ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DEL 24 MAGGIO 2005

Charlie McCreevy, Commissario in carica della Commissione del Mercato Interno, ha presentato il 13 giugno, davanti la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo, la sua visione delle cose a proposito della proposta di direttiva.
Secondo McCreevy, la Commissione adotterà una posizione "ragionevole" se il Parlamento Europeo farà lo stesso.

Il Consiglio dei Ministri della Competitività dell'Unione Europea ha preso atto, nella riunione del 6-7 giugno 2005, del rapporto del Presidente sullo stato dei lavori concernente la proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno presentata dalla Commissione l'11 gennaio 2004 e ha confermato la sua intenzione di continuare l'esame di questo dossier prioritario con lo scopo di arrivare ad un accordo tenendo conto delle decisioni del Parlamento europeo.

Documento di lavoro della Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea 9350/1/05 - REV 1 del 19 luglio 2005

Al fine di definire la posizione italiana con riferimento al testo predisposto dalla presidenza inglese e sopra riportato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ha svolto una riunione di coordinamento il giorno 4 ottobre 2005.


PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
Parte I & II
Relatrice: Evelyne Gebhardt, 24 maggio 2005

MOTIVAZIONE

I-Introduzione

L'11 novembre 2004, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha tenuto un’audizione pubblica sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i partecipanti si sono mostrati concordi sulla necessità di aprire ulteriormente il mercato interno dei servizi, ma le opinioni in merito agli strumenti da utilizzare per questo scopo sono state profondamente divergenti.
La maggior parte dei partecipanti, tra cui anche la relatrice, si sono espressi contro un inutile protezionismo, sostenendo invece la necessità di garantire elevati livelli di qualità e di protezione, in particolare nel campo sociale e nei settori dell'ambiente e della protezione dei consumatori, al fine di garantire una concorrenza equa.
Dall'audizione emerge tuttavia chiaramente che questo progetto va molto di là dal suo vero scopo.
Nella sua forma attuale lascia aperti molti interrogativi e può essere fonte d’incertezza giuridica.

Il 21 dicembre 2004 la relatrice ha presentato un documento di lavoro che ha individuato i seguenti problemi:

il campo di applicazione,
il principio del paese d’origine,
il controllo e la compatibilità con l’acquis comunitario.

 

 

 

 


La relatrice ritiene che occorra apportare modifiche incisive in tali ambiti, al fine di guadagnare un più ampio consenso.
Per garantire maggiore trasparenza e cooperazione è stato avviato un metodo di lavoro nuovo per il Parlamento europeo, che si avvale di un gruppo di lavoro istituito ad hoc.
Sotto la presidenza della relatrice si sono svolti, a cadenza regolare, incontri dei membri della commissione per il mercato interno, segnatamente dei relatori ombra, degli autori dei pareri e dei relatori ombra dei comitati consultivi.
Tali riunioni hanno offerto la possibilità di discutere in maniera più approfondita ulteriori dettagli inerenti ad altri ambiti della proposta, che per motivi di tempo non era stato possibile affrontare durante le consuete riunioni della commissione.
La Presidenza del Consiglio, la Commissione, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno quindi colto l’opportunità di esporre di fronte al gruppo di lavoro la loro opinione sulla proposta.
La relazione presentata dalla relatrice alla commissione è stata pubblicata, per non dare adito all’impressione di un processo svolto a porte chiuse.
Durante la seduta plenaria del PE, il commissario McCreevy ha espressamente dichiarato che la Commissione non presenterà una nuova proposta.
Egli ha inoltre espresso l’intenzione della Commissione di attenersi fedelmente alla procedura di codecisione e di rispettare le prerogative del PE.
Un altro esempio illustra perfettamente la cooperazione e la trasparenza in seno al PE: la preparazione della prima parte del progetto di relazione al fine di semplificare e approfondire la discussione in seno alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e di esaminare proposte di soluzione concernenti i due punti più contestati.
La prima parte, presentata alla commissione competente il 19 aprile 2005, propone una prima serie di emendamenti delle parti controverse della proposta della Commissione: il campo di applicazione ed il principio del paese d’origine.
Il presente documento costituisce la versione consolidata della prima parte del progetto di relazione con una sintesi di tutte le proposte della Commissione.

