L’Hospice Villa Azzurra segnala il nuovo modello di presa in carico
>>> Modulo Presa in carico Hospice
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Pubblicato il: 03/01/2020 13:50 di Enzo Bonaiuto No all’eutanasia e al suicidio assistito, anche quando dovesse riguardare una persona colpita da una malattia irreversibile.
Sul sito dell’Ordine dei medici una sezione dove approfondire le norme e scaricare il modello per la Dichiarazione anticipata di trattamento.
Con la recente sentenza della Corte Costituzionale non viene statuito nel nostro ordinamento un nuovo “diritto” soggettivo, cioè il diritto dell’ammalato di richiedere, anzi di esigere dal medico una prestazione, appunto il suicidio assistito.
“Una sentenza equilibrata, che tutela gli assistiti definendo confini netti, prevedendo la non punibilità per l’aiuto al suicidio assistito solo in casi particolari: per i soggetti affetti da patologie irreversibili, con sofferenze intollerabili, dipendenti per le funzioni vitali da apparecchiature e nelle condizioni di chiedere coscientemente questa opzione.
Lo si legge nella sentenza depositata oggi che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 580 del Codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Pubblicato il: 19/10/2019 14:26 Il suicidio assistito non deve essere necessariamente medicalizzato, ciò non toglie che il professionista continuerà a restare vicino al malato in tutte le fasi che il diritto all’autodeterminazione gli consente, fino a dopo la morte, certificandola.
07 OTT – Gentile direttore, ho letto il vivace scambio di vedute tra Livia Turco e Carlo Flamigni sul “diritto all’amorevolezza” come terza via capace di superare il contrasto netto tra favorevoli e contrari al suicidio medicalmente assistito, tema su cui ha deciso la Corte Costituzionale lo scorso 25 settembre.
Un amministratore di sostegno, accertata la volontà della persona amministrata (anche in via presuntiva, alla luce di dichiarazioni rese in passato) è pienamente abilitato a chiedere l’interruzione delle cure anche in assenza di testamento biologico.
La Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva interviene nel dibattito seguito alla recente sentenza della Corte costituzionale: “È evidente che coloro i quali non ritengano eticamente accettabile di partecipare alla procedura di suicidio assistito debbano poter vedere protetto questo loro diritto tramite il riconoscimento dell’obiezione di coscienza”.
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