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Ma cos'è l'Albo dinamico?
La prima risposta che viene alla mente è di definire l'Albo dinamico "un modo moderno di tenere conto degli iscritti all'Ordine". Non c'è dubbio. Infatti, che si tratta di una avanzata procedura tecnologica, ideata dal Presidente Giovanni Maria Righetti e dal Consulente informatico dell'Ordine, ArDiGraf, realizzata nel corso del triennio 2006 - 2008, per tenere aggiornata la situazione degli iscritti; procedura innovativa che conferma e rafforza la posizione d'avanguardia guadagnata dall'Ordine di Latina nel panorama delle applicazioni telematiche on-line. Ma l'Albo dinamico è molto più che questo.
L'Albo dinamico è la testimonianza, concreta e operativa, della capacità dell'Ordine di Latina di coniugare insieme il rispetto degli impegni tradizionali e il tempestivo adeguamento alle esigenze del nuovo che avanza, fornendo lo strumento per rispondere in modo adeguato alla nuova missione istituzionale. Ed infatti, tenere aggiornato l'Albo degli iscritti è compito primario che l'Ordine è tenuto a svolgere - e lodevolmente svolge - sin dal primo giorno della sua ricostituzione nell'immediato dopoguerra. La predisposizione dell'Albo dinamico, però, è anche il tempestivo adeguamento alle normative comunitarie e nazionali sulla correttezza nella libera concorrenza dei professionisti medici e odontoiatri, consentendo a ciascun iscritto, sia di pubblicizzare le proprie capacità professionali negli appositi spazi dell'Albo, sia di verificare la correttezza delle informazioni fornite dai Colleghi. L'Albo dinamico costituisce, altresì, lo strumento di garanzia offerto dall'Ordine al libero utilizzo dei cittadini per ricercare e verificare di persona i titoli e le capacità professionali dei medici e degli odontoiatri ai quali intendono rivolgersi per la cura della propria salute. Per queste caratteristiche l'Albo dinamico si qualifica come la testimonianza emblematica di una continuità d'impegno che è capace di rinnovarsi e di rispondere con tempestività, e con sapienza tecnologica, alle mutate condizioni del sistema sociale circostante; con ciò legittimando pienamente la validità dell'Istituzione come fattore di garanzia per la popolazione e per la serietà della professione medica.
 
gennaio 2009

Lavorare per progetti consente a tutti di partecipare alle realizzazione degli obiettivi che l'Ordine ha stabilito di perseguire sulla base delle esigenze, suggerimenti e proposte pervenute dagli Iscritti in questi anni e che non sono avulsi dalla professione ma ne colgono l'aspetto più propriamente deontologico ivi compreso quello della responsabiità, temi sensibili qualsiasi sia la branca della medicina esercitata.
Questa metodologia di lavoro è stata adottata anche per soddisfare le esigenze di trasparenza circa le attività dell'Ordine e favorire la partecipazione così da dimostrare, con i fatti, che l'Istituzione è formata dalla stessa comunità dei medici quale forma più elevata di autogoverno e non deve essere più vissuta come qualcosa di estraneo alla vita professionale.
 
Il Presidente
Giovanni Maria Righetti

giugno 2010

Le entrate economiche dell'Ordine consistono esclusivamente nella tassa annuale versata dagli Iscritti. Questi, pertanto, hanno diritto di conoscere come l’Ordine utilizza le risorse ricevute e per quali finalità le impiega. Ne consegue il dovere, da parte di coloro che sono stati eletti dagli Iscritti a compiti di dirigenza dell’ istituzione ordinistica, di rendere trasparente la gestione delle uscite mediante la pubblicazione, sempre aggiornata, dei dati statistici delle attività svolte e dei dati contabili delle spese sostenute. Ma anche i cittadini hanno interesse a conoscere le attività che l'Ordine svolge, per comprendere appieno il significato della sua missione quale Ente di diritto pubblico non economico, organo ausiliario dello Stato, preposto tra l’altro a garantire la qualità professionale e il rispetto dei principi deontologici da parte degli iscritti nello svolgimento della loro attività. Per queste ragioni è stato deciso di immettere nel sito Internet dell’Ordine un primo quantitativo di 25 dati statistici concernenti l’attività di comunicazione verso l’esterno e i dati di riscontro sulla consultazione delle informazioni stesse da parte di persone interessate, con l’impegno di integrare i dati stessi con altre statistiche di attività e con dati di contabilità analitica, via via che saranno predisposti per la pubblicazione on line. A partire dai dati statistici e contabili potranno poi essere individuati specifici indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità, la cui pubblicazione consentirà a tutti di valutare oggettivamente il funzionamento dell'Ordine rispetto ai fini statutari e agli obiettivi programmatici deliberati annualmente dall’Assemblea degli iscritti. L’oggettività dei dati permetterà di effettuare valutazioni realistiche, non influenzate da preconcetti o da reazioni emotive suscitate da eventi contingenti, riferibili alle linee di politica ordinistica decise dagli Organi istituzionali. In questa linea di trasparenza e di attenzione alle aspettative degli iscritti, attendiamo dai nostri lettori suggerimenti, osservazioni e anche critiche, per essere aiutati a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti agli iscritti e ai cittadini. Questa iniziativa, denominata “Operazione trasparenza”, è stata fortemente sostenuta dai componenti degli Organi Istituzionali ed è stata realizzata grazie all'impegno e alla competenza dei consulenti e dei collaboratori dell'Ordine, ai quali rivolgo le espressioni della mia più sentita riconoscenza.

Il Presidente
Giovanni Maria Righetti
Giugno 2010

Legge 2 del 28/01/2009 art.16 comma 7
Richiesta credenziali di accesso riservate alle Pubbliche Amministrazioni

TUTTO SULLA PEC
Aggiornamento continuo sulla normativa

Convenzione Ordine Medici Latina - Aruba per l'attivazione della PEC (Guida a partire dal 1 marzo 2010)
immagine per spaziatura trasparente OPERAZIONE TRASPARENZA Info Operazione trasparenza

STATISTICHE ATTIVITA' DELL'ORDINE
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Cerca Medico / Dentista in provincia di Latina e in Italia  
Albo Medici Chirurghi 2602 (M 1659 F 943)
Albo Odontoiatri 403 (M 318 F 85)
Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi)
Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011)
aggiornato al 10/02/2012

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ENPAM_Previdenza_Fisco

OSPEDALIERI - REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 1 GENNAIO 2012

da Marco Perelli Ercolini, brevia n.5/2012

Premesso che le nuove norme della legge Monti (articolo 24 legge n.214 del 22 dicembre 2011) in vigore col 1 gennaio 2012 non riguardano i lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato il diritto alla pensione con la vecchia normativa previgente, seppur non esercitato (diritto acquisito con possibilità di certificazione da parte dell’Ente previdenziale di appartenenza), per l’anno 2012 per l’accesso alla pensione al lavoratore pubblico dipendente sono richiesti i seguenti requisiti:

PENSIONE DI VECCHIAIA
ETA´ ANAGRAFICA UOMINI e DONNE: 66 anni
REQUISITO CONTRIBUTIVO anni 20

PENSIONE ANTICIPATA
ETA´ ANAGRAFICA UOMINI e DONNE: 62 anni 
Con possibilità di anticipare, ma con penalizzazione per età inferiore ai 62 anni e precisamente sulla quota di trattamento relativa all’anzianità contributiva maturata anteriormente al 1 gennaio 2012 di
•1 punto percentuale per i primi due anni
•2 punti percentuali ogni anno a seguire dopo i primi due REQUISITO CONTRIBUTIVO DONNE - 41 anni e un mese
UOMINI - 42 anni e un mese


Ultimo aggiornamento Sab, 04/02/2012

RIFLESSIONI SUI FONDI PENSIONE - ANCORA RIFLESSIONI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

da Marco Perelli Ercolini, brevia n.1/2012


RIFLESSIONI SUI FONDI PENSIONE

Si dice che i Fondi pensione per chi ha ancora più di un decennio di lavoro davanti siano indispensabili per compensare il divario pensionistico tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione. Solo un lavoratore dipendente su cinque è iscritto alla previdenza complementare e l’adesione spesso avviene con contribuzione bassa (ma chi con retribuzioni basse di fronte al caro-vita può permettersi di deviare 200-300 e più euro al mese alla previdenza complementare?). Si esorta alla riflessione e porre maggior attenzione nell’analisi del proprio futuro previdenziale. Ma manca un dato certo: quale è -in numeri- la resa effettiva in uscita di quanto versato in previdenza complementare? C’è peraltro grande aspettativa nei mercati finanziari. Tra l’altro è allo studio l’eventuale opportunità inserita colla manovra Monti di destinare parte della contribuzione obbligatoria a un fondo pensione in alternativa al primo pilastro….ma con quali garanzie in uscita?
 
