Cassazione. Il medico che non dissente da decisioni errate è responsabile di omicidio colposo.

Data:
25 Giugno 2013

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 20 giugno 2013 n. 26966

"Il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore".

Queste le motivazioni con le quali la Corte di Cassazione, con la sentenza 26966/2013, ha rigettato il ricorso di un medico condannato per omicidio colposo per la morte di un paziente deceduto per arresto cardiocircolatorio a seguito di un occlusione intestinale, dopo essere stato dimesso senza aver verificato la presenza di residui intestinali di bario in precedenza somministrato per condurre esami radiologici.
La responsabilità del medico, dunque, è stata quella di non aver esaminato la cartella clinica del paziente.
La sua lettura, infatti, avrebbe permesso al sanitario di percepire le ragioni che impedivano le immediate dimissioni. Il paziente, in precedenza, era stato sottoposto un’operazione chirurgica.
Il medico aveva sostenuto di essere immune da colpe per non aver fatto parte dell’equipe che aveva praticato l’intervento, senza poi nemmeno seguirlo nel decorso post operatorio.
"Tenuto conto degli interessi primari da salvaguardare e delle qualificate e specifiche competenze professionali dei protagonisti, non può affatto ritenersi che il medico, chiamato allo svolgimento di funzioni sanitarie, possa venir meno al dovere primario di assicurare, sulla base della miglior scienza di settore, le migliori cure ed attenzioni al paziente, in base ad un male interpretato dovere di subordinazione gerarchica", spiega la sentenza.
Per i giudici, inoltre, avendo preso parte alla visita collegiale, "il medico ebbe a disposizione tutti i dati clinici del caso raccolti in cartella, potendosi così rendere conto dell’inopportunità dell’immediata dimissione".
La responsabilità per colpa, quindi, sorge già quando il medico, partecipando alla visita collegiale, dispone di tutte le informazioni e i dati clinici relativi alle condizioni di salute del paziente, cioè di tutti i dati che avrebbero consentito di segnalare l’inopportunità delle dimissioni ed il rischio di successive complicazioni.
E’ necessario quindi manifestare il proprio dissenso alle dimissioni per non incappare nella responsabilità prevista dal principio contenuto nell’art. 40 del Codice penale:
"Equivale a cagionare un evento non impedirlo se si ha il relativo obbligo giuridico".


Ultimo aggiornamento

25 Giugno 2013, 09:30

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