II. Aspetti centrali della revisione della direttiva

1. Campo di applicazione della direttiva
Il campo di applicazione della direttiva deve essere definito in modo chiaro ed inequivocabile ai fini della certezza del diritto.
Per molti prestatori di servizi non è chiaro se i servizi da loro forniti ricadano o meno nel campo d’applicazione della presente direttiva.
È inoltre necessario distinguere chiaramente i servizi che rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva e i servizi d’interesse generale, che dovrebbero essere regolati da una direttiva quadro da elaborare separatamente.
Risponde parimenti al principio della certezza del diritto delimitare chiaramente i servizi che sono o saranno coperti dalle direttive settoriali, come nel caso delle professioni regolamentate, alle quali si applica la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [COM(2002)0119].
a) La definizione di «servizio»
Generalmente la distinzione fra i servizi che ricadono nel campo di applicazione della direttiva e i servizi di interesse generale costituisce un problema notevole.
Con l’apertura del mercato dei servizi occorre assicurare il rispetto del patrimonio legislativo comunitario relativo alla fornitura di servizi di interesse generale, che rappresentano un pilastro del modello sociale europeo.
È pertanto assolutamente necessario delimitare in modo chiaro e senza alcuna ambiguità il campo di applicazione della direttiva.
La Commissione si è impegnata a presentare una relazione sulla fattibilità e l’esigenza di una normativa quadro per i servizi di interesse generale entro la fine del 2005.
Fino a quando non esisterà un quadro comunitario chiaro per tali servizi — come previsto dal progetto di Costituzione all’articolo III-6 — appare sensato stralciarli dal campo di applicazione relativo al progetto di direttiva.
Sono state spesso avanzate proposte tese ad operare la suddetta delimitazione, mediante la compilazione di un elenco positivo o negativo dei singoli settori.
La relatrice non lo ritiene tuttavia possibile.
Una rigida enumerazione dei servizi che attualmente rientrino o siano esclusi dal campo di applicazione costituisce un approccio sbagliato ed uno strumento non idoneo per un settore innovativo come quello dei servizi.
Non è purtroppo possibile formulare una definizione chiara, a livello europeo, dei servizi di interesse generale.
Spetta agli Stati membri formulare tali definizioni.
Il trattato riconosce l’importanza dei servizi di interesse economico generale per l’UE, ma si astiene dalla loro definizione, nel rispetto del principio di sussidiarietà (articoli 16 e 86, paragrafo 2, TCE).
Per questo motivo la relatrice ritiene opportuno applicare da una parte i criteri che caratterizzano i servizi coperti dal campo di applicazione di questa direttiva (servizi commerciali, ossia retribuiti in funzione dei criteri economici abituali) e dall'altra i criteri che definiscono i servizi di interesse generale e giustificano pertanto l’esclusione dal campo di applicazione di questa direttiva.
La relatrice propone anche una distinzione più precisa tra i servizi economici, che possono avere un interesse generale, e i servizi commerciali, che seguono fini puramente finanziari.
Nella presente relazione si cerca di precisare il criterio dell’obbligo di servizio pubblico e dell’interesse comune, già menzionato dalla Commissione nel Libro bianco sui servizi di interesse generale.
b) Esclusione dal campo di applicazione
È necessario escludere il settore della sanità dal campo di applicazione di questa direttiva, al fine di impedire un forte contrasto con la ripartizione delle competenze fondata sul principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 152, n. 5 TCE.
A causa di una sovrapposizione del progetto di direttiva con alcune norme legislative in materia di lavoro, ad esempio la direttiva sul distacco dei lavoratori, sarebbe opportuno chiarire che la presente direttiva non pregiudica il diritto del lavoro in generale, né i contratti collettivi conclusi a livello regionale o nazionale o le leggi speciali applicabili ai rapporti di lavoro.
L’emendamento corrispondente dovrebbe essere inserito nell’art. 1, in quanto non è sufficiente mantenere la formulazione del considerando 58: «La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali».

2. Conformità del progetto di direttiva con la legislazione comunitaria in vigore e in preparazione, nonché con norme del diritto privato internazionale
Poiché la direttiva servizi, nella sua forma attuale, propone un approccio orizzontale per un cospicuo numero di servizi di varia natura, molte attività sono inevitabilmente interessate dal suo campo di applicazione, persino quando esse sono già oggetto di misure settoriali.
L’audizione degli esperti svoltasi l’11 novembre 2004, nonché varie conferenze, hanno mostrato che allo stato attuale non è chiaro in che rapporto sia la proposta in oggetto rispetto alla legislazione internazionale e comunitaria vigente, nonché con la legislazione in preparazione in seno all’UE.
Ne sono validi esempi la direttiva europea sul distacco dei lavoratori, la Convenzione di Roma (Roma I) e il progetto di regolamento Roma II, la proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, oppure la direttiva 2004/18/CE relativa alla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici.
(Le relative considerazioni sono riportate nel documento di lavoro del 21 dicembre 2004).

3. L’introduzione del principio del paese d’origine
Uno dei punti centrali della direttiva proposta è costituito dall'introduzione del cosiddetto principio del paese d'origine (articolo 16), in base al quale i prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d'origine.
Quest'ultimo è responsabile del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi da lui forniti, anche quando il destinatario riceve tali servizi in un altro Stato membro.
Deroghe al principio del paese d'origine sono ammesse soprattutto nei settori in cui esistono già misure d'armonizzazione settoriali a livello comunitario.
In riferimento a ciò si deve far presente che il «principio del paese d'origine», che non viene mai messo in dubbio o discusso dalla Commissione nella motivazione che accompagna il progetto di direttiva, non è in realtà un principio autonomo.
Infatti, il principio del paese d'origine non è citato espressamente nei trattati, né costituisce un principio giuridico generale che la legislazione comunitaria è tenuta a rispettare.
Per questo già il titolo dell'articolo 16 del progetto di direttiva è, oltretutto, fuorviante. Esiste una palese contraddizione tra detto "principio" e l'articolo 50 del trattato, ripreso dall'articolo III-45 della Costituzione.
Secondo il principio del paese d'origine, nei termini in cui è formulato nella proposta della Commissione, l'impresa che fornisce un servizio in un qualsiasi paese dell'Unione è assoggettata unicamente alla legislazione del proprio paese d'origine e non deve conformarsi ad altre eventuali normative nazionali più rigorose.
Tuttavia, l'articolo 50 del trattato prevede espressamente che il prestatore ha il diritto che gli siano applicate le stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
Pertanto è evidente che il principio d'origine collide con quello della parità di trattamento sancito dai trattati.
Inoltre, il principio del paese d'origine contrasta con lo spirito della costruzione europea, basata sul coordinamento delle disposizioni nazionali, come stabilito all'articolo 47, paragrafo 2, del trattato.
Di conseguenza la relatrice propone la sostituzione del criterio del paese d'origine con l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, che si basa sull'idea dell'equivalenza.
Secondo la costante giurisprudenza ella Corte di giustizia, le condizioni previste dalla legislazione dello Stato di destinazione non possono comportare ripetizioni con le condizioni equivalenti già soddisfatte nello Stato d'origine.
Durante l’audizione del PE, contro la fissazione generale del principio del paese d’origine in una direttiva sui servizi sono state sollevate forti obiezioni, descritte in maniera esauriente nel documento di lavoro del 21.12.2004.