ANCORA RIFLESSIONI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

“Più anni al lavoro, serve la pensione di scorta” ecco un titolo che mi lascia un poco perplesso. I fondi pensione dovrebbero prevedere l’erogazione di una prestazione che va ad aggiungersi a quella di base, rendendola più solida. Ma ritorno a ripetere e non riesco mai a trovare risposte precise: quanto in realtà renderà in termini numerici e non a parole? Solo così uno potrà fare i suoi calcoli…se conviene o non conviene mettere e quanti soldi eventualmente mettere nella previdenza integrativa. Nell’analisi per una eventuale adesione ad un fondo pensione va anche presa in considerazione l’efficienza e i costi della gestione (nella previdenza integrativa i gestori sono gli unici ad avere una rendita certa!), nonché i benefici fiscali: deduzione fiscale dei contributi volontari e datoriali fino a 5.164,57 euro, tassazione separata della prestazione in uscita con l’aliquota del 15% che scende al 9% in caso di lungo termine, sui rendimenti annui prelievo fiscale dell’11%, ma tutto ciò è sufficiente a valorizzare effettivamente il versato in anni di turbolenze finanziarie, i rendimenti capitalizzati sono sufficienti a garantire la svalutazione che intercorre? In previdenza non si possono fare errori perché si scontano nelle prestazioni e non sempre sono recuperabili.


Ultimo aggiornamento Sab, 07/01/2012

2012 - QUOTA “A” DEL FONDO GENERALE ENPAM - Per il 2012 i contributi minimi del Fondo generale ENPAM - Quota A per il 2012 obbligatori per tutti

Informazioni dalla Fondazione ENPAM
(Da Marco Perelli Ercolini, brevia n.1/2012)


I laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria iscritti all’Albo professionale sino al compimento del 65esimo anno di età, salvo prolungamento a domanda dell’età di pensionamento sino al 70esimo anno, sono stati ricalcolati in base all’incremento percentuale del numero indice ISTAT del prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegato fatto registrare fra il mese di giugno 2010 e giugno 2011, pari al 2,7%.
Il contributo di maternità, attesa l’esigenza di mantenere in equilibrio la gestione al fine di poter accedere alla parziale fiscalizzazione del relativo onere, tenendo conto anche dei risultati finanziari relativi agli esercizi precedenti, l’importo del contributo di maternità è stato aumentato in modo tale da assicurare la copertura delle uscite € 51,50 pro capite.
Ricordiamo che il pagamento può essere effettuato in una unica rata oppure in 4 rate (aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno), attualmente previo invio dell’avviso bonario da parte dell’esattore.
Se l’avviso bonario arriva dopo la scadenza di una o più rate, il versamento va effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

CONTRIBUTI QUOTA A per il 2012
(indicizzazione Istat giugno 2010-giugno2011 pari all’2,7%)
 riscossi mediante cartella esattoriale

fasce di età                  contributo  contr.maternità *  totale 

sino al compimento
del 30° anno di età      193,92        51,50                   245,42

dal 30° sino al
compimento
del 35° anno               376,42        51.50                   427,92

dal 35° sino al
compimento
del 40° anno               706,39        51.50                   757,89

dal 40° sino al
compimento
del 65° anno             1.304,56        51.50                1.356,06

iscritti ammessi
al contributo ridotto      706,39        51.50                   757,89
 

(*) Hanno diritto all’indennità erogata dall’Enpam le professioniste madri (o se aventi titolo anche i padri) nei casi di maternità, adozione e aborto che non percepiscono da altro ente alcuna indennità o retribuzione nel periodo assistibile.


Ultimo aggiornamento Sab, 07/01/2012

LE NUOVE POLIZZE SANITARIE ENPAM

Copertura 1 gennaio - 31 dicembre 2012


Ultimo aggiornamento Ven, 30/12/2011

DIZIONARIO PREVIDENZIALE PER LA PROFESSIONE MEDICA

di Marco Perelli Ercolini e Alberto Oliveti - ENPAM


Ultimo aggiornamento Dom, 21/08/2011

RISCATTO DI LAUREA INPS

Domanda: 

In cosa consiste il riscatto degli anni del corso di laurea presso l'INPS ? Fino a quando può essere presentata la domanda? Quanto costa? Conviene? La domanda obbliga al pagamento? I contributi possono essere interrotti? I contributi possono essere trasferiti a un'altra Cassa di previdenza? A che costo e quando? C'è una rivalutazione dei soldi versati?

Risposta: 

(Rielaborato da articoli del Prof. Marco Perelli Ercolini che ringraziamo)


I giovani neolaureati, sia per la crisi economica sia per una sfiducia delle istituzioni, pensano poco alla previdenza…è lontana ma, ahimè, poi giunge in un baleno e poi è tardi per ogni impegno previdenziale…

Il giovane logicamente si concentra sul presente e poco pensa al remoto.

Tuttavia il riscatto degli anni di laurea per chi non ha ancora redditi da lavoro perché deve iniziare ancora a lavorare è un’occasione da non perdere.

Tre sono i vantaggi col riscatto della laurea ai fini previdenziali:

• andare in pensione prima,

• aumentare la propria anzianità contributiva,

• pagare meno tasse.

E’ una forma sicura d’investimento previdenziale, anche se non prevede grosse cifre: è un poco ma certo, al contrario di altre forme che promettono molto, ma che garantiscono un poco.

Il calcolo, infatti, è effettuato su parametri fissi e non sull’andamento dei mercati finanziari come invece avviene nei fondi pensione, ma soprattutto eventuali riforme, come di recente ribadito dalla Cassazione, debbono sempre tenere presente le legittime aspettative in base al maturato.

Ricordiamo la nuova normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, in base alla legge 247/2007:

• possibilità di riscattare tutto o una parte del corso legale universitario e degli altri periodi ammessi,

• costo in base alla aliquota contributiva del 33% , ma per chi non lavora costo annuo di 4.800 circa,

• i contributi sono deducibili dall’imponibile fiscale, se si posseggono altri redditi non di lavoro, ovvero detraibili da parte dei genitori al 19% dall‘imposta dovuta, con conseguente recupero di una parte del versato,

• i contributi (circa 240 euro al mese) possono essere pagati in dieci anni con rate mensili senza interessi di dilazione.

• Per i periodi oggetto di riscatto con posizione temporale prima del 1° gennaio 1996 il calcolo è più complesso e si basa su altri fattori variabili: età, sesso, anni di contribuzione versata oltre che all’eventuale reddito lavorativo. Il beneficio previdenziale però è maggiore perché oggetto di calcolo col sistema retributivo.

Ricordiamo che la domanda di riscatto fa un punto fermo per il calcolo dei contributi da versare e che in caso di eventuale troppa onerosità può essere rifiutata: la rinuncia, meglio però se comunicata entro 60 giorni dal ricevimento del piano di ammortamento INPS avviene d’ufficio in caso di mancato pagamento dell’intero ammontare o della prima rata entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda.

Nell’INPS la rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) o tacita (mancato pagamento dell’onere o della prima rata) non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo, ovviamente variano i periodi e i termini di riferimento economici.

Per le rate successive alla prima, il pagamento effettuato oltre la scadenza, ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito dall’INPS per non più di due volte.

Successivi versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare.

Ricordiamo che per i non iscritti, all’atto della domanda, ad alcuna forma di previdenza obbligatoria che conseguentemente non hanno iniziato un’attività lavorativa (per il laureato in medicina prima dell’iscrizione all’Ordine, perché da questa data è iscritto obbligatoriamente al Fondo generale ENPAM) il contributo di riscatto è versato all’INPS in un’apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regola del sistema contributivo; questo montante rivalutato, a richiesta dell’interessato, può essere trasferito presso la gestione previdenziale nella quale sia iscritto o sia stato iscritto (articolo 2 comma 5 bis del D.Lgs. 30 aprile 1997 numero 184).

Infatti, non è previsto alcun obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria.

Di conseguenza l’interessato potrà presentare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza.

Da ultimo, va tenuto presente che non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata dopo il pagamento del relativo onere.

RIEPILOGANDO

Per i non iscritti che non abbiano iniziato un’attività lavorativa (per il laureato in medicina prima dell’iscrizione all’Ordine perché da questa data è iscritto obbligatoriamente al Fondo generale ENPAM), il contributo di riscatto è versato all’INPS in un’apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regola del sistema contributivo; questo montante rivalutato a richiesta dell’interessato può essere trasferito presso la gestione previdenziale nella quale sia iscritto o sia stato iscritto (articolo 2 comma 5 bis del D.Lgs. 30 aprile 1997 numero 184 e INPS circolare 77 del 2011).

