Anche la struttura privata interessata può giustificare l’assenza del dipendente pubblico per assenza di malattia dovuta per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Data:
7 Agosto 2011



Introdotto dal comma 5- ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001:
 
"5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”

La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell’art. 55 septies, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare la giustificazione dell’assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N..

Sino a un successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.

 

Ultimo aggiornamento

7 Agosto 2011, 04:32

Commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salvataggio di un cookie con i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento

Anche la struttura privata interessata può giustificare l’assenza del dipendente pubblico per assenza di malattia dovuta per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Data:
7 Agosto 2011



Introdotto dal comma 5- ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001:
 
"5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”

La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell’art. 55 septies, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare la giustificazione dell’assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N..

Sino a un successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.

 

Ultimo aggiornamento

7 Agosto 2011, 04:32

Commenti

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salvataggio di un cookie con i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento

Powered by Cooperativa EDP La Traccia