|
|
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina
Ente di Diritto Pubblico non economico, Organo ausiliario dello Stato |
||||
![]() |
|
Noi aderiamo ai principi HONcode. verifica qui. |
![]() |
||
| Telefono: 0773.693665 - Fax: 0773.489131 - info@ordinemedicilatina.it Apertura: Lun.-Ven. 9.00-13.30 - Lun. e Giov. 16.00-17.30 DOVE SIAMO |
|
Legge 2 del 28/01/2009 art.16 comma 7 Richiesta credenziali di accesso riservate alle Pubbliche Amministrazioni TUTTO SULLA PEC Aggiornamento continuo sulla normativa Convenzione Ordine Medici Latina - Aruba per l'attivazione della PEC (Guida a partire dal 1 marzo 2010) |
![]() |
OPERAZIONE TRASPARENZA
STATISTICHE ATTIVITA' DELL'ORDINE |
![]() |
ALBO DINAMICO ONLINE ®
Cerca Medico / Dentista in provincia di Latina e in Italia
Albo Medici Chirurghi 2602 (M 1659 F 943)
Albo Odontoiatri 403 (M 318 F 85) Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi) Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011) aggiornato al 04/02/2012 |
Riguarda gli specializzandi - Una spiegazione esauriente da parte del Segretariato Italiano Medici e Specializzandi (S.I.M.S.) in una nota del 15 ottobre 2007
Venerdì 12.10.2007 è stato proposto dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge per la riforma del sistema previdenziale italiano.
Tale disegno apporta delle interessantissime novità, già anticipate nel protocollo del 23.07.2007, contenute nell’art. 27 del suddetto ddl.
Tre sono le essenziali innovazioni proposte:
1) LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNI DI STUDIO AI FINI PENSIONISTICI:
Per “valorizzazione” si intende la possibilità di riscatto degli anni universitari ai fini della maturazione dell’anzianità pensionistica (ossia l’età pensionabile si può raggiungere prima).
Attualmente il riscatto degli anni di laurea consente unicamente di poter accrescere la propria pensione (come se si avesse contribuito duranti gli anni di studio), previo pagamento dei contributi calcolati in base alla durata del corso di laurea, a cui si sommano gli interessi applicabili secondo legge (ma non di pensionarsi prima). Oggi giorno quindi, gli anni del corso di laurea riscattati non sono computabili ai fini del raggiungimento dell’anzianità per la pensione. Secondo il nuovo ddl se si riscatta la laurea, oltre ad accrescere la pensione si potranno conteggiare i 6 anni di corso per il raggiungimento dell’età pensionabile (es. pensione a 59, anziché a 65).
2) RATEIZZAZIONE E SGRAVIO DEL RISCATTO:
Al momento, qualora si volesse riscattare gli anni del corso di laurea, è necessario versare un onere contributivo rateizzabile massimo in 5 anni, al quale si sommano gli interessi legali. Il calcolo dell’onere viene fatto in base alla retribuzione o reddito del soggetto.
Il nuovo ddl, di cui all’art. 27, abolisce innanzitutto i gravanti interessi legali e permette una rateizzazione di 10 anni. Appare chiaro che il riscatto di laurea a queste condizioni diventerebbe più sostenibile e vantaggioso.
3) DOTTORI IN MEDICINA E CHIRURGIA (NON LAVORATORI secondo il ddl):
Secondo la legge vigente, coloro che non sono ancora iscritti all’Ordine dei Medici di riferimento e di conseguenza non contribuenti alla “QUOTA A” dell’ENPAM (nostro istituto di previdenza ), non hanno diritto al riscatto degli anni del corso di laurea.
Secondo il ddl anche i colleghi che non hanno ancora intrapreso un percorso assicurativo previdenziale (cioè coloro che ancora non sono iscritti all’Albo e quindi non contribuiscono all’ENPAM) potranno chiedere comunque il riscatto degli anni di laurea.
Un altro punto che ci preme chiarire è quello dell’applicazione dell’istituto della totalizzazione. La “totalizzazione” consente al lavoratore, che ha versato contributi presso più gestioni pensionistiche, di cumulare tutti i contributi versati in periodi NON COINCIDENTI, al fine di ottenere un'unica pensione.
Attualmente i medici in formazione specialistica col nuovo contratto, contribuiscono alla gestione separata dell’INPS (oltre che contribuire obbligatoriamente, se iscritti all’Ordine dei Medici, alla "QUOTA A" dell’ENPAM). La totalizzazione può essere applicata se si è contribuito ad un determinato ente per almeno sei anni. Ovvio che i contributi versati alla gestione separata dell’INPS, allo stato attuale, andranno perduti per la stragrande maggioranza dei colleghi (la maggior parte delle specializzazioni hanno durata inferiore ai 6 anni; senza contare che non si deve aver contribuito per periodi coincidenti a diverse gestioni pensionistiche. Il medico specializzando, secondo il nuovo contratto, versa contributi alla gestione separata INPS, e contemporaneamente alla "QUOTA A" dell'ENPAM!).
Il nuovo ddl prevede la possibilità di totalizzare i contributi versati per un periodo minimo di tre anni, consentendo pertanto a tutti i medici in formazione specialistica di ritrovarsi, teoricamente un domani, i contributi versati alla gestione separata INPS nella propria retribuzione pensionistica (ma questo è un aspetto da chiarire, poichè il periodo di versamenti alla gestione separata INPS coincide con quello alla "QUOTA A" dell'ENPAM. Permane quindi il rischio della impossibilità della totalizzazione, e quindi la perdita dei versamenti all'INPS durante gli anni della scuola di specializzazione per tutti i colleghi.)
Ricordiamo a tutti i colleghi che questo disegno di legge ovviamente attende di esser approvato e quindi tramutato in legge dagli organi preposti. Questo significa che potrebbe essere soggetto a modifiche. Qualora dovesse esser varata la legge, avrebbe decorrenza dal 1 gennaio del 2008.
Non mancheremo di informarvi, appena vi saranno delle nuove concernenti la materia.
Dr. Giuseppe Pelle.
Dr. Francesco Macrì Gerasoli.