Non è previsto un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria.

Di conseguenza l’interessato può presentare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza.

La norma non parla di ricongiunzione, ma di trasferimento, pertanto come tale non deve essere oneroso.

Nel sistema contributivo (vedi 335/1995) i contributi versati sono rivalutati, non secondo l'indice Istat di svalutazione monetaria, ma secondo la variazione media quinquennale del Pil (calcolato dall'ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In particolare, il capitale dei contributi frutterebbe ogni anno un interesse, pari alla variazione del Pil, che va aggiunto al capitale, dando luogo a un montante (capitale + interessi).
Dal terzo anno in poi il montante sarebbe rivalutato cioè anche gli interessi maturati darebbero frutto.

Ultimo aggiornamento Dom, 21/08/2011

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI - La totalizzazione dei contributi è l’istituto che permette la...

CHE DIFFERENZA C'E' TRA TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE
a cura di Marco Perelli Ercolini, brevia n.31/2011


Il lavoro precario comporta versamenti dei contributi previdenziali presso più enti di previdenza.
Ma che fine fanno questi spezzoni contributivi?
E’ possibile sommare questi contributi ai fini della pensione?
Ora, con la totalizzazione (istituto ammesso per tutti i tipi di pensione: anzianità, vecchiaia, inabilità e superstiti), senza ricorrere alla ricongiunzione (cumulo dei periodi contributivi), è possibile valorizzare, assommandoli, i vari periodi con contribuzione versata in varie gestioni previdenziali; ovviamente i periodi non debbono essere coincidenti con altri periodi utili al trattamento di pensione.
La totalizzazione (legge 247/2007 art.1 comma 76 lett. a - b che modifica l’art.1 del Dlgs 42/2006 e l’art.1 co.1 del Dlgs 184/1997) permette di cumulare spezzoni di periodi contributivi purchè nella singola gestione si siano accumulati periodi superiori ai tre anni; inoltre sarà possibile esercitare la totalizzazione anche se il richiedente ha maturato il diritto ad un trattamento pensionistico, purchè non ancora economicamente erogato (cioè non sia titolare di una pensione).
Possono esercitare la totalizzazione:
• i lavoratori dipendenti
• i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli, professionali)
• i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS
• i sacerdoti iscritti all’apposito fondo di previdenza
• i liberi professionisti iscritti alla Casse privatizzate
• gli iscritti alle forme assicurative sostitutive e esclusive dell’AGO.
Per esercitare il diritto alla totalizzazione va inoltrata apposita domanda (prima della titolarità di un trattamento di pensione) da parte del lavoratore o del suo avente causa, all’ente gestore della forma assicurativa cui da ultimo è stato iscritto (gestione ove risulta accreditata l’ultima contribuzione), che provvederà a contattare gli altri enti presso i quali il lavoratore ha dichiarato di aver versato spezzoni contributivi, verificandone poi la sussistenza del diritto.
Ricordiamo che i periodi totalizzati sono utili al calcolo dell’anzianità contributiva e che danno diritto in relazioni all’anzianità e ai versamenti effettuati nel singolo fondo a trattamenti economici previsti secondo la normativa del fondo stesso.

Legge 24 dicembre 2007 n. 247 Articolo 1 - 76. In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative: a) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»; b) all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI - La totalizzazione dei contributi è l’istituto che permette la liquidazione della pensione in ciascuna gestione sulla base della contribuzione versata, anche se di entità ridotta, in ciascun ente, considerando utili per il conseguimento del diritto tutti i periodi seppur accreditati in diverse gestioni; in altre parole è il cumulo gratuito dei contributi previdenziali sparsi tra più enti.

RICONGIUNZIONE - E' la possibilità di riunire presso un unico fondo previdenziale tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza, sia sotto forma di pensione o di indennità una tantum o di assegno vitalizio, ai fini del conseguimento del diritto, della anzianità e del calcolo di una unica pensione.


Ultimo aggiornamento Gio, 28/07/2011

PROFESSIONISTI OVER 65 E ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE

Una sentenza del tribunale di Aosta del 4 febbraio 2011 ha annullato in quanto illegittima la
cartella di pagamento ...
(da Marco Perelli Ercolini brevia n.8/2011)

PROFESSIONISTI OVER 65 e ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE

I professionisti in pensione che continuano una attività libero professionale non debbono versare i contributi previdenziali nella gestione separata INPS, né alla propria Cassa se il regolamento della cassa di previdenza prevede la possibilità di non versare i contributi previdenziali dopo il pensionamento.

Una sentenza del tribunale di Aosta del 4 febbraio 2011 ha infatti annullato in quanto illegittima la cartella di pagamento notificata a un professionista (perito industriale - Eppi) che aveva proseguito la sua attività dopo i 65 anni.


Ultimo aggiornamento Sab, 12/02/2011

LA RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALE ORA E’ ONEROSA

In base all’articolo 12 comma 12-septies la ricongiunzione all’Inps dei contributi versati all’Inpdap dal 1 luglio 2010 è onerosa.
(da Marco Perelli Ercolini brevia n.8/2011)

LA RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALE ORA E’ ONEROSA
 
In base all’articolo 12 comma 12-septies la ricongiunzione all’Inps dei contributi versati all’Inpdap dal 1 luglio 2010 è onerosa.

L’ammontare viene calcolato in base ai criteri fissati dall’articolo 2 comma 3 e 5 del DLgs 184/1997. Decreto Legislativo 184/1997 articolo 2 3.

L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. 5.

Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.


Ultimo aggiornamento Sab, 12/02/2011

FISCO e RISCATTI DI LAUREA A FINI PREVIDENZIALI

I contributi versati facoltativamente per il riscatto di laurea a fini previdenziali sono deducibili o detraibili anche se sostenuti da un famigliare purchè il beneficiario sia a carico....
(Da Marco Parelli Ercolini - brevia n.8/2011)

FISCO e RISCATTI DI LAUREA A FINI PREVIDENZIALI

I contributi versati facoltativamente per il riscatto di laurea a fini previdenziali sono deducibili o detraibili anche se sostenuti da un famigliare purchè il beneficiario sia a carico.

Deducibili se versati alla gestione obbligatoria di appartenenza, detraibili nella misura del 19% se il famigliare a carico che riscatta il corso legale di laurea, non ha ancora iniziata una attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.

E’ discutibile se l’iscrizione al Fondo generale Quota A, non derivando da una attività lavorativa ma considerato come una forma di solidarietà categoriale, possa creare incompatibilità.

Se i contributi sono pagati dai genitori per il figlio fiscalmente a carico, il beneficio fiscale compete senza limiti di importo ad entrambi i genitori nella proporzione in cui risulta sostenuta la spesa.

Deducibile
Viene abbattuto l’imponibile e incide l’aliquota marginale. Detraibile
Va in sottrazione all’imposta e non influisce sull’ammontare dell’imponibile.
DLgs 184 articolo 2 5-bis
La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso. 5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.


Ultimo aggiornamento Sab, 12/02/2011

POLIZZA SANITARIA ENPAM 1.1.2011 - 31.12.2011

testo della polizza e modulo di adesione

E’ stata sottoscritta tra Enpam e Unisalute la nuova Convenzione 2011 per l’assistenza sanitaria integrativa.
Sono previsti due Piani sanitari diversi: un Piano sanitario base per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi e un Piano sanitario integrativo per ulteriori interventi chirurgici ed altre prestazioni.
Si rende noto che per l'anno 2011 le autorizzazioni a favore dei Medici di Base non verranno tacitamente rinnovate come in precedenza ma sarà necessario presentare una nuova domanda con le consuete modalità adottate e perdurando l'obbligo dei requisiti richiesti.
ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI
Il Piano sanitario base è aperto a tutti gli iscritti senza limiti di età e copre i “Grandi Interventi chirurgici” e i “Gravi Eventi Morbosi”
Il Piano sanitario integrativo è possibile solo per chi aderisce al Piano base ed è riservato a coloro che al 31/12/2010 non hanno ancora compiuto 80 anni.
Prevede la copertura per i ricoveri per interventi chirurgici diversi da “Grandi Interventi Chirurgici” (già coperti dal Piano sanitario base) e per i ricoveri senza intervento chirurgico diversi dai Gravi Eventi Morbosi (già coperti dal Piano sanitario base).
Vengono assicurate prestazioni in forma diretta, senza applicazione di scoperti o franchigie, per interventi chirurgici effettuati in Centri clinici convenzionati con Unisalute SpA ed effettuati da equipe mediche anch’esse convenzionate.
Sono previsti rimborsi spese se gli interventi sono effettuati in strutture private non convenzionate: in questo caso l’assicurazione rimborsa le rette di degenza con indennizzo di € 200,00 per ogni notte di ricovero e le altre spese con applicazione della franchigia del 30% ed il minimo non indennizabile di € 1000,00.
Infine, se i ricoveri avvengono in strutture pubbliche senza alcuna richiesta di rimborso spese a carico della Compagnia, viene rimborsata una indennità sostitutiva di € 120,00 per un massimo di 90 gg., per i ricoveri rientranti nel Piano sanitario base, e una indennità di € 65,00 per ogni notte di ricovero per un massimo di 30 gg. in caso di ricovero rientrante nel piano sanitario integrativo.