4. La creazione di uno sportello unico
La relatrice ritiene particolarmente positiva la semplificazione delle procedure amministrative, segnatamente la creazione di uno sportello unico, dato che ciò favorirà soprattutto le piccole e medie imprese.
La relatrice considera che lo sportello unico dovrebbe essere realizzato in linea con le due libertà fondamentali.
Nel contesto della libera prestazione di servizi, detto sportello unico dovrebbe occuparsi dell'attuazione del principio del mutuo riconoscimento secondo la procedura di cui al nuovo articolo 16.
In caso di problemi, manca per ora un approccio comune per valutare l'equivalenza del livelli di protezione e non esistono procedure prestabilite che consentano a un prestatore di contestare le decisioni che gli interdicono di fornire i suoi servizi in un mercato nazionale.
Lo sportello unico potrebbe contribuire a far funzionare meglio il mutuo riconoscimento nel settore dei servizi.
Infine occorre prevedere per i prestatori di servizi la possibilità di iscrizione temporanea con effetto automatico, per via elettronica, presso lo sportello unico.
Tale iscrizione dovrebbe consentire che il prestatore di servizi transfrontalieri sia assoggettato agli stessi diritti e obblighi a carico dei cittadini del paese di destinazione, in particolare per quanto riguarda le regole di condotta.
Il paese di destinazione potrebbe essere debitamente informato della prestazione di servizi, al fine di assicurare la qualità degli stessi e dare la possibilità ai destinatari di inoltrare un reclamo tramite lo sportello unico.



 

 

 

 


 

 

 


Opinione della Commissione delle Regioni
30 settembre 2004 (in inglese)

Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo
11 gennaio 2005 (in francese)

Parere della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
17 marzo 2005

Parere della Commissione per la cultura e l'istruzione
22 aprile 2005

Parere della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
27 aprile 2005

Parere della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
4 maggio 2005


Policy background

 

 

 

 

 

 

 (Relazione presentata nell’ambito della prima fase della strategia per il mercato interno dei servizi)

 

 

28.07.2003
Report on the application of internal market rules to health services
Implementation by the member states of the court's jurisprudence

 


 

 


(Libro verde della Commissione del 21 maggio 2003 sui servizi d'interesse generale, volto a lanciare un dibattito aperto sul ruolo dell'Unione europea nella promozione della fornitura di servizi d'interesse generale e nella definizione degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tali servizi, nonché sul modo in cui tali servizi sono organizzati, finanziati e valutati)

(Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 maggio 2004, intitolata «Libro bianco sui servizi d'interesse generale» : fa seguito a una vasta consultazione pubblica, lanciata dal Libro verde, sul ruolo dell'Unione europea nella fornitura ai consumatori e alle imprese europee di servizi d'interesse generale di qualità)

 

DOCUMENTAZIONE SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
(libro verde e libro bianco)

 

 

30.07.2002
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
LO STATO DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI

 

29.12.2000
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
UNA STRATEGIA PER IL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI

 

Documenti di accompagno esplicativi della proposta di direttiva

 

Proposta di Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno presentata dalla Commissione
11 gennaio 2004

 

Documento di lavoro del 21 dicembre 2004

 

Resoconto analitico dell'audizione del'11 novembre 2004(in inglese)

 

Resoconto sintetico dell'audizione del'11 novembre 2004

 

testo comparato

 

Il comunicato stampa del 16 novembre 2006 del Parlamento Europeo

 

Il Comunicato stampa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006

94 del 23 aprile 2010)

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n.

