|
|
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina
Ente di Diritto Pubblico non economico, Organo ausiliario dello Stato |
||||
![]() |
|
Noi aderiamo ai principi HONcode. verifica qui. |
![]() |
||
| Telefono: 0773.693665 - Fax: 0773.489131 - info@ordinemedicilatina.it Apertura: Lun.-Ven. 9.00-13.30 - Lun. e Giov. 16.00-17.30 DOVE SIAMO |
|
Legge 2 del 28/01/2009 art.16 comma 7 Richiesta credenziali di accesso riservate alle Pubbliche Amministrazioni TUTTO SULLA PEC Aggiornamento continuo sulla normativa Convenzione Ordine Medici Latina - Aruba per l'attivazione della PEC (Guida a partire dal 1 marzo 2010) |
![]() |
OPERAZIONE TRASPARENZA
STATISTICHE ATTIVITA' DELL'ORDINE |
![]() |
ALBO DINAMICO ONLINE ®
Cerca Medico / Dentista in provincia di Latina e in Italia
Albo Medici Chirurghi 2602 (M 1659 F 943)
Albo Odontoiatri 403 (M 318 F 85) Totale iscritti 3005 (201 iscritti ai due Albi) Totale persone 2804 ( M 1793 F 1011) aggiornato al 04/02/2012 |
In base all’accordo INAIL-OOSS Mediche del 6 settembre us., i medici di famiglia (sono fuori i medici che lavorano in strutture del Servizio sanitario nazionale per i quali verrà stipulato un successivo accordo) si sono impegnati a redigere i certificati di infortunio o malattia professionale senza richiesta di onorario al lavoratore perché pagati direttamente dall’ente assicuratore: euro 27,50 per ogni certificato fino a un massimo di tre nell’ambito della prima trattazione, anche se il certificato contempla la franchigia (prognosi sino a tre giorni). Per l’invio on- line spettano ulteriori 5 euro. Non è previsto alcun compenso per i certificati: • redatti su modulistica non conforme a quella predisposta dall'INAIL ed allegata all'Accordo; • redatti in modo incompleto; • redatti in occasione della riapertura del caso (ricaduta), con riammissione in temporanea; • successivi al terzo; • successivi alla “presa in carico” del caso da parte dei medici dell'INAIL, a partire dall'espletamento della prima visita medica presso le Strutture INAIL; • non trasmessi nei termini fissati. In particolare il nuovo accordo prevede: utilizzo di apposita modulistica, tempestività nella trasmissione del certificato (il medico deve inoltrarla entro il primo giorno di attività ambulatorialesuccessivo alla visita), completezza della certificazione, tempestività della presa in carico dell’Inail del lavoratori infortunati/ammalati, adempimento della denuncia/segnalazione dei casi nel Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o a esso correlate. Ricordiamo che ogni medico deve riferire all’Autorità giudiziaria competente (Unità Operativa Tutela Salute Lavoro dove è avvenuto l’infortunio che a sua volta provvederà ad unirlo agli atti di indagine già esistenti e a inviare il referto alla Procura) i casi di malattia di probabile origine professionale e di info rtuni con prognosi superiore ai 20 giorni o/e che presumibilmente daranno luogo ad una lesione perseguibile d’ufficio, nonché, indipendentemente dalla prognosi, quelli dovuti a mancanza del rispetto delle norme di tutela per la prevenzione degli infortuni del lavoratore . Va tenuto presente che anche in caso di prosecuzione della malattia accertata o dell’infortunio vanno trasmessi i referti. Per gli infortuni agricoli con prognosi oltre i 3 giorni tutti i medici hanno l’obbligo di inoltrare personalmente la denuncia di infortunio. L'INAIL, sui compensi liquidati ai medici per le certificazioni di cui alla presente circolare, deve versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, il contributo previdenziale nella misura del 15% (di cui il 9,375% a carico dell'INAIL ed il 5,625% a carico del medico) previsto dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005. Per gli infortuni agricoli con prognosi oltre i 3 giorni tutti i medici hanno l’obbligo di inoltrare personalmente la denuncia di infortunio. L'INAIL, sui compensi liquidati ai medici per le certificazioni di cui alla presente circolare, deve versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, il contributo previdenziale nella misura del 15% (di cui il 9,375% a carico dell'INAIL ed il 5,625% a carico del medico) previsto dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005. I compensi, inoltre, sono soggetti alla ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito, mentre sono esenti da IVA ai sensi della Circolare n.4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate e secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006 dell'Agenzia stessa.
Allegati
INAIL circolare 39 del 18 settembre 2007
Accordo INAIL/Sindacati
Modulo certificato di infortunio
Modulo certificato malattia professionale