Ultimo aggiornamento Lun, 13/12/2010

INPS e MEDICI ULTRASESSANTACINQUENNI

Comunicato Stampa dell'ENPAM del 19/01/2010

Armistizio tra INPS e medici ultrasessantacinquenni con redditi da libera professione.
(da Perelli Ercolini,16 gennaio 2010 - ENPAM 14 gennaio 2010 - Ordine Medici Roma 13 gennaio 2010)


COMUNICATO STAMPA
 
Su iniziativa del Presidente dell’Enpam, il giorno 14 gennaio u.s., in un clima di cordiale e fattiva collaborazione, si è tenuta una riunione tecnica presso l’INPS al fine di chiarire la posizione dei medici pensionati di recente destinatari di un accertamento contributivo da parte dell’Istituto.
In tale sede i rappresentanti dell’INPS, preso atto delle argomentazioni rappresentate dalla Fondazione, hanno convenuto di poter annullare l’iscrizione alla Gestione Separata dei medici che hanno già assoggettato i propri redditi professionali a contribuzione presso l’Enpam, ovvero di quelli a suo tempo esonerati dall’iscrizione alla Gestione, ai sensi della normativa di riferimento.
L’INPS ha, altresì, aderito alla richiesta dell’Enpam, di sospendere la procedura di accertamento nei confronti dei medici pensionati che hanno esercitato, ai sensi della delibera Enpam n. 46/2009, l’opzione per la conservazione dell’iscrizione all’Ente, in  attesa di acquisire il favorevole avviso del Ministero del Lavoro per procedere al definitivo annullamento degli accertamenti posti in essere.
In tale senso l’Istituto si è impegnato ad emanare un apposito messaggio alle proprie sedi periferiche.
 
Roma, 19.01.2010

 

Con l’intervento dell’ENPAM, l’INPS sospende momentaneamente gli accertamenti per sospetta evasione contributiva dei redditi dei medici in pensione che hanno continuato attività libero professionale, ma che non hanno pagato il contributo nella quota B del Fondo generale non avendo optato per la prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale del 2 o 12,50%.
Secondo l’INPS questi medici, seppur in pensione e esentati dal proprio ente previdenziale (cui obbligatoriamente sono iscritti), avrebbero dovuto effettuare i versamenti contributivi alla gestione separata INPS. Sempre secondo l’INPS, solo il versamento del contributo previdenziale alla propria Cassa esimerebbe da ulteriori versamenti contributivi.
In attesa di ulteriori approfondimenti, anche delle singole posizioni l’INPS, non metterà temporaneamente a ruolo i mancati pagamenti (anno di riferimento il 2006).
Ricordiamo che l’avviso di accertamento con l’invito al pagamento dei contributi e relative more e interessi entro 30 giorni è ordinatorio e non perentorio. Comunque è sempre consigliabile, nelle more di ulteriori maggiori precisazioni dell’INPS, avanzare ricorso prima della scadenza dei termini di prescrizione: fino a che punto un altro ente previdenziale può pretendere pagamento di contributi, quando il proprio ente ti esenta? Secondo la Cassazione civile, sezione lavoro (sentenza n. 13218 del 22 maggio 2008) “..i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla Gestione separata presso l’Inps di cui alla Legge n.335 del 1995,art.2, comma 26,……”.
Pertanto, i professionisti iscritti o pensionati della Fondazione E.N.P.A.M. che, per il periodo in contestazione, hanno regolarmente versato il contributo previdenziale ai diversi Fondi gestiti dall’Ente, ovvero hanno posto in essere le opportune azioni per regolarizzare la propria posizione contributiva, al fine di opporsi tempestivamente alla suddetta pretesa impositiva da parte dell’INPS, possono trasmettere via fax al n. 06.48.294.922 la seguente documentazione:

–copia dell’avviso di accertamento notificato dall’INPS;
–in caso di regolarizzazione della posizione contributiva in via di definizione, copia del modello di autodenuncia già spedito all’E.N.P.A.M . (DICH.P, DICH.QB, DICH.QB.CR);

–recapito telefonico e fax.

Gli Uffici,sulla base della documentazione acquisita agli atti, provvederanno tempestivamente a trasmettere all’iscritto l’estratto conto contributivo attestante, per l’anno in contestazione, l’avvenuto adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’E.N.P.A.M., ovvero, in caso di regolarizzazione in via di definizione, notificheranno la lettera recante il calcolo del contributo dovuto e le relative modalità di pagamento.
I professionisti interessati potranno, perciò, contestare formalmente la pretesa impositiva dell’INPS esibendo la suddetta documentazione ed, ove necessario proponendo ricorso entro i termini prescritti.
I soggetti che non hanno posto in essere alcuna azione per regolarizzare la propria posizione contributiva presso l’E.N.P.A.M. dovranno effettuare il versamento contributivo richiesto dall’INPS,ovvero,qualora ritenessero illegittima tale pretesa, potranno agire nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie a tutela dei propri interessi.
L'ENPAM ha dato ampie assicurazioni che gli uffici risponderanno tempestivamente alle richieste degli interessati, al fine di evitare che possano scadere i 30 giorni previsti per un eventuale ricorso.
Si suggerisce, laddove malauguratamente non dovessero venire in possesso, nei tempi utili, delle certificazioni Enpam, di seguire le indicazioni fornite, tra gli altri, dall’Ordine di Bergamo, accludendo al ricorso copia del fax inviato all’Enpam a dimostrazione dei contributi previdenziali versati, ovvero della richiesta effettuata per regolamentare la propria posizione contributiva.
DA INTEGRARE ED ADEGUARE SULLA BASE DELLA POSIZIONE
PREVIDENZIALE DEL PROFESSIONISTA
AL COMITATO AMMINISTRATORE PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE SEPARATA I.N.P.S.
(per il tramite della Sede di _____________)
RICORSO
Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa __________________________________________
nato/a a ______________________________ il ______________ e residente in
____________________ ( __ ) alla Via _____________________________________
iscritto/a alla Fondazione E.N.P.A.M. (Ente di Previdenza ed Assistenza Medici
Chirurghi e Odontoiatri) con codice identificativo n°___________________________
FATTO
-in data ____/____/_______ il sottoscritto ha ricevuto, con raccomandata A/R, il
verbale di accertamento prot. n° ______________ del _______________ emesso
dall’I.N.P.S. Gestione Separata sede di ___________________ ;
-il sottoscritto ha posto in essere le attività necessarie al versamento del
contributo previdenziale obbligatorio dovuto alla “Quota B” del Fondo di
Previdenza Generale E.N.P.A.M. (come da documentazione allegata, all. 1);
DIRITTO
-la Fondazione E.N.P.A.M. rappresenta la Gestione previdenziale obbligatoria
per i medici chirurghi e per gli odontoiatri iscritti al relativo albo professionale
(art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, art. 21 del
Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre
1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561);
-i pensionati del Fondo di Previdenza Generale, titolari di reddito professionale
prodotto nell’esercizio dell’attività medica e/o odontoiatrica, possono conservare
l’iscrizione presso la “Quota B” del suddetto Fondo (art. 4, comma 4 del
Regolamento del Fondo di Previdenza Generale E.N.P.A.M.);
-il versamento dovuto alla “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale consiste
in un contributo previdenziale obbligatorio soggettivo non vincolato a limiti
temporali di età e commisurato al reddito professionale annualmente prodotto
(artt. 3, 4 e 8 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale);
-i redditi assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale
obbligatoria sono, per espressa previsione normativa, esclusi dall’obbligo
contributivo a favore della Gestione Separata I.N.P.S. (art. 2, commi 26-33
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e art. 6, comma 1 del D.M. 2 maggio
1996, n. 281);
TANTO PREMESSO
il sottoscritto chiede che l'On.le Comitato adito voglia annullare il verbale di
accertamento n° ______________ del ______________notificato dall’I.N.P.S.
Gestione Separata sede di ___________ e conseguentemente dichiarare non dovute le
somme intimate.
Si allega:
-copia del verbale di accertamento prot. n° __________ del ______________
notificatodallaGestioneSeparataI.N.P.S.sededi
_____________________________________;
-documentazione rilasciata dalla Fondazione E.N.P.A.M.
Luogo e data
Cognome e Nome
(______________________________________)
Firma


Ultimo aggiornamento Mar, 19/01/2010

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA DEI MEDICI DIPENDENTI

A cura del Dott. Claudio Testuzza : Medico – Pubblicista Esperto Collaboratore de “Il Sole 24 Ore” - 13 settembre 2009

 
La pensione di reversibilità è il trattamento che alla morte del lavoratore spetta ai suoi superstiti.
La  pensione indiretta ordinaria è quella spettante ai superstiti dell’iscritto deceduto in attività di servizio.
Distinguiamo due condizioni :
A)Iscritto che muore in attività di servizio avendo maturato una contribuzione di almeno 15 anni: ai superstiti spetta la pensione indiretta.