59


Ultimo aggiornamento Dom, 16/05/2010

DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva Zappalà)

Informazioni e documentazione legislativa completa

Aggiornato al 19 febbraio 2011




Un manuale d'istruzioni sulla direttiva europea per il riconoscimento delle qualifiche professionali


La Commissione Europea ha ufficialmente rilasciato oggi un manuale d'istruzioni in merito alla direttiva 2005/36/CE (riconoscimento delle qualifiche professionali).
Il documento si compone di 66 domande e risposte. Esso mira a chiarire come funziona la direttiva e il sistema di riconoscimento delle qualifiche

Guida per la trasposizione della Direttiva predisposta dalla Commisione DG MARKT

Brussels, 10 march 2006 - MARKT D/3412/2006/EN
Transposition Guide
Directive 2005/36/EC on the Recognition of Professional Qualification with Comments

 



La direttiva Riconoscimento delle Qualifiche Professionali adottata il 7 settembre 2005 consolida e modernizza le regole che governano oggi il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il 20 ottobre 2007, al termine del periodo di trasposizione, questa direttiva rimpiazzarà le 15 direttive esistenti in questa materia. Si tratta delle prima modernizzazione dell'insieme del sistema comunitario dall'inizio del suo concepimento 40 anni or sono. Numerose modifiche sono introdotte in rapporto alle regole esistenti ivi compresa una accresciuta liberalizzazione delle prestazioni dei servizi, una più grande automaticità nel riconoscimento delle qualifiche e una più elevata flessibilità delle procedure di aggiornamento della direttiva stessa. La Commissione propone ugualmente di sviluppare la sua cooperazione con gli Stati membri al fine di informare meglio i cittadini sui loro diritti e di meglio aiutarli a farsi riconoscere le loro qualifiche. Attualmente, questa "guida di trasposizione" è volta a orientare le autorità nazionali nella trasposizione della Direttiva "Riconoscimento delle Qualifiche Professionali" nel diritto nazionale. Le disposizioni della direttiva non hanno tutte bisogno di una trasposizione. Si presume che le disposizioni consolidate siano state gia recepite. Per questa ragione, la Commissione ha aggiunto dei commentari ad ogni articolo per spiegare dove le nuove misure di trasposizione sono invece necessarie.

 



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255/22 del 30 settembre 2005 L 255/22


Entrata in vigore della Direttiva

La Direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri hanno due anni di tempo per adottare le nuove regole e si cercherà di adottare una unica data per tutti gli Stati. Nel frattempo, la legislazione applicabile resta la Direttiva 93/16 così come modificata dalla Direttiva 2001/19. Se una modifica dovesse verificarsi nei prossimi due anni (per esempio, l'inclusione di una nuova specialità medica quale l'oncologia), la Commissione Europea troverà una soluzione legale così da includere immediatamente tali modifiche nel nuovo sistema.
 

ENTRATA IN VIGORE IN ITALIA

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007, n. 206 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228)

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I lavori preparatori del decreto legislativo

Schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 134, trasmesso il 2 agosto 2007 ". Clicca qui per il testo

 

Senato della Repubblica

26 settembre 2007 - Schema di osservazioni approvato dalla XII Commissione permanente Igiene e Sanità sull'Atto di Governo n. 134 . Clicca qui

25 settembre 2007 - Audizione del Presidente FNOMCeO Amedeo Bianco presso l'Ufficio di Presidenza della XII Commissione permanente Igiene e Sanità sull'Atto di Governo n. 134. Clicca qui

Scheda riassuntiva pareri Commissioni permanenti Senato . Clicca qui
 

Camera dei Deputati

Commissioni Riunite II e X - Resoconto di martedì 25 settembre 2007  - Clicca qui 

Commissioni Riunite II e X - Resoconto di martedì 27 settembre  2007 - Clicca qui 

Commissioni Riunite II e X - Resoconto di mercoledì 3 ottobre 2007 - Clicca qui 

Commissioni Riunite II e X - Resoconto di martedì 9 ottobre  2007 - Clicca qui 

Commissioni Riunite II e X - Allegato contenente i documenti di seduta di martedì 9 ottobre (proposta di parere dei relatori)  2007 - Clicca qui 
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Preparazione della messa in atto del meccanismo di consultazione

E' importante conoscere in anticipo il futuro funzionamento del meccanismo di consultazione e gli inputs che ci si aspetta dalle professioni. Questi due aspetti sono stati introdotti nell'articolo 58 e nel "Recital" 29 della nuova Direttiva. La struttura da mettere in atto dovrebbe somigliare a quella di una piramide: al verice la "regulatory committee", composta dai rappresentanti degli stati membri e, al di sotto di questa, i gruppi di lavoro e, possibilmente, dei sottogruppi di lavoro. I gruppi di lavoro dovrebbero essere aperti alle professioni rappresentate da esperti. Dobrebbero essere costituiti due gruppi di esperti: uno di tipo orizzontale per la presa in carica dei problemi comuni a tutte le professioni, e l'altro per i problemi specifici di ciascuna professione laddove necessario. La flessibilità dovrebbe essere la caratteristica di questo sistema. Così, i gruppi di lavoro o i sottogruppi dovrebbero avere un chiaro mandato dalla "regulatory committee" e, una volta portato a termine il compito affidato, dovrebbero essere sciolti in modo da evitare strutture fisse. La Direttiva, inoltre, stabilisce in modo esplicito che il meccanismo della consultazione delle professioni non garantisce loro lo status di osservatori nella "regulatory committee" e quindi non consente da far parte in maniera sistematica a tutte le discussioni. Una distinzione potrebbe essere fatta tra discussione tecniche e invece quelle politiche nelle quali gli stati membri preferiscono essere soli.

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La Commissione Europea, con decisione del 19 marzo 2007, ha istituito un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il gruppo è incaricato di svolgere le seguenti funzioni:
a) avviare una cooperazione fra le autorità degli Stati membri e la Commissione sulle questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;
b) sorvegliare l’evoluzione delle politiche che presentano un impatto sulle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche;
c) facilitare l’attuazione della direttiva 2005/36/CE, in particolare tramite l’elaborazione di documenti di interesse comune, ad esempio orientamenti interpretativi;
d) realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nei settori di cui ai punti precedenti.

