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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina
Ente di Diritto Pubblico non economico, Organo ausiliario dello Stato |
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Legge 2 del 28/01/2009 art.16 comma 7 Richiesta credenziali di accesso riservate alle Pubbliche Amministrazioni TUTTO SULLA PEC Aggiornamento continuo sulla normativa Convenzione Ordine Medici Latina - Aruba per l'attivazione della PEC (Guida a partire dal 1 marzo 2010) |
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OPERAZIONE TRASPARENZA
STATISTICHE ATTIVITA' DELL'ORDINE |
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ALBO DINAMICO ONLINE ®
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Albo Medici Chirurghi 2602 (M 1659 F 943)
Albo Odontoiatri 403 (M 318 F 85) Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi) Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011) aggiornato al 10/02/2012 |
Pensioni: integrazioni al minimo
MEDICI ULTRASESSANTACINQUENNI : INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE ENPAM FONDO GENERALE
L’ENPAM ha previsto la possibilità, per i sanitari in particolari condizioni di reddito, una integrazione della loro pensione. Se la richiesta è inoltrata nel corso del 2002, ai fini del riconoscimento di tale integrazione è necessario possedere i seguenti requisiti: *La pensione ENPAM lorda deve essere inferiore al trattamento minimo INPS (£ 800.475 mensili per il periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2001).
Prestazioni assistenziali straordinarie
Mutui
L'Ordine dei Medici di Latina non è responsabile dell'eventuale discrepanza tra quanto riportato nel testo delle convenzioni e le condizioni offerte attualmente dagli istituti bancari interessati. Pertanto, non chiedere informazioni all'Ordine di Latina, che svolge unicamente un servizio di cortesia, ma rivolgersi direttamente all'ENPAM.
Inabilità temporanea per i medici generici
All'iscritto al fondo dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale qualora divengano temporaneamente e totalmente inabili all'esercizio dell'attività professionale spetta una indennità giornaliera di invalidità.
I trattamenti previdenziali del Fondo medici generalisti
Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno d'età sia cessato dal rapporto professionale. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto prima del compimento del 65° anno d'età, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni d'età, sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva , effettiva o riscattata ovvero ricongiunta (a norma della legge 5 marzo 1990, n. 45) non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'Enpam, a favore dei medici ed odontoiatri operanti negli ambulatori specialistici, dei medici specialisti ed odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di previdenza Generale, (quello relativo ai versamenti proporzionali al reddito da libera professione), sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al Fondo dei medici di medicina generale.