B)Iscritto che sia cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione, ma che abbia maturato 
almeno 15 anni di contribuzione, e che deceda nel triennio successivo: ai superstiti  spetta comunque il diritto alla pensione indiretta.
 
Dal 1996 il diritto al trattamento viene, consentito anche quando l’iscritto alla data del decesso, avvenuta  in servizio, sia in possesso di una anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.
 
La  pensione di reversibilità ordinaria, si concretizza quando l’iscritto, al momento del decesso, sia già titolare di un trattamento di pensione diretta d’anzianità, di vecchiaia ovvero di invalidità.
 
Ne usufruisce il coniuge, per il quale non è richiesta nessuna condizione oggettiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta. In particolare sono stati dichiarati incostituzionali tutti precedenti limiti riguardanti la differenza d’età tra i coniugi e la durata del matrimonio.
Il diritto è valido inoltre per il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell’assegno alimentare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 898 del 1970, e dal non aver contratto nuove nozze.
Nel caso di coniuge divorziato devono ricorrere le seguenti condizioni: sia titolare d’assegno di divorzio ( alimentare ); non sia passato a nuove nozze; la data d’inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell’assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; non esiste coniuge superstite.
Il trattamento spetta per specifica sentenza del Tribunale competente e per quota al coniuge divorziato anche nell’ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il coniuge sia ancora in vita.
 
Hanno diritto i figli ed equiparati ( legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge ) che alla data del decesso siano a carico del genitore e  minori di 18 anni, ovvero studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno d’età o studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d’età.
Il trattamento è attribuito anche ai figli inabili a carico del lavoratore defunto.
In mancanza del coniuge e dei figli, ovvero se pur esistendo non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori con almeno 65 anni d’età che non siano titolari dei pensione diretta o indiretta e che siano a carico del lavoratore deceduto. A particolari condizioni la pensione è attribuibile ai fratelli e alle sorelle.
 
Le quote della pensione di reversibilità
 
Coniuge : il 60 % della pensione diretta del titolare .
Ciascun figlio : il 20 %, se c’è anche il coniuge, per un massimo del 100 % della pensione del titolare . 
Un solo figlio superstite ( minore, studente o inabile ) : il 70 % .
 
Le riduzioni per reddito del superstite
 
ridotta del 25 % se si ha un reddito superiore a 3 volte il minimo Inps ( da 17.869,40 euro a 23,826,40) ridotta del 40 % se si ha un reddito superiore a 4 volte il minimo Inps ( da 23.826,40 euro a 29.783,00 ) ridotta del 50 % se si ha un reddito superiore a 5 volte il minimo INPS ( da 29.783,00 euro ).
 
n. b Questa regola non vale se sono contitolari i figli minori, studenti o inabili.
 
L’importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, preso a riferimento, è per il 2009 di euro 5. 956,60

 
        LE PENSIONI   DI   REVERSIBILITA’ DELL’ENPAM
 
La pensione di reversibilità ai superstiti è inerente al decesso dell’iscritto, già pensionato, e decorre dal mese successivo al decesso.La prestazione consiste in un’aliquota della pensione in godimento all’atto del decesso.
 
La pensione indiretta ai superstiti è erogata in caso di decesso dell’iscritto in costanza di contribuzione al Fondo, dal mese successivo al decesso.
La prestazione erogata consiste in un’aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al medico ove fosse divenuto invalido al momento del decesso
 
Sono considerati superstiti il coniuge e i figli infraventunenni ovvero infraventiseienni se studenti e, in loro assenza, ascendenti e collaterali a carico.
 
Le aliquote sono :
 
Solo coniuge                     70 %
 
Coniuge + un figlio         60 % + 20 %
        
Coniuge + 2 o più figli      60 % + 40 %
 
Solo un figlio                   80 %
 
Due figli                              90 %
 
Tre o più figli                   100 %
 
In caso di decesso prima del compimento dei sessantacinque anni di età dell’iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali, che abbia maturato cinque anni di anzianità contributiva, spetta un’aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al sanitario stesso.
 
Al coniuge superstite che cessa dal diritto a pensione per aver contratto un nuovo matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione.
 
I contributi vengono restituiti al raggiungimento dei sessantacinque anni di età quando, in tale data, in costanza di iscrizione, si abbiano meno di cinque anni di anzianità contributiva o in caso di cancellazione si abbia un’anzianità contributiva inferiore a quindici anni.
Viene restituita un’indennità formata dall’ 88 % dei contributi versati, maggiorati dagli interessi composti al tasso del 4,50 %.
 
In caso di morte di un sanitario, con meno di cinque anni di anzianità contributiva e già cancellato o radiato dagli Albi professionali, l’indennità viene liquidata ai superstiti con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità.
                                                   
I TRATTAMENTI  DI  REVESIBILITA’ EROGATI DALL’ENPAM NON SONO SOGGETTI AD ALCUNA RIDUZIONE IN CASO DI REDDITI DEI SUPERSTITI

Ultimo aggiornamento Dom, 13/09/2009

IL RISCATTO LA RICONGIUNZIONE LA TOTALIZZAZIONE PER I MEDICI DEL SERVIZIO SANITARIO

15 giugno 2009 - a cura di Claudio Testuzza, Medico – Pubblicista Esperto Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”

 

 
IL RISCATTO
Il riscatto consente di perfezionare i diritti derivanti dalla contribuzione obbligatoria in  atto estendendo la copertura previdenziale a periodi fuori dal rapporto di lavoro.

Sono riscattabili :
  • I periodi di studio impiegati per conseguire la Laurea, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca, i periodi di tirocinio pratico, i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, i corsi , non inferiori ad un anno, di formazione professionale.
  • I periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle Università, i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e aziende private esercenti un pubblico servizio, i periodi di lavoro effettuati all’estero non valorizzabili presso altri regimi.
  • I periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato.
  • I periodi di aspettativa di famiglia, per motivi di studio, per assenza facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro, per interruzioni disciplinari.
n.b. Un periodo valutabile secondo gli ordinamenti pensionistici è valutato una sola volta.
 
Chi può presentare domanda di riscatto :
  • L’iscritto dipendente di ruolo dall’ assunzione e entro 90 giorni dalla cessazione.
  • L’iscritto non dipendente di ruolo dopo un anno di iscrizione e non oltre il 90° giorno dalla cessazione.
  • I superstiti aventi diritto a pensione entro 90 giorni del decesso dell’iscritto che avvenga in servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio.
n.b. L’iscritto può presentare più di una domanda di riscatto per lo stesso o differenti periodi.

 

LA RICONGIUNZIONE
E’ la facoltà del dipendente di cumulare, ai fini di un’unica pensione da erogare da un unico ente, tutti i diversi periodi contributivi maturati presso differenti gestioni previdenziali.
 
Sono ricongiunzioni in entrata le operazioni dirette ad accentrare presso la Cassa Pensioni Sanitari ( Inpdap ) le posizioni maturate presso l’INPS ( legge n. 29/79 ), le Casse di previdenza dei liberi professionisti ENPAM ( legge n. 45/1990 )
 
n.b. La legge ammette la possibilità di presentare una prima domanda in qualunque momento e una seconda domanda solo se successivamente alla prima si possano fa valere 10 anni di assicurazione previdenziale di cui almeno 5 in costanza di effettivo servizio ovvero all’atto del pensionamento in mancanza di tali requisiti.Non sono ammesse ricongiunzioni parziali.
 