 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 2007 che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (2007/172/CE)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - L 79/38 - 20.3.2007)

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Modalità di partecipazione delle professioni

La Commissione Europea intende istituire un sistema molto trasparente e flessibile. La informazioni sulle riunioni dei gruppi e sottogruppi di lavoro dovrebbe essere pubblicato su internet. Al fine di evitare critiche, la Commissione non intende nominare direttamente i rappresentanti. Il suo ruolo dovrebbe essere piuttosto quello di organizzare la possibilità per le professioni di nominarli loro stessi e di presentare posizioni unificate. Sarà molto importante presentare punti di vista unici cercando da parte delle professioni di parlare con una unica voce così da non trasformare i gruppi di lavoro quale sede di dibattiti interni. A seconda degli argomenti la rappresentanza delle professioni potrebbe variare ma, una volta deciso, la stessa rappresentanza dovrebbe essere mantenuta fino al termine del mandato dei gruppi di lavoro.

Carta professionale

In accordo con quanto stabilito nel "Recital 27 a)", le professioni sono incoraggiate a sviluppare carte professionali. L'iniziativa dovrebbe partire dalle professioni.Essendo lo sviluppo di tali carte presumibilmente molto costoso per la professione medica, prima di lanciare questo processo ci dovrebbe essere il riconoscimento ufficiale del loro valore da parte della Commissione Europea. Gli avvocati hanno carte professionali a livello europeo e la loro esperienza potrebbe essere utile come modello. I dati inseriti nelle carte professionali potrebbero rimpiazzare quelli richiesti dalle autorità competenti degli stati ospiti.

La direttiva prevede tre possibili percorsi per il riconoscimento delle professioni.

Il primo è il riconoscimento dei titoli sulla base della formazione già acquisita. Qui vengono stabiliti cinque livelli di qualificazione, che descrivono la formazione e che vanno dalla certificazione di una formazione scolastica generale di primo e di secondo grado fino ad un diploma universitario, che attesti un ciclo di studi accademici di almeno quattro anni concluso con successo. Il Paese di accoglienza può subordinare il riconoscimento all’assolvimento di una misura di compensazione -prova attitudinale o tirocinio di adattamento- se la formazione è inferiore di un anno a quella richiesta nel Paese di accoglienza oppure i contenuti della formazione professionale sono sostanzialmente differenti, se ad esempio sono richieste attività che nel Paese d’origine non esistono nella professione corrispondente. In questo caso, la proposta di direttiva prevede la possibilità per le associazioni professionali di stabilire piattaforme comuni, con le quali definire gli standard intesi a garantire un livello adeguato delle qualifiche.

 

Linee Guida 05/01/2006 Commissione europea - Piattaforme comuni per il riconoscimento delle qualifiche professionali

 

  Il secondo percorso passa unicamente attraverso l’esperienza lavorativa. Qui vi sono due gruppi di professioni (che sono definiti sulla base della classificazione statistica ISIC – International Standard Classification of All Economic Activities). Il primo gruppo raccoglie in linea generale le classiche professioni dell’industria, dell’edilizia e dell’artigianato. In questo gruppo i lavoratori dipendenti devono dimostrare una formazione di almeno tre anni e un’esperienza professionale di cinque anni. I lavoratori autonomi hanno bisogno di un’esperienza professionale di sei anni, il periodo di formazione non è quantificato. Nel secondo gruppo sono contemplate le prestazioni di servizio del commercio, della ristorazione e del settore alberghiero, degli istituti di credito o campi simili. Il periodo di formazione non dovrà più essere quantificato. Il presupposto per il riconoscimento della qualifica professionale sarà un’esperienza di lavoro triennale a tempo pieno, sia per lavoratori autonomi, sia per dipendenti.

La terza possibilità per il riconoscimento delle qualifiche professionali riguarda i medici, i veterinari, gli infermieri, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti. Per queste professioni sono definiti criteri di contenuto delle conoscenze e delle attitudini -ripresi in parte dalle direttive esistenti – che comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche. La procedura prevede che l’autorità competente del Paese membro decida sulla domanda di riconoscimento della qualifica entro tre mesi. Contro il rifiuto si può ricorrere nell’ambito della giurisdizione nazionale.

22 febbraio 2008 - On Stefano Zappalà - Una guida alle piattaformi comuni (pdf 400Kb)

 

Una sintesi della direttiva

 


 

  La "storia" della direttiva

 


 

  L'iter legislativo completo del provvedimento è riportato nel sito della U.E

 

 


 

 

 7 marzo 2002

La proposta della Commissione è inviata al Parlamento e al Consiglio

18 settembre 2002
Parere del Comitato economico e sociale europeo

11 febbraio 2004
Parere del Parlamento in prima lettura

20 aprile 2004
La Commissione licenzia la proposta con alcune modifiche approvate dal Parlamento

21 dicembre 2004

 

 

 

  Motivazione del Consiglio alla posizione definita il 21 dicembre 2004

 

6 gennaio 2005

Comunicazione della Commissione al Parlamento relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio il 21 dicembre 2004

1 marzo 2005

Commissione del mercato interno e per la protezione dei consumatori del Parlamento-Progetto di raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

 

 

 15 aprile 2005

 

 

 11 maggio 2005

Approvazione da parte del Parlamento Europeo, nella seduta plenaria, in seconda lettura, di alcuni emendamenti alla direttiva (che possono essere appresso consultati), modificando così la posizione comune del Consiglio assunta il 21 dicembre 2004.
 

