Anche la struttura privata interessata può giustificare l’assenza del dipendente pubblico per assenza di malattia dovuta per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Data:
7 Agosto 2011
Introdotto dal comma 5- ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001:
"5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell’art. 55 septies, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare la giustificazione dell’assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N..
Sino a un successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.
Ultimo aggiornamento
7 Agosto 2011, 04:32
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Anche la struttura privata interessata può giustificare l’assenza del dipendente pubblico per assenza di malattia dovuta per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
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7 Agosto 2011
Introdotto dal comma 5- ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001:
"5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell’art. 55 septies, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare la giustificazione dell’assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N..
Sino a un successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.
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