Sono ricongiunzioni in uscita le operazioni di trasferimento di posizioni assicurative delle Cassa Pensioni Sanitari presso l’ INPS :
riguarda i contributi versati all’ Inpdap connessi a servizi effettivi, riscattati o ricongiunti
riguarda coloro che cessino dal servizio senza conseguire diritto a pensione(legge n.322/58)
 
LA TOTALIZZAZIONE
La totalizzazione consente, in una forma non onerosa come, invece, è il caso della ricongiunzione, di poter recuperare spezzoni di contributi accreditati in più gestioniprevidenziali al fine di poter raggiungere il requisito minimo del diritto a pensione.
Con la totalizzazione si ha la liquidazione da parte di ogni gestione verso cui si è, nel tempo, contribuito, per quota di pensione in relazione alla contribuzione accreditata.
Deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi aventi un minimo di tre anni.
Il risultato è un’unica pensione costituita dagli assegni pagati pro quota dalle varie gestioni.
Le norme prevedono che il lavoratore abbia almeno 20anni di contribuzione complessiva e 65 anni d’età ovvero abbia almeno 40 anni di contribuzione complessiva,a prescindere dall’età.

IL RISCATTO L’ALLINEAMENTO LA RICONGIUNZIONE
NELL’ ENPAM

FONDO di PREVIDENZA GENERALE

QUOTA A ” :
Gli iscritti di qualunque età, che contribuiscono nella misura intera, possono chiedere di effettuare, il riscatto di allineamento alla contribuzione per gli ultra quarantenni di uno o più anni prodotti a contribuzione ridotta.



QUOTA B ” :
  • Gli iscritti di anzianità contributiva superiore a 10 anni non contribuenti, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza possono riscattare gli anni del corso di Laurea e della Specializzazione, il periodo di attività libero professionale svolta in epoca precedente l’inizio della contribuzione, i periodi di servizio militare obbligatorio.
  • Gli iscritti con anzianità contributiva non inferiore a 5 anni possono richiedere il riscatto di allineamento per uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all’importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni precedenti la domanda.
 
FONDO dei MEDICI di MEDICINA GENERALE
Sono previsti :
  • il riscatto della Laurea, del Corso di formazione in medicina generale, della Specializzazione per i pediatri, il servizio militare o civile obbligatorio, i periodi prestati per conto di enti ex mutualistici, i periodi oggetto di restituzione contributiva,di sospensione per maternità, di malattia, di aggiornamento all’estero;
  • l’allineamento contributivo alla media degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione.
 
FONDO degli SPECIALISTI AMBULATORIALI
Sono previsti :
  • il riscatto della Laurea, del Corso di specializzazione, il servizio militare o civile obbligatorio, i periodi di attività precontributiva prestato per enti ex mutualistici, i periodi oggetto di restituzione contributiva,di sospensione per maternità, malattia aggiornamento all’estero;
  • l’allineamentoorario a quello medio tenuto durante l’intera attività coperta da contribuzione;
  • l’allineamento contributivo, peri soli iscritti transitati alla dipendenza, alla media degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione.
 
FONDO degli SPECIALISTI ACCREDITATI ESTERNI
E’ previsto :
il riscatto della Laurea e del Corso di specializzazione, del servizio militare o civile obbligatorio, i periodi di attività precontributiva prestati per conto di enti ex mutualistici.
 
Il versamento del riscatto può essere effettuato in unica soluzione o in rate semestrali.
Il pagamento rateale è in un numero di anni non superiore quelli riscattati aumentati del 50 %.
In caso di invalidità o di decesso prima del completamento del versamento il riscatto viene considerato come effettuato e il debito, senza interessi, è a carico dei superstiti( rate 20 % ).

 

LA RICONGIUNZIONE
L’istituto della ricongiunzione sia attiva ( contributi verso l’Enpam ) sia in uscita ( contributi dall’Enpam ) opera tra il Fondo di Previdenza Generale, i Fondi Speciali gestiti dall’Enpam, e i Fondi gestiti da altri Enti e Casse Previdenziali.

I CONTRIBUTI DEL RISCATTO SONO TOTALMENTE DEDUCIBILI DALL’ IMPONIBILE IRPEF

Ultimo aggiornamento Lun, 15/06/2009

POLIZZA SANITARIA ENPAM 01.06.2009 - 31.05.2010 - Informazioni per coloro che hanno già la polizza scaduta il 31.05.2009

clicca qui

Gli aderenti 2008, riceveranno a casa (non prima di 10 giorni da oggi) un modulo di adesione (da compilare nuovamente perchè la compagnia è cambiata) ed il bollettino per il pagamento del premio che dovrà essere versato entro il 31/7/2009. Versando il premio entro tale termine si avrà continuità assicurativa con la polizza precedente.
Nel caso in cui ci sia necessità di utilizzare la polizza, prima di aver ricevuto il bollettino per il pagamento del premio è necessario:
 
- innanzitutto verificare che il centro clinico sia convenzionato con la compagnia, per attivare il convenzionamento diretto. Questa informazione viene fornita dalla Centrale Operativa di UniSalute telefonando al numero verde 800-016633 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389046.


Se il centro clinico e l'equipe medica sono convenzionate, la centrale operativa oltre a richiedere al medico la certificazione medica necessaria per verificare la risarcibilità dell'intervento chiederà di produrre copia del modulo di adesione e della ricevuta del pagamento del premio. La centrale operativa stessa trasmette all'enpam, giornalmente , la lista di tutti coloro che hanno chiesto il convenzionamento diretto, per richiedere l'anzianità assicurativa dei singoli aderenti e per fornire agli iscritti interessati la modalità di pagamento.

Per coloro, invece, che dovessero avere necessità di utilizzare la polizza per un rimborso indiretto o per una diaria a seguito di ricovero nelle strutture del SSN, si potrà attendere tranquillamente di ricevere il bollettino a casa e pagare entro il 31/7.

Informazioni a cura del Presidente
Giovanni Maria Righetti


Ultimo aggiornamento Mer, 02/09/2009

ENPAM - TELEFONO - EMAIL - FAX

CONTATTI CON IL SERVIZIO ACCOGLIENZA TELEFONICA E CON TUTTI I SETTORI DELL'ENPAM

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Segreteria
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della Fondazione e non degli Iscritti)

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Ufficio Supporto Legale
Tel. 0648294214 Fax 0648294296
Servizio Prevenzione e Protezione
Segreteria Tel. 0648294557-572 Fax 0648294303
Centro Studi e Documentazione
Tel. 0648294379 Fax 0648294851 e-mail csd@enpam.it
Internal Auditing
Tel. 0648294762 Fax 0648294522
Organismo di Vigilanza
Tel. 0648294778 Fax 0648294583