Il resoconto delle decisioni del Parlamento Europeo dell'11 maggio 2005

Il testo approvato dal Parlamento l'11 maggio

 

I primi commenti :
FNOMCeO News 16 giugno 2005
 
 
 
 Il Sole 24 Ore Sanita' n.20 24-30 maggio 2005
 
 
 La Professione Veterinaria n.18 16-22 maggio 2005
 

Comitato Permanente dei Medici Europei (CPME)(testo in inglese)
 
Consiglio Europeo delle Professioni Liberali (CEPLIS)(testo in francese)
 
 
 Unione Europea dei Medici Omnipraticiens(UEMO)(1)(testo in inglese)
 
 
 Unione Europea dei Medici Omnipraticiens(UEMO)(2)(testo in inglese)
 
 
 Unione Europea dei Medici Omnipraticiens(UEMO)(3)(testo in inglese)
 
 
 Unione Europea dei Medici Omnipraticiens(UEMO)(4)(testo in inglese)
 
 
 Unione Europea dei Medici Specialisti(UEMS)(testo in inglese)
 
 
6 giugno 2005

Il Consiglio dell'Unione Europea adotta, con maggioranza qualificata (voto contrario della Grecia e della Germania, astensione del Lussemburgo), la Direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
L'approvazione è possibile grazie all'accordo trovato dal Consiglio e dal Parlamento europeo in seconda lettura nel quadro della procedura di codecisione.
 

Il comunicato stampa del Consiglio del 6 giugno 2005

 

Idem

Emendamenti 36-148

 


Emendamenti 1-35

 

Posizione comune definita dal Consiglio

 

Segretariato Generale della Commissione Europea


Ultimo aggiornamento Sab, 19/02/2011

Riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia e in Europa-Mobilità dei professionisti-Lavoro-Carte professionali-HPRO Card-Autorità competenti-IMI (Internal Market Information System)-HPCB (Healthcare Professionals Crossing Borders)



vedi anche nella sezione "Mobilità dei pazienti e sviluppi dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea"

Commissione Europea - Mercato Interno - Qualifiche Professionali

Commissione Europea - Mercato Interno - Qualifiche Professionali - News

Dipartimento per le Politiche Comunitarie - Riconoscimenti professionali - Punto nazionale di contatto

Ministero della Salute - Riconoscimento titoli




LAVORO NEL REGNO UNITO E NEI PAESI DELLA U.E.



23 GENNAIO 2010 - GUIDA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEL REGNO UNITO

I cambiamenti avvenuti dal 16 novembre 2009 circa i requisiti necessari per la registrazione del medico nel Regno Unito (GMC briefing on licensing for overseas medical regulators)

NHS Careers

NHS Jobs

international-recruitment.co.uk

Corsi post laurea in medicina nel Regno Unito

Informazioni utili per il medico che aspira a lavorare in Spagna

Fare il medico in Europa (dal sito della S.I.M.S.) 



Commissione Europea - Mercato Interno - Elenco professioni regolamentate

Dipartimento per le Politiche Comunitarie - Elenco professioni regolamentate



SOLVIT

SOLVIT - Commissione Europea  

SOLVIT - Ministero del Commercio Internazionale

SOLVIT - Dipartimento per le Politiche Comunitarie


NARIC

NARIC

THE ENIC-NARIC (The ENIC Network : European Network of Information Centres - The NARIC Network : National Academic Recognition Information Centres)

CIMEA (Centro Informazione Mobilità Equivalenze Accademiche)

EURES

Commissione Europea - EURES

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - EURES

EUROPASS

31.12.2004 - L 390/6 - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - DECISIONE N. 2241/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)

Europass - Unione Europea

Europass - Italia

Centro Nazionale Europass Italia (NEC)

Punto Nazionale di Riferimento Italia (PNR Italia)

Europass Curriculum Vitae (ex Curriculum Vitae Europeo)

Europass (Socrates)

Supplemento al diploma (UNIONE EUROPEA)

Supplemento al diploma (MIUR)

Libretto formativo del cittadino



 
Il 15 dicembre 2009 la Direzione Generale della Salute e dei Consumatori della Commissione Euroea (DG SANCO) ha pubblicato il suo rapporto a seguito della consultazione pubblica sul LIBRO VERDE della Commissione Europea relativo al personale sanitario in Europa.
 

Questo rapporto riassume i quesiti avanzati dai 197 partecipanti alla consultazione pubblica iniziata il 10 dicembre 2008 e terminata il 10 aprile 2009.

 

La lista di tutte le risposte è consultabile sul sito web del DG SANCO. Per l'Italia una sola partecipazione, quella della NURSIND.
 
