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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina
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da Farmacista33 - 7 novembre 2006
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, dottor Forziati, infatti, in data 13 ottobre 2006, ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale emessa a carico di una farmacista, per il mancato pagamento del contributo obbligatorio all'ONAOSI; in questo modo ha riconosciuto la sussistenza di gravi motivi, tenuto conto della pendenza di una questione di costituzionalità delle norme poste a fondamento delle pretese creditorie.
La questione di costituzionalità pendente, richiamata dal Tribunale di Roma, riguarda la decisione del Giudice del lavoro di Parma, dottor Brusati il quale, con ordinanza del 14 giugno 2006, emessa nel corso di un giudizio proposto nei confronti dell'ONAOSI avverso il contributo obbligatorio posto a carico dei sanitari iscritti agli Albi professionali, aveva ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 23 della legge 289/2002 che ha esteso l'obbligo contributivo dai sanitari pubblici dipendenti a tutti gli iscritti agli Ordini professionali dei sanitari.
Questa norma entrerebbe in contrasto con gli articoli 3 e 23 della Costituzione, e di qui la decisione del giudice di Parma di disporre la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Il giudice aveva altresì rilevato che detta disposizione presentava profili di illegittimità "nella parte in cui omette di stabilire la misura e/o i criteri specifici di determinazione della misura e delle modalità del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali indicati in tale norma".
"Questo provvedimento del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, pur producendo effetti esclusivamente nei confronti dell'interessato ricorrente, rappresenta un importante precedente del quale l'ONAOSI dovrebbe tenere il debito conto.
L'ONAOSI ha il fine di assistere gli orfani dei sanitari e la sua attività deve tendere ad assolvere esclusivamente questo scopo", ha commentato il Presidente della Federazione Giacomo Leopardi.
Si rammenta, comunque, che è tuttora pendente davanti al TAR Lazio il Ricorso presentato dalla Federazione nel 2003 contro l'ONAOSI (RG 13627/2003), avente per oggetto l'eccepita illegittimità del regolamento di riscossione dei contributi adottato dall'ente e dei provvedimenti attuativi emanati dai Ministeri vigilanti, per il quale ad oggi non è stata ancora fissata la data dell'udienza di discussione.