Ultimo aggiornamento Sab, 25/04/2009

MODULO COMUNICAZIONE ENPAM VARIAZIONE DOMICILIO

Allegato in formato pdf


Ultimo aggiornamento Mar, 03/02/2009

Risposta a quesiti sul riscatto di laurea in medicina e chirurgia

da Perelli Ercolini

IL RISCATTO È PIÙ AGEVOLATO DEL FONDO PENSIONE
da Sole 24 ore
D -
Mio figlio è prossimo al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. Il riscatto è conveniente farlo al conseguimento della stessa, dopo l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici o al compimento della specialistica (6 anni più 5 anni)? Oppure è preferibile un fondo pensione?
R -
La legge 247/2007 stabilisce che il riscatto può essere chiesto all’Inps anche dai giovani che al momento della domanda non sono ancora iscritti a un’altra forma di previdenza. In questo caso possono fruire anche della facilitazione che consiste nel pagare la somma richiesta in 120 rate mensili senza interessi. In più il genitore, finché il figlio risulta fiscalmente a carico, può avvalersi della detrazione di imposta del 19% su quanto viene versato annualmente per il riscatto.
Le somme pagate per il riscatto vengono accreditate in un apposito fondo Inps e rivalutate dalla data
della domanda con le regole del sistema contributivo.
Su richiesta dell’interessato, il montante complessivo (importo versato più interessi) viene trasferito alla gestione pensionistica o cassa professionale dove risulterà iscritto una volta iniziata l’attività.
Attualmente il riscatto è da preferire al fondo pensione perché gode di maggiori agevolazioni.
Non necessariamente però le due opzioni sono alternative. Per costruirsi un trattamento previdenziale adeguato, i giovani farebbero bene a impegnarsi su entrambi i fronti. In questo modo potranno, tra l’altro, cumulare i benefici fiscali previsti sia per il riscatto della laurea sia per il versamento dei contributi a un fondo integrativo.
IL RISCATTO SI PUÒ PAGARE A RATE O IN UN’UNICA SOLUZIONE
da Sole 24 ore
D -
Ho ottenuto dall’Inps accoglimento della domanda del riscatto laurea presentata nel 2008.
L’importo scaturito è di 102.000 euro; ho scelto di rateizzarlo in 120 rate mensili iniziando a versare dal settembre 2008 con bollettini postali Inps. Dovendo ultimare i versamenti entro il dicembre 2010 per poi andare in pensione dal 1 gennaio 2011, per ottimizzare la deduzione fiscale, vorrei versare l’intero importo di cui sopra ripartendolo su tre anni e quindi effettuando in anticipo I versamenti.
Con tale modalità otterrei il massimo risparmio fiscale. Vorrei sapere la vostra opinione su tale operatività.
La Legge prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o sino a 120 rate mensili.
Inoltre, con quali modalità dovrei versare: uno o più bollettini mensili?
R -
La risposta è positiva. Con la circolare 29/2008 l’Inps ha confermato che il riscatto del corso di laurea, secondo quanto previsto dalla legge 247/2007, può essere pagato in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi. Al tempo stesso è stato anche chiarito che l’assicurato può estinguere il debito anche in un numero minore di rate senza perdere con ciò il beneficio della dilazione non gravata da interessi. Le modalità di pagamento con bollettini di conto corrente postale o altro mezzo potranno essere concordate con l’ufficio Inps che ha trattato la pratica di riscatto.
COSÌ IL CORSO DI STUDI INCREMENTA LA PENSIONE
da Sole 24 ore
D - Mio figlio, di 33 anni, ha ricevuto dall’Inps il calcolo dell’importo per ottenere il riscatto di laurea, rimborsabile in 120 rate mensili. Considerando l’onerosità del riscatto e che comunque andrà in pensione con il sistema contributivo e dovrà lavorare almeno 40 anni, mi chiedo quale è la convenienza del riscatto Inps rispetto ad una pensione complementare di pari importo versato.
R - La questione sollevata dal lettore riguarda un po’ tutti i giovani per i quali il riscatto è chiaramente un investimento a lungo termine. La convenienza varia in base alla storia previdenziale di ognuno e alla propensione a destinare una parte dei risparmi a quella che sarà in futuro la loro pensione. In linea di massima è bene comunque non basare la scelta solo in funzione di un possibile pensionamento anticipato.
E questo per due motivi.
Non è detto, anzitutto, che nel tempo non cambino le regole in vigore, in base alle quali si può andare in pensione con 40 anni di contributi a qualsiasi età o anche con 35 anni di versamenti legati a un’età minima che dal 1013 sale a 62 anni per i lavoratori dipendenti. C’è da considerare inoltre che nel sistema contributivo il pensionamento anticipato conviene fino a un certo punto in quanto il capitale accumulato (il cosiddetto montante) si trasforma in pensione con un coefficiente più basso per età sotto i 65 anni.
Chi decide di riscattare gli anni dell’università farà bene quindi a valutarne l’opportunità soprattutto in funzione di quello che è un vantaggio certo, dato dall’incremento che avrà la futura pensione.
Sotto questo profilo difficilmente altre forme di investimento possono avere lo stesso rendimento in quanto non sono previste le stesse agevolazioni.
Non necessariamente il riscatto della laurea va però considerato alternativo all’iscrizione a un fondo pensione. Per costruirsi un trattamento previdenziale adeguato i giovani farebbero bene a impegnarsi su entrambi i fronti. In questo modo potranno, tra l’altro, cumulare i benefici fiscali previsti sia per il riscatto della laurea sia per il versamento dei contributi a un fondo integrativo.


Ultimo aggiornamento Ven, 06/02/2009

Maternità specializzande

Un importante chiarimento del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 2008

                                MINLAV INTERPELLO N.64-2008 DEL 23 DICEMBRE 2008
                                                                                     il testo


Con l’interpello 64/2008 il Ministero del lavoro dà delucidazioni sulle modalità di calcolo dell’indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

 

 
....Non essendovi dubbio in ordine all’applicabilità del congedo per maternità – che sul piano della formazione specialistica si traduce in una sospensione della stessa con obbligo di recupero – una prima questione interpretativa si pone con riferimento al congedo parentale ed in particolare nel caso in cui esso venga fruito in modo frazionato. In sostanza, la fruizione del congedo parentale in modo frazionato, per una pluralità di periodi inferiori ai quaranta giorni potrebbe avere come conseguenza l’accumulo di debiti formativi non recuperabili, tali da non consentire l’ammissione del medico all’anno successivo. In considerazione dello scopo precipuo ed esclusivo cui è preordinato il contratto, come sopra declinato, pare quindi doversi sostenere che – ferma restando l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 – le finalità formative dello stesso sono compiutamente salvaguardate nelle ipotesi in cui il congedo parentale sia fruito per periodi non inferiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, in quanto solo in detti casi la norma prevede la sospensione della formazione con possibilità del recupero delle assenze da parte del medico. Considerazioni analoghe valgono in ordine all’applicazione al contratto di formazione specialistica degli istituti relativi ai riposi giornalieri e al congedo per malattia del figlio, di cui rispettivamente agli artt. 39 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001....

 


Ultimo aggiornamento Sab, 03/01/2009

ENPAM : CONTATTI (TELEFONO, FAX, EMAIL)

TEL 06/48294829
FAX 06/48294444
E-MAIL sat@enpam.it
***********************
SE NON C'E' RISPOSTA TELEFONICA ENTRO 10 MINUTI DI TENTATIVI SEGNALA IL PROBLEMA ALLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE EOLO PARODI TEL.06/48294225 OPPURE ALLA
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE ALBERTO VOLPONI TEL.06/48294226 - 346
***********************


Ultimo aggiornamento Mar, 17/03/2009

LA PREVIDENZA DELLA FONDAZIONE ENPAM - Le principali informazioni su contributi e prestazioni

 
Fondo%20di%20Previdenza%20Generale Fondo di Previdenza Generale
Contributi e Prestazioni
Fondi%20Speciali%20di%20Previdenza Fondi Speciali di Previdenza
Contributi ordinari, contributi di riscatto e prestazioni

Ultimo aggiornamento Dom, 27/04/2008

AUTODENUNCIA DEI REDDITI NON DICHIARATI ALLA “QUOTA B” E CONTESTUALE RIAMMISSIONE NEI TERMINI PER L’ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente con delibera n. 56/2007 ha stabilito la riammissione nei termini per l’istanza di accesso al versamento in misura ridotta per gli iscritti titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria (ovvero pensionati) che:
  • provvedano ad autodenunciare, entro il 31 maggio 2008, i redditi professionali prodotti e non dichiarati all’E.N.P.A.M. per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;
  • non siano già tenuti, per le annualità successive al 2001, al versamento del contributo Quota “B” sulla base dell’aliquota ordinaria del 12,50%;
  • presentino, entro il 31 maggio 2008, domanda di ammissione alla contribuzione ridotta.

Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle maggiorazioni previste dal Regolamento del regime sanzionatorio e, in caso di accertamento già notificato con riferimento all’anno 2001, la determinazione del contributo dovuto per tale annualità sulla base dell’aliquota ordinaria del 12,50%.

I soggetti interessati alla suddetta riapertura dei termini devono quindi provvedere, entro e non oltre il 31 maggio 2008, a presentare la relativa istanza di ammissione alla contribuzione ridotta ed a denunciare i redditi eventualmente prodotti e non dichiarati mediante l’apposito modello DICH. QB.CR. Si precisa che il mancato invio di tale documentazione entro il predetto termine, determinerà l’applicazione dell’aliquota del 12,50%.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio di Accoglienza Telefonico dell’ENPAM ai seguenti numeri: tel. 06.48.29.48.29 - fax 06.48.29.44.44.
 

agg. 22/02/2008

Ultimo aggiornamento Dom, 27/04/2008

Fondo Generale "Quota A": contributi obbligatori per il ruolo 2008

AVVISO IMPORTANTE: chi non ha ancora ricevuto la cartella esattoriale per l'anno 2008 attendere ancora qualche giorno; in caso di ricevimento tardivo della cartella si hanno 15 giorni di tempo per effettuare il pagamento dalla data di ricevimento. Se entro fine maggio non si è ricevuta la cartella chiedere il duplicato della stessa inviando un fax al n. 0264166617 indirizzato a: ESATRI, corredato di fotocopia di un documento di riconoscimento, indicando cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e recapito postale ove si desidera ricevere la cartella.