 

Dicembre 2008
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
LIBRO VERDE RELATIVO AL PERSONALE SANITARIO EUROPEO
Bruxelles, COM(2008)725

Il sito della Commissione Europea (DG Health and Consumers) sulla Forza Lavoro

 

 

30 SETTEMBRE 2008

La Commissione Europea intende pubblicare entro novembre un Libro Verde su "la forza-lavoro del settore sanitario in Europa” e ha già fatto circolare una bozza di questo documento affinché gli esperti possono esprimere il proprio parere.
Sulla base di questo documento provvisorio, l'obiettivo del Libro Verde sarà quello di “promuovere una forza-lavoro sostenibile nel settore della salute in Europa”. Questo documento viene considerato come parte della strategia sanitaria della Commissione Europea, adottata nell'ottobre del 2007 e pubblicata nel Libro Bianco "Insieme per la salute", che a suo tempo aveva proposto "un nuovo approccio per essere certi che l'Unione Europea facesse tutto il possibile per far fronte alle sfide del settore sanitario, come la nuova minaccia delle pandemie, il fardello delle malattie correlate agli stili di vita, le diseguaglianze, l'allargamento dell'Unione Europea e il cambiamento climatico". Secondo le fonti della Commissione Europea: "questo Libro Verde rappresenterà l'inizio di un processo di riflessione profonda sulla condizione della forza-lavoro nel settore sanitario nell'Europa di oggi e di domani. Esso mira a dare inizio ad un dibattito molto ampio su come aumentare la forza-lavoro affinché si possa dare una risposta valida alle sfide sanitarie".
Il Libro Verde affronterà i seguenti argomenti:
- Le sfide demografiche
- Il controllo della mobilità
- Le strategie di reclutamento e ritenzione,
- Le decisioni politiche.
Con l'espressione "forza-lavoro per la Salute", la Commissione Europea si riferisce, (come ha fatto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo rapporto "Lavorando insieme per la salute" nel 2006), chiunque è impegnato in azioni che abbiano come scopo principale il miglioramento della salute. Quindi sono comprese professionisti come medici, dentisti, personale docente, farmacisti, esperti di sanità pubblica e, ovviamente, gli infermieri.
In questo documento provvisorio, la Commissione Europea dichiara che le professioni sanitarie europee si trovino dinanzi a due grandi sfide:
- La migrazione di operatori sanitari nell'Unione Europea
- La formazione del personale sanitario
La Commissione Europea inoltre intende utilizzare il Libro Verde per chiarire alcune questioni che potrebbero nascere dalla migrazione e dalla mobilità, come ad esempio la distribuzione disuguale di operatori sanitari che in diversi Stati Membri dell'Ue generano l’inasprimento delle disparità regionali. Si presume inoltre che la Commissione Europea coglierà questa opportunità per esprimere le proprie opinioni sulla migrazione degli operatori sanitari e dei professionisti della salute provenienti dai paesi extraeuropei, come per esempio gli Stati Uniti d'America, Canada o la Nuova Zelanda. A tal proposito, questo documento sottolinea un fatto interessante riguardante la professione infermieristica: lo studio della Academy of Health “Il reclutamento internazionale degli infermieri negli Stati Uniti: struttura e pratiche di una industria fiorente" ha trovato che il nursing rappresenta uno dei settori occupazionali con il maggior tasso di crescita per l'economia statunitense, e che entro il 2020 mancheranno 800.000 infermieri. Dopo alcune ricerche su Internet i ricercatori in questo studio hanno identificato 267 aziende americane che praticano il reclutamento internazionale di infermieri in 74 paesi, un aumento decuplo se si pensa che alla fine degli anni 90 tali aziende erano circa 30 o 40. Le agenzie americane di reclutamento, offrendo interessanti pacchetti occupazionali, hanno già esteso la loro attività anche nell'Unione europea". Per quanto riguarda la questione importante della formazione, questo documento provvisorio dalla Commissione Europea sottolinea che "anche la capacità di formare rappresenta una questione fondamentale per la pianificazione della forza lavoro. Se servono più medici ed infermieri, o altri tipi di operatori sanitari, sarà anche necessario creare più facoltà universitarie o scuole di formazione, e quindi anche un maggior numero di personale docente. Ciò comporterà un lavoro intenso di pianificazione e di investimenti, e i fondi strutturali dell'Unione Europea possono rappresentare un'opzione per far fronte a tali investimenti". In questo stesso ambito, il futuro Libro Verde intende sviluppare un sistema di Formazione Professionale Continua (CPD) per gli operatori sanitari che consentirebbe anche ai datori di lavoro comprendere quale sia il livello di aggiornamento dei professionisti, sia per quanto riguarda la pratica che la teoria. Ovviamente la presenza di diversi standard di formazione continua negli Stati Membri non aiuta il datore di lavoro a fare una valutazione precisa del livello di esperienza dei professionisti. Pertanto una maggiore cooperazione a livello dell’Ue è necessaria per affrontare questa questione.
 