Come è noto, dal 2001 la Fondazione ENPAM ha affidato ad Equitalia Esatri S.p.A. l’incarico di riscuotere, su tutto il territorio nazionale, i contributi previdenziali dovuti alla Quota A del Fondo di Previdenza Generale.
Gli importi contributivi per l’anno 2008, distinti in base alle fasce di età, sono i seguenti:
€ 178,86 fino a 30 anni di età; € 347,19 dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
€ 651,52 dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
€ 1.203,24 dal compimento dei 40 fino ai 65 anni di età.
Oltre alla quota relativa al contributo previdenziale, tutti gli iscritti sono, altresì, tenuti al versamento del “contributo maternità, adozione e aborto” nella misura di € 30,00.
I contributi possono essere pagati in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre o in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata (30 aprile). Qualora l’avviso dovesse pervenire oltre la scadenza di una o più rate, il versamento potrà essere effettuato entro 15 gg. dalla data di ricevimento.
Gli interessati possono ottemperare all’obbligo contributivo presso tutte le agenzie postali e bancarie utilizzando gli appositi bollettini RAV, oppure con carta di credito, chiamando il numero telefonico 199.191.191 o tramite internet (www.taxtel.it), o con cellulare, collegandosi al sito WAP all’indirizzo wap.taxtel.it.
Oltre alle suddette modalità di pagamento, i versamenti del contributo di quota “A” possono essere effettuati: presso tutti gli sportelli BANCOMAT di Intesa Sanpaolo (funzione bonifici/pagamenti), indicando il numero di bollettino RAV che si intende pagare; tramite Internet Banking di Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, IW Bank e Banca Sara (per coloro che ne sono correntisti); tramite le ricevitorie SISAL abilitate in tutto il territorio nazionale al servizio di riscossione, al costo di € 1,55 per ogni operazione.
Resta, altresì, ferma la possibilità di pagare attraverso il servizio di domiciliazione bancaria. Per poter usufruire dell’addebito permanente in conto corrente bancario (procedura RID) è necessario compilare l’apposito modulo RID allegato all’avviso di pagamento ed inoltrarlo ad EQUITALIA ESATRI S.p.A. di Milano tramite fax (199.160.771.061). Le adesioni potranno anche essere effettuate comunicando al medesimo Agente della Riscossione i dati riportati sul modulo RID tramite Internet (sito www.taxtel.it) o per telefono (199.104.343). Con queste ultime modalità i dati saranno acquisiti in tempo reale da Equitalia Esatri S.p.A. che garantisce la massima sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati trasmessi.
Occorre far presente che le richieste di domiciliazione bancaria dovranno necessariamente pervenire improrogabilmente entro il 31 maggio 2008; altrimenti, saranno ritenute valide solo a decorrere dall’anno 2009 ed i contributi 2008 dovranno essere versati utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (bollettini RAV, carta di credito, ecc.). Si fa presente che in caso di adesione al servizio di domiciliazione bancaria entro il 31 maggio 2008, non si dovrà procedere al pagamento della prima rata in scadenza il 30 aprile 2008. I contributi saranno automaticamente addebitati in conto corrente con valuta il giorno di scadenza di ciascuna rata o della prima rata, in caso di opzione per il versamento in unica soluzione.
Si rammenta, infine, che i contributi di Quota A, data la loro natura obbligatoria, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo del contribuente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir. A tal fine, a coloro che avranno aderito al servizio RID, Equitalia Esatri invierà, in tempo utile per gli adempimenti fiscali, un riepilogo annuale degli importi versati. Agli iscritti che invece utilizzeranno, come modalità di pagamento, i bollettini di conto corrente postale
modello RAV, si fa presente che sul retro della sezione di versamento è specificata la descrizione del contributo richiesto. Il riepilogo annuale sopra indicato inviato da Equitalia Esatri ovvero le quietanze o le ricevute di versamento effettuato su conto corrente postale, dovranno essere conservati e presentati, ai fini della deducibilità fiscale, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
 

Ultimo aggiornamento Lun, 05/05/2008

Lavoratrice Madre Medico

Presentazione

INDICE

 

  1. INTRODUZIONE
  2. PREMESSA
  3. GENERALITA'
  4. ATTUALE NORMATIVA
         4.1 LAVORATRICE-MADRE MEDICO
         4.2 LAVORATRICE-MADRE MEDICO OSPEDALIERA
         4.3 MADRE-MEDICO DI ISTITUTI PREVIDENZIALI E DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
         4.4 MADRE-MEDICO DIPENDENTE DA STRUTTURE PRIVATE (o assimilate)

         4.5 MADRE-MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
             4.5.1 NORMATIVA ENPAM
  5. PADRE BABY-SITTER
  6. PARTI PLURIGEMELLARI
  7. PERMESSI PER L’ALLATTAMENTO E LA CURA DEI FIGLI
  8. ASSENZE PER LE MALATTIE DEI FIGLI
  9. AGEVOLAZIONI IN CASO DI ADOZIONE
  10. AGEVOLAZIONI PER I FIGLI DISABILI
  11. ASPETTI PREVIDENZIALI
  12. RISVOLTI PENSIONISTICI DELLA MATERNITA’ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
  13. CONGEDO ORDINARIO (FERIE)
  14. ALTRI DIRITTI
  15. DIRITTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO
  16. RIFLESSI FISCALI
  17. CONGEDI PARENTALI
  18. ALCUNI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
  19. ESTRATTI DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
  20. LEGGI PRINCIPALI
        20.1 LEGGI ANTERIORI ALLA 1204/1971
        20.2 LEGGI POSTERIORI ALLA 1204/1971
  21. CIRCOLARI E RISOLUZIONI DI MAGGIOR RILIEVO
  22. GLOSSARIO
  23. MODULISTICA

     

  vvautori:    On. Prof. Eolo Giovanni PARODI     Prof. Marco PERELLI ERCOLINI

                                                                                             
TERZA EDIZIONE    aggiornata al 31 marzo 2009
 

  

 

********************

 

Altro sito consigliato:
 
 
 

Ultimo aggiornamento Sab, 25/04/2009

ENPAM - Notizie flash


Ultimo aggiornamento Mer, 16/11/2011

Glossario previdenziale - PERELLI OLIVETI 2004

Glossario previdenziale - PERELLI OLIVETI 2004

Allegato
Allegato clicca quiclicca qui

Ultimo aggiornamento Mer, 19/12/2007

Polizza sanitaria ENPAM periodo 31.5.2007 - 31.05.2009

Per la polizza 2008-2009, scadenza 31 maggio 2008:     clicca qui

Queste sono le principali novità della nuova polizza sanitaria ENPAM periodo 31.5.2007 - 31.05.2009:

PREMI

1. € 160,00 se il medico o il superstite aderisce solo per se stesso
2. € 360,00 se il medico o superstite aderisce per se e per il proprio nucleo familiare (se composto da una sola persona)
3. € 480,00 se il medico o superstite aderisce per se e per il proprio nucleo familiare (se composto da due o più persone)

NOVITA’: Fermo restando che questa assicurazione rimborsa le spese sostenute a seguito di qualsiasi intervento chirurgico, semprechè non sia conseguenza di patologie diagnosticate o curate prima dell’ingresso in polizza del singolo aderente, ed alcuni gravi eventi morbosi (allegato A) che comportino una invalidità permanente superiore al 66%

1. possibilità di usufruire, in caso di necessità di subire un intervento chirurgico, del CONVENZIONAMENTO DIRETTO senza applicazione di franchigia. Ossia la possibilità di usugruire della rete di centri clinici ed equipes mediche convenzionate con GGL su tutto il territorio.
2. in caso di ricovero in struttura pubblica per intervento chirurgico, pertanto in assenza di spese, corresponsione di una diaria giornaliera di € 200,00 sin dal primo giorno di ricovero
3. in caso di ricovero in struttura pubblica per grave evento morboso corresponsione di una diaria giornaliera di € 150,00 sempre senza franchigia
4. estenzione delle prestazioni in caso di cure oncologiche (fino allo scorso anno venivano rimborsate solo le spese sostenute per le terapie oncologiche)
5. aumento della franchigia al 25% in caso di ricovero sostenuto in strutture non in convenzione (con il minimo di € 500,00 e massimo di € 5.200,00).

Per coloro che hanno già aderito alla polizza lo scorso anno:

riceveranno a casa il bollettino mav per il pagamento.
Se ancora NON lo hanno ricevuto può essere richiesto un duplicato al n.800 24 84 64.

Per coloro che devono apportare variazioni all’adesione dello scorso anno, sia per tutti coloro che vogliono aderire per la prima volta (e anche per come procedere per chiedere il rimborso, come attivare il convenzionamento diretto e per tutti gli ulteriori chiarimenti):

clicca qui per le modalità di adesione

scarica il modulo di adesione

Tutti gli iscritti potranno rivolgersi per ulteriori informazioni e chiarimenti all''ENPAM dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e anche dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 17.00, ai seguenti numeri:

06/48294820 (Sig.ra Passariello)
06/48294587 (Sig.ra Filaferro)
06/48294885 (Sig.ra De Angelis)

Nuovo testo della Convenzione con modalità di accesso al convenzionamento esterno

Cliniche convenzionate per i rimborsi relativi alla polizza sanitaria

scarica il modulo di richiesta rimborso

risposte alle domande più frequenti


Ultimo aggiornamento Ven, 02/05/2008

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Ultimo aggiornamento Mer, 19/12/2007
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