 



CARTE PROFESSIONALI EUROPEE


Carta professionale europea dell'avvocato

Carta professionale europea dello psicologo

Carta professionale europea dell'ingegnere

Carta professionale nazionale del medico in Spagna



HPRO Card project (European Health Professional Card)



 



Health care profession regulators



Health Regulation Worldwide website

International Comparison of Ten Medical Regulatory Systems Egypt, Germany, Greece, India, Italy, Nigeria, Pakistan, Poland, South Africa and Spain
RAND EUROPE, 2009
Prepared for the UK General Medical Council



HPRO CARD PROJECT  2009 NOVEMBER
WP1 Identification of the competent authorities  :


 
 

Regulation and licensing of physicians in the WHO European Region, 2005

03/05/2007 - Autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, ecc.) per CIPRO, REPUBBLICA CECA, ESTONIA, UNGHERIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA, SLOVACCHIA, SLOVENIA

03/05/2007 - Autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, ecc.) per POLONIA



Health Professionals Crossing Borders



Healthcare Professionals Crossing Borders website

Healthcare Professionals Crossing Borders Agreement - 13 - 14 October 2005, Edinburgh

Agreement on Health Professionals Crossing Borders - General Medical Council - 6 December 2005

Per Haugum, ‘Healthcare Professionals Crossing Borders’ - 30 March 2007, Brussels

IAMRA - Physician Information Exchange (PIE) Working Group Update September 2007

Healthcare Professionals Crossing Borders Portugal Agreement - 9 October 2007, Lisbon 

Healthcare Professionals Crossing Borders Spring Meeting - 30 June 2008 
The Hague, Netherlands
 

Healthcare Professionals Crossing Borders Spring Meeting - 6 March 2009 
Dublin, Republic of Ireland
 

2009 HPCB survey results on the Portugal Agreement and information sharing between competent


IMI (INTERNAL MARKET INFORMATION SYSTEM)




 

 
 


Ultimo aggiornamento Dom, 08/08/2010

Codici Deontologici Stati Europei


Ultimo aggiornamento Lun, 31/12/2007

Istituzioni, Associazioni e organismi nella Unione Europea e all'estero

Links per approfondimenti

 


Ministeri della sanità europei

 


Organismi professionali medici europei

A.E.M.H. (Associazione Europea dei Medici Ospedalieri)

C.E.O.M. (Conferenza Europea degli Ordini dei Medici)

CEPLIS (Conseil Europèen des Professions Libèrales )

C.M.A. (Commonwealth Medical Association)sito non attivo al 22 giugno 2004

Collegio degli Ordini del Mediterraneo Nord occidentale (dalla home page vai a C.M.A. poi a Internacional)

C.P.M.E. (Comitato Permanente dei Medici Europei)

E.F.M.A.& W.H.O. (Foro Europeo delle Associazioni Mediche & O.M.S.)

E.M.S.A. (Associazione Medica Europea degli Studenti)

F.E.M.S. (Federazione Europea dei Medici Salariati)

F.I.M.A. (Federation of Islamic Medical Associations)

I.A.M.R.A. (Associazione Internazionale delle Autorità Mediche Regolatorie)

I.F.M.S.A. (Federazione Internazionale delle Associazioni Mediche degli Studenti)

P.W.G. (Gruppo di lavoro permanente dei giovani medici europei)

U.E.M.O. (Unione Europea dei Medici di Medicina Generale)

U.E.M.S. (Unione Europea dei Medici Specialisti)

W.M.A. (Associazione Medica Mondiale)

W.O.N.C.A. (World family doctors Caring for people)


Istituzioni - Associazioni

W.H.O./Europe(World Health Organization Regional Office for Europe)

The European Observatory on Health Systems and Policies (W.H.O.)

TUFH (Towards Unity for Health)(W.H.O.)

OECD-OCSE (Organisation for Economic Co-operation and Development)

AEBR (Association of European Border Regions)

ACN (Active Citizenship Network)

CHES (Center for Health, Ethics and Society)

ECAS (European Citizen Action Service)

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)

EEA-HEALTHPROS project

EFGCP (The European Forum for Good Clinical Practices)

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)

EFSA (European Food Safety Authority)

EHFG (European Health Forum Gastein)

EHMA (European Health Management Association )

EHPF (European union Health Policy Forum)

EHTEL (European Health Telematics Association)

EIPA (European Institute of Public Administration)

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction )

EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products)

EMHF (The European Men’s Health Forum)

ENHPA (European Network of Health Promotion Agencies)

EPF (European Patients' Forum)

EPHA (European Public Health Alliance)

EPPOSI (European Platform for Patients' Organisations, Science and Industry)

EPSU (European Federation of Public Service Unions)

E.T.U.C.-C.E.S (European Trade Union Confederation - Confèdèration Europèenne des Syndicats)

EURACT (European Academy of Teachers in General Practice)

EurActiv

EU Research in Social Sciences and Humanities

Eurobarometer

Eurofound (EUROpean FOUNDation for the Improvement of Living and Working Conditions)

European Agency for Safety and Health at Work

European Commission-DG Health and Consumer Protection

F.E.P.I. (Federazione Europea Professioni Infermieristiche)

G10 Medicines (High level group on Innovation and the Provision of Medicines

HOPE (Standing Committee of the Hospitals of the European Union)

NIZW (The Netherlands Institute for Care and Welfare)(Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn)

OSE (The Observatoire social europèen)

Reflection Group: The Spiritual and Cultural Dimension of Europe - IWM (Institute for Human Sciences - Institut für die Wissenschaften vom Menschen)

S.A.C.M.E. (Society for Academic Continuing Medical Education)(Associations & Organizations in Medical Education)

socialplatform

Tomorrow Europe

W.F.M.E. (World Federation for Medical Education)


Ultimo aggiornamento Sab, 09